TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2009-06-23, n. 200901545

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2009-06-23, n. 200901545
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200901545
Data del deposito : 23 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00811/2009 REG.RIC.

N. 01545/2009 REG.SEN.

N. 00811/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 21 e 26 legge n. 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 811 del 2009, proposto da:
A S, rappresentato e difeso dall’avv. L D B, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Sisto in Bari, Via Roberto da Bari, 36;

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t. e Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio eletto in Bari, Via Melo, 97;

nei confronti di

A P;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento prot. nr. 124/13.12/AREA II, emesso in data 21.04.2009 dal Prefetto della Provincia di Foggia, con cui “dichiara la sussistenza nei confronti del Consigliere del Comune di San Giovanni Rotondo - sig. Squarcella Antonio, nato a San Giovanni Rotondo il 4.7.1964 ed ivi residente alla Via Tommaseo nr. 2, della causa di sospensione di diritto prevista dall’art. 59, comma 1, lett. b) del dlsg 18.08.2000, n. 267”;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t. e della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Foggia in persona del Prefetto p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, comma 10 legge n. 1034/1971, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della magistratura ordinaria.

Invero la materia oggetto del presente ricorso (i.e. provvedimento del Prefetto dichiarativo della sospensione di diritto del ricorrente Squarcella Antonio dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b) dlgs n. 267/2000) rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

Come evidenziato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 10/2005) “Ai sensi dell’art. 82 comma 1 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti la ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità, ossia le questioni che vertono su diritti soggettivi perfetti, mentre rientrano nella giurisdizione amministrativa tutte le decisioni relative all’annullamento degli atti amministrativi attinenti alle operazioni elettorali, nell’ambito delle quali sono ricomprese anche le deliberazioni dei competenti uffici elettorali in ordine all’ammissione o ricusazione dei candidati e dei relativi simboli.”.

Le considerazioni espresse dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di radicamento della giurisdizione del G.O. sulle controversie concernenti le decadenze possono essere estese anche al contenzioso derivante dal provvedimento di sospensione di diritto ex art. 59, comma 1 dlgs n. 267/2000, trattandosi di provvedimento cautelare prodromico rispetto alla successiva decadenza di diritto (di cui all’art. 59, comma 6 dlgs n. 267/2000) subordinata al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

La controversia de qua verte infatti su diritti soggettivi perfetti (nella specie il diritto di elettorato passivo) devoluti in base al tradizionale criterio di riparto di giurisdizione alla cognizione del giudice ordinario. Peraltro anche l’art. 9 bis d.p.r. n. 570/1960 (introdotto dall’art. 5 legge n. 1147/1966) e l’art. 82 d.p.r. n. 570/1960 (sostituito dall’art. 1 legge n. 1147/1966) prevedono la giurisdizione del giudice ordinario sulle deliberazioni in tema di decadenza dalla qualità di consigliere comunale.

Ne deriva la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso n. 811/2009 in favore della giurisdizione del giudice ordinario.

In forza dei principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 77/2007 e della Corte di Cassazione, Sez. Un. n. 4109/2007 si dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice ordinario competente dinanzi al quale il ricorso deve essere riassunto nei termini di legge.

In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi