TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-11-24, n. 202317513

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-11-24, n. 202317513
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317513
Data del deposito : 24 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2023

N. 17513/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11010/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11010 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

del decreto di revoca delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente richiedente la protezione internazionale emesso dal -OMISSIS- il 25 marzo 2019 e notificato in data 3 maggio 2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 novembre 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugnava il provvedimento con cui veniva revocata la misura di accoglienza (prevista per i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale) nei proprî confronti, in considerazione della « -OMISSIS- ».

2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’atto che, chiamata alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2019, veniva respinta con ordinanza non appellata.

4. Alla pubblica udienza del 10 novembre 2023 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Terminata l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’esame delle doglianze spiegate con il ricorso.

5.1. Con il primo motivo si evidenzia la violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto al ricorrente non sarebbe stata data la possibilità di prendere visione degli atti istruttorî, in particolare della relazione del centro di accoglienza.

5.2. A mezzo della seconda doglianza, invece, si contesta la gravità dell’episodio indicato nel provvedimento, atteso la natura non violenta della protesta del ricorrente.

5.3 Tramite la terza censura, invece, si evidenzia la mancanza di motivazione, non essendo indicati gravi fatti giustificativi della misura di revoca.

5.4. Infine, col quarto motivo si rappresenta l’illogicità e contraddittorietà della motivazione e la manifesta ingiustizia e discriminatorietà del decreto impugnato.

6. Nessuno dei motivi – che sono intimamente connessi e possono quindi essere trattati congiuntamente – è meritevole di accoglimento.

6.1. In primo luogo, risulta infondata la censura di violazione dell’art. 7 l. 241 cit., in quanto dagli atti versati nel fascicolo di causa (v. all. 6 depositato dall’amministrazione) emerge l’avvenuta notifica della comunicazione di avvio del procedimento in data 14 marzo 2019: circostanza ribadita poi nel provvedimento conclusivo. Peraltro, la mancata «presa di visione degli atti» denunciata nell’impugnazione è imputabile unicamente al ricorrente, essendo evidente che la parte si fosse rifiutata di sottoscrivere e prender visione della comunicazione.

6.2. In ogni caso, la relazione del centro di accoglienza, richiamata nel decreto gravato, era disponibile per il privato, ove ne avesse fatta richiesta: conseguentemente, la mancata riproduzione della stessa nella parte motiva dell’atto è giustificata dalla possibilità della « motivazione per relationem » (sul punto è nota la giurisprudenza secondo la quale la può ritenersi legittimamente esercitato il potere indicando l’atto di riferimento, nei suoi dati identificativi, e rendendolo comunque disponibile, non sussistendo in capo all’amministrazione l’obbligo di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento finale, v. Tar Lazio, sez. I, 3 settembre 2021, n. 9505).

6.3. Occorre ora passare all’analisi in merito alla gravità della condotta poste in essere dal ricorrente. Va preliminarmente rammentato che l’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 dispone che « il prefetto […] , dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di […] e) -OMISSIS- o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero -OMISSIS- ».

6.4. Orbene, la motivazione del provvedimento impugnato è chiara nell’indicare il riferimento ad uno specifico episodio accaduto nel centro che ospitava il ricorrente: in particolare, l’amministrazione accertava la partecipazione e responsabilità di quest’ultimo a -OMISSIS-, innescando una -OMISSIS- e dimostrando una -OMISSIS-, tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. In tal senso, inequivocabili sono gli atti acquisiti al procedimento, come la relazione del centro di accoglienza che nel dettaglio descriveva i fatti in una maniera totalmente incompatibile con la narrazione offerta nel ricorso.

6.5. Alla luce degli elementi raccolti durante l’istruttoria, la -OMISSIS- ha, quindi, ritenuto che la protesta fosse stata-OMISSIS-;
particolarmente grave venivano valutate soprattutto le modalità della stessa, tendendo esse ad impedire -OMISSIS-. In proposito appare utile ricordate che tutti gli ospiti, al momento dell’accoglienza, vengono edotti sulla necessità di legare la loro permanenza al centro alle regole e condizioni per le quali può essere garantito l’intero percorso di inserimento.

6.6. Né appare possibile condividere quanto osservato dalla parte ricorrente, limitandosi le difese a mere enunciazioni prive di elementi probatori (o quanto meno indiziari) di riscontro.

6.7. In ultimo, va precisato come l’utilizzo delle espressioni « -OMISSIS- » o « -OMISSIS- » consente di ritenere che sia bastevole, ai fini della revoca, anche un singolo episodio, specie se contraddistinto da gravità.

6.8. Pertanto, alla luce di quanto dedotto il Collegio non rileva alcuna illogicità o discriminatorietà della motivazione, aderendo perfettamente la fattispecie alla previsione astratta di cui all’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. 142 cit.

7. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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