TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 2014-04-22, n. 201402258
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N. 02258/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05800/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5800 del 2013, proposto da: Frelle Spa, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti M P, A Z, A C, con domicilio eletto presso A C in Napoli, via Carlo Poerio, n. 15;
contro
Regione Campania in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. T M, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81- C/0 Avv.ra Regionale;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale regionale n.28 del 2013 avente ad oggetto istanza di rilascio della concessione per lo sfruttamento di giacimento di acque minerali da denominarsi "Fonte del monte",
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania in Persona del Presidente P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
–Letto il ricorso con il quale la soc. Frelle si duole che l’amministrazione regionale campana abbia denegato la sua istanza di concessione delle acque minerali di cui ai due pozzi produttivi (FM1 e FM2) individuati a seguito di positive ricerche autorizzate, svolte nei Comuni casertani di Riardo e Rocchetta e Croce;
–Esaminati i tre motivi con cui si deduce la violazione di legge (L. R. 8/2008;DLgs. 59/2010;C. Cost. 235/2011) e l’eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per l’accoglimento;
–Lette le difese della amministrazione regionale che conclude per il rigetto;
–Dato atto all’udienza camerale della possibilità di una decisione della causa nel merito;
–Rilevato che la principale e pluriarticolata doglianza si concreta nella critica alla scelta della predetta amministrazione regionale di ritenere necessaria una gara ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario di coltivazione di acque minerali individuate a seguito di ricerche geologiche;
–Preso atto che con recente sentenza n. 2152/2014 -da cui non vi è motivo di discostarsi- questa Sezione ha affermato la necessità della gara, anche in disapplicazione della normativa regionale di settore, così risolvendo il punto nodale di quella controversia consistente “nello stabilire se la concessione demaniale sia da rinnovare secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 8 del 2008 e dal relativo regolamento di attuazione n. 10 del 2010, ovvero se sia necessario bandire una gara pubblica in base agli obblighi di matrice comunitaria, con disapplicazione delle norme regionali che prevedono la riassegnazione del titolo al concessionario uscente”;
–Che tale principio guida se da un lato “travolge” la legislazione regionale (anche eventualmente quella in itinere, diligentemente segnalata dalla difesa della ricorrente), parimenti si applica (come nella presente fattispecie) a chi chieda una concessione, dopo aver esperito favorevolmente la fase delle indagini geotecniche: la controparte Regione non nega, in tesi, che la posizione di tale soggetto, nella sua attuale veste di ricorrente, vada di sicuro valorizzata o indennizzata, ma sempre, si ribadisce, nell’ambito della gara e non prescindendo dalla stessa;
–Che, pertanto, il ricorso va respinto (unitariamente valutate le censure) e le spese di causa compensate per la peculiarità e novità della questione;