TAR Napoli, sez. II, sentenza 2012-12-14, n. 201205203
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 05203/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05536/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5536 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da G P, in proprio ed in qualità di legale rappresentante
pro tempore
della C.S.C. Srl, e da D A, in proprio e nella qualità di legale rappresentante
pro tempore
della Tecno Strutture Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, rappresentati e difesi dagli avv.ti S N ed A C, con domicilio eletto preso lo studio del secondo in Napoli, via Raffaele De Cesare, n. 7;
contro
il Comune di Acerra, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza di demolizione n. 46 del 4 maggio 2010;
b) della relazione tecnica del Comune di Acerra dell’11 gennaio 2010;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso ovvero consequenziale;
nonché, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 novembre 2011:
d) del provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria, prot. n. 27394 del 23 giugno 2011;
nonché, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 maggio 2012;
e) dell’atto prot. n. 11710 del 16 marzo 2011 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 8116 del 5 marzo 2012.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
A. G P e D A sono legali rappresentanti rispettivamente della C.S.C. Srl e della Tecno Strutture Società Cooperativa di Produzione e Lavoro.
B. La C.S.C. Srl, proprietaria di un terreno sito nel Comune di Acerra, catastalmente censito al foglio 34, particella n. 1394, in area soggetta a rischio sismico con classifica S9, ha ottenuto i titoli edilizi necessari per l’edificazione di un complesso residenziale articolato in sette ville – ciascuna composta da un piano seminterrato, da destinare a box auto per 49,91 mq. ed alla realizzazione di un bagno, un piano rialzato ed un piano sottotetto non abitabile – la cui esecuzione è stata affidata alla Tecno Strutture Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, mentre per la direzione dei lavori è stato incaricato l’Ing. A G.
C. In data 22 marzo 2010 la C.S.C. Srl ha presentato una domanda volta ad ottenere la sanatoria per il recupero abitativo dei sottotetti, ai sensi della l.r. n. 19 del 2009.
D. Come emerso a seguito degli adempimenti istruttori disposti, l’amministrazione comunale ha prima comunicato, con nota del 16 marzo 2011, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e, successivamente, in data 23 giugno 2011, ha adottato il provvedimento di rigetto, motivato in considerazione dell’inammissibilità della sanatoria dei sottotetti non prevista dalla l.r. n. 19 del 2009, evidenziando, tuttavia, la sussistenza di ulteriori difformità riscontrate al piano interrato ed al piano rialzato, in relazione alle quali ha invitato l’interessato a presentare la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001.
E. In data 4 maggio 2011 l’amministrazione comunale ha adottato, inoltre, l’ordinanza con la quale ha ingiunto la demolizione delle opere abusive riscontrate, articolatamente descritte nella relazione allegata al medesimo provvedimento.
F. La suddetta ordinanza è stata impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale ne è stata dedotta l’illegittimità per:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 in combinato disposto con l’art. 8, comma 2 della l.r. n. 19 del 2009 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto la sopra citata disposizione della legge regionale prevede l’applicazione “ per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data ” degli “ effetti delle norme di cui alle leggi regionali 28 novembre 2010 n. 15 (norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e 28 novembre 2001 n. 19 ”, con la conseguenza che la sanatoria non avrebbe potuto essere negata e, comunque, l’amministrazione comunale era tenuta a definire il procedimento avviato con la presentazione della domanda di sanatoria prima dell’adozione del provvedimento demolitorio;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsità di presupposti, in quanto le difformità riscontrate non sono qualificabili in termini di variazioni essenziali, sicché non avrebbe potuto essere irrogata la sanzione demolitoria ma solo quella pecuniaria e, comunque, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare il pregiudizio derivante dalla demolizione in relazione alle opere eseguite legittimamente.
G. Con ordinanza n. 2248 del 2010 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, valutando ad un primo esame fondata la censura con la quale è stata lamentata l’omessa definizione del procedimento avviato con la presentazione della domanda di sanatoria.
H. Con ordinanza n. 2172 del 18 aprile 2011, è stato ordinato all’amministrazione comunale di comunicare l’esito del procedimento di sanatoria;in ottemperanza a tale provvedimento è stato depositato, in data 28 giugno 2011, il provvedimento di diniego definitivo e, successivamente, l’amministrazione comunale ha anche prodotto, il 15 marzo 2012, il preavviso di rigetto della prefata istanza, congiuntamente alla prova dell’avvenuta comunicazione, come ordinato con l’ordinanza collegiale n. 815 del 2012.
I. Il suddetto provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 4 novembre 2011, con il quale ne è stata dedotta l’illegittimità per carenza di motivazione, in quanto il preavviso di rigetto al quale il provvedimento definitivo rinvia per relationem non è stato mai posto nella disponibilità dei ricorrenti.
L. Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 maggio 2012, la difesa di parte ricorrente ha impugnato anche la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di sanatoria e la relativa nota di trasmissione.
L.