TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-02-08, n. 201800156

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-02-08, n. 201800156
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201800156
Data del deposito : 8 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2018

N. 00156/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00235/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 235 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R B, G B, rappresentati e difesi dagli avvocati F G R, L M, con domicilio eletto presso lo studio L M in Lecce, Vico del Tufo 9;

contro

Comune di Bagnolo del Salento (Le), in Personas del Sindaco P.T., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato T M, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento del 17.11.2016, e successivamente notificato, prot. n. 3403, con cui il Comune di Bagnolo ha rideterminato il costo di costruzione in relazione al p.d.c. n. 33/2007 rilasciato al ricorrente (e successiva voltura con p.d.c. 9 del 21.5.2009) rettificando in € 7.256,36, di cui € 1.672,78 già corrisposti al rilascio del p.d.c.;

- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, della delibera di C.C. 29.5.2012 n. 9;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso;

e per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti a non corrispondere al Comune di Bagnolo la somma pari ad euro € 5.583,58 per aggiornamento del costo di costruzione, dichiarando l'illegittimità di ogni pretesa integrazione dei costi precedentemente determinati con permesso a costruire n. 33 del 18.09.2007.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BALDASSARRE ROCCO il 22\9\2017 :

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità:

- del provvedimento del 17.11.2016, e successivamente notificato, prot. n. 3403, con cui il Comune di Bagnolo del Salento ha rideterminato il costo di costruzione in relazione al p.d.c. n. 33/2007 rilasciato al ricorrente (e successiva voltura con p.d.c. 9 del 21.5.2009) rettificando in € 7.256,36, di cui € 1.672,78 già corrisposti al rilascio del p.d.c.;

- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, della delibera di C.C. n. 9, del 29.5.2012;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

e per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a non corrispondere al Comune di Bagnolo del Salento la somma pari ad euro € 5.583,58 per aggiornamento del costo di costruzione, dichiarando l'illegittimità di ogni pretesa integrazione dei costi precedentemente determinati con permesso di costruire n. 33 del 18.09.2007.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagnolo del Salento (Le), in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.E' impugnata l'epigrafata determinazione con la quale il Comune intimato ha rettificato gli importi dovuti a titolo di contributo per il costo di costruzione, rilevando l'errore in cui era incorso nel non applicare le normative regionali già esistenti al momento del rilascio del titolo concessorio (D.G.R. 449/2006, L.R.1/2007 art.2, DGR 2268/2008, DGR 2081/2009 e DGR 766/2010), quantificando l’importo differenziale in €5.583,58.

Questi i motivi a sostegno del ricorso:

Violazione e falsa applicazione dell’art.16 del DPR 380/2001 e SS.MM.II – eccesso di potere per sviamento – contraddittorietà, illogicità manifesta – errore nel presupposto – violazione del principio del “tempus regit actum” – ingiustizia manifesta – violazione del principio di buona fede e di tutela del legittimo affidamento. – violazione dell’art.3 L.24171990 – carenza di motivazione.

-Violazione dell’art.21 nonies della L.241/1990 – carenza assoluta di motivazione – violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L.241/1990.

Violazione e falsa applicazione dell’art.7 della L.241/1990 – violazione del principio del contraddittorio – violazione del giusto procedimento amministrativo.

Motivo subordinato – incompetenza –eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, insistendo per la reiezione del ricorso.

Con altro atto i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso i medesimi provvedimenti censurati con il ricorso principale, deducendo le seguenti ulteriori censure:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L.R. 1 febbraio 2007, n.

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