TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-11-13, n. 202420212
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2024
N. 20212/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01459/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2024, proposto da V P, rappresentato e difeso dagli avvocati U I e D D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Telese Terme, via Roma n. 233/A;
contro
il Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di equivalenza del titolo di studio per la specializzazione all'insegnamento sul sostegno conseguito in Romania, presentata in data 22/04/2023 dal sig. Paolucci Vittorio ai sensi dell'art. 38, comma 1 e comma 3 del D. Lgs.vo 165/2001 e dell'art. 3, comma 2 e comma 3 del DPR n.189 del 10/07/2009, non concluso nel termine di 90 giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso all’esame del Collegio parte ricorrente si duole del silenzio asseritamente formatosi sulla istanza in oggetto, con la quale si chiede l’equipollenza del titolo ai sensi della legge 148/2022;
Considerato che la legge n. 148/2002, ad oggetto “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”, dispone:
- all’articolo 2 che “La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia” ;
- all’articolo 3 che “Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse” ;
- all’articolo 5 che “Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, è operato da