TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 2021-09-10, n. 202104917
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Pubblicato il 10/09/2021
N. 04917/2021 REG.PROV.CAU.
N. 07880/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7880 del 2021, proposto da
Eurospin Lazio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L G, A M e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via Alberico II, 33;
contro
Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati A A, G D G e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della comunicazione Prot. 94686 del 15/06/2021, avente ad oggetto «Notifica atti all'attività “Eurospin Lazio spa” e p.e Borrelli Mario sita in via della Cava Aurelia 175 a/b/c, Roma», trasmessa via PEC dall'ASL Roma 1 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione in data 15/06/2021;
b) del provvedimento impositivo Prot. 94665 del 15/06/2021, assunto dall'ASL Roma 1 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione;
c) del verbale di sanzione n. 74/21/SIAN, recante «processo verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo», adottato dall'ASL Roma 1 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione in data 14/06/2021;
d) della relazione C.U. n. 358/2021/SIAN, recante la relazione di controllo ufficiale redatta dall'ASL Roma 1 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione in data 14/06/2021;
e) di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl Roma 1;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che non ricorre, allo stato, una favorevole prognosi in ordine all’accoglimento del ricorso, tenuto conto che la misura disposta dall’Asl - qui contestata con riferimento alla necessità
di dotarsi di un locale deposito e di installare ulteriori celle frigorifere - non risulta immotivata né sproporzionata in ragione della necessità che i prodotti alimentari, in particolare quelli ortofrutticoli, siano opportunamente conservati in modo da evitarne un deterioramento nocivo o la contaminazione, anche garantendo adeguate condizioni di temperatura, come previsto dalla relativa normativa (v. Reg. CEE 852/2004, All. 2, Cap. I, Par. 2, e Cap. IX, Par. 2);
Ritenuto altresì che la specificità del Punto Vendita per cui è causa e le modalità di approvvigionamento giornaliere non sono tali da escludere l’evenienza di operazioni intermedie di stoccaggio o deposito dei prodotti alimentari ricevuti, prima dell’esposizione sui banchi per la vendita al pubblico, come pure previsto dallo stesso Manuale HACCP aggiornato di Eurospin Lazio (cfr. doc. 18, «Allegato Cap. 3 Reparto ortofrutta», p. 8, “stoccaggio temporaneo disbrigo”);
Liquidate le spese di fase secondo il principio di soccombenza;