TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2021-02-25, n. 202100690

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2021-02-25, n. 202100690
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202100690
Data del deposito : 25 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2021

N. 00690/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02083/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2020, proposto da
Damiga S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, p.zza Alberico Gentili, 6;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale alle Attivita' Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Ditta Individuale Alkamuri di Proia Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolo' Gervasi, Maria Marinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Marinello in Palermo, via Emerico Amari n. 8;

per l'annullamento

- della nota prot. n.49192 dell'11.11.2020, trasmessa, in pari data, all'indirizzo pec del difensore della Damiga Srl, con cui l'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana ha comunicato il diniego parziale della domanda di accesso agli atti presentata dalla ricorrente, addì 18.09.2020, avente ad oggetto n. 22 specifici atti e documenti relativi al procedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'Azione 3.5.1_01 del PO “Aiuti alle imprese in fase di avviamento- Bando a sportello in esenzione” attivato dalla ditta Alkamuri di Proia Andrea;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO

della Società ricorrente ad accedere agli atti, ex art. 25 della legge n. 241 del 1990, richiesti con la suddetta istanza

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

dell'Amministrazione intimata all'ostensione dei documenti richiesti, ex art. 116, comma 4, c.p.a.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Regionale alle Attivita' Produttive e della Ditta Individuale Alkamuri di Proia Andrea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. B S nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, l’odierna istante ha impugnato la nota prot. n. 49192 dell’11.11.2020, con cui l’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana ha comunicato il diniego parziale della domanda di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 18.09.2020 e avente ad oggetto n. 22 specifici atti e documenti relativi al procedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’Azione 3.5.1_01 del PO “Aiuti alle imprese in fase di avviamento- Bando a sportello in esenzione” attivato dalla ditta Alkamuri di Proia Andrea.

Espone, al riguardo, che:

- il procedimento di concessione delle agevolazioni anzidette afferiva a lavori di risanamento e restauro conservativo di un immobile destinato a struttura ricettiva, sito in Alcamo, Via Madonna del Riposo n. 145 e detenuto in comodato dalla ditta Alkamuri di Proia Andrea, eseguiti dalla Società appaltatrice Damiga s.r.l., giusta il contratto di appalto stipulato tra le parti il 7.12.2018;

- la richiesta di accesso era finalizzata a predisporre la tutela giudiziale dei propri diritti a fronte dell’inadempimento della obbligazione di pagamento del corrispettivo dell’appalto avente ad oggetto l’esecuzione delle opere di cui all'Azione 3.5.1.01 imputabile alla ditta controinteressata e alle pretese risarcitorie avanzate da quest’ultima, sebbene per il momento in via stragiudiziale, nei confronti della Damiga s.r.l. per i danni asseritamente cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori in oggetto;

- l’amministrazione resistente ha esibito solo alcuni dei documenti richiesti, vista l’opposizione all’ostensione manifestata dalla ditta controinteressata all’uopo previamente interpellata dall’Assessorato.

Ha, quindi, chiesto l’annullamento del diniego parziale di esibizione, deducendo la violazione degli artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990 e il difetto e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento negativo, e che venisse ordinato all’Assessorato delle Attività Produttive di rilasciare la copia dei documenti richiesti.

L’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana e la ditta individuale Alkamuri di Proia Andrea si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, di cui hanno chiesto il rigetto.

Alla camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021, il ricorso è stato posto in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’art. 1, comma 17, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183.

Tanto premesso, il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.

A tal proposito, il Collegio rileva che la parte ricorrente è certamente portatrice di un interesse giuridicamente rilevante collegato ai documenti di cui ha chiesto l’esibizione siccome funzionali alla adeguata tutela dei propri diritti, tanto in vista della proposizione di un giudizio civile che la società ricorrente intende intraprendere nei confronti della ditta Alkamuri (già destinataria di diffida ad adempiere) per il pagamento del corrispettivo concordato dell’appalto quanto in vista della necessità di doversi difendere dalle pretese risarcitorie avanzate da quest’ultima nei suoi riguardi. Infatti, come riferito nell’istanza di accesso documentale e più diffusamente illustrato in ricorso, gli atti richiesti potranno consentire alla ricorrente di dimostrare l’effettiva entità nonché la regolare esecuzione a perfetta regola d’arte delle opere oggetto del contratto di appalto e rispetto alle quali la ditta Alkamuri ha ottenuto le agevolazioni di cui all’Azione 3.5.1_01 del PO “Aiuti alle imprese in fase di avviamento-Bando a sportello in esenzione”. Non può quindi negarsi che nella fattispecie il diritto di accesso sia stato esercitato in funzione difensiva ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. 241/1990, che, nel rispetto dell’art. 24 della Costituzione, prevede, con una formula di portata generale, che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

La p.a., di contro, non ha addotto l’esistenza di situazioni ostative al rilascio con riferimento alla segretezza dei documenti o a concrete e reali esigenze di riservatezza in capo alla ditta controinteressata idonee a prevalere sulle esigenze difensive manifestate dalla parte ricorrente.

A tal fine, non può richiamarsi del resto utilmente la previsione di cui all’art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990 che, lungi dal prefigurare una causa di esclusione generale per tutte le categorie di documenti ivi indicate, rimanda ad un regolamento governativo per la previsione tassativa dei casi in cui l’accesso è escluso “ quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono ”.

Sempre a questo proposito, si osserva che in ogni caso né l’amministrazione né la ditta controinteressata hanno specificato e chiarito il tipo e la natura degli interessi riferibili alla sfera giuridica di quest’ultima che sarebbero concretamente pregiudicati dall’esibizione dei documenti richiesti, essendosi sul punto limitati ad asserzioni alquanto astratte e generiche. Infatti, nel caso di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, le ipotesi di esclusione previste dal precedente comma 4 non operano automaticamente, ma passano per un giudizio di necessario bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi di cui l’amministrazione richiesta avrebbe dovuto dare adeguato conto nella motivazione del provvedimento.

L’istanza ex art. 116 c.p.a. deve essere quindi accolta e l’amministrazione, di conseguenza, condannata al rilascio, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, in formato elettronico o cartaceo (con diritto al rimborso delle spese di riproduzione eventualmente sostenute), dei documenti richiesti.

Le spese processuali sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e della ditta controinteressata in ossequio al criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai minimi tariffari ex d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile) e tenendo anche conto della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito nonché dell’assenza di attività difensiva attinente alla fase istruttoria.

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