TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2019-12-18, n. 201901731

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2019-12-18, n. 201901731
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201901731
Data del deposito : 18 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2019

N. 01731/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01498/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1498 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M R F, O O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Pistoia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Questore di Pistoia non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

del provvedimento del Questore di Pistoia del 18/07/2019, -OMISSIS-., notificato all’interessato il successivo 10/09/2019 a cura della stessa Questura di Pistoia, con il quale è stato decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e-o collegato, ivi comprese, in particolare e per quanto occorra, le note della Questura di Pistoia – Ufficio Immigrazione del 07/12/2018, notificata il 12/12/2018, e ancora quella del 27/12/2018, -OMISSIS-notificata il successivo 11/04/2019, mediante cui è stato reso noto al ricorrente l’avvio del procedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Pistoia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Osservato che viene impugnato il decreto del Questore di Pistoia, meglio indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dall’odierno ricorrente, ciò in ragione di due segnalazioni da parte di Paesi (Austria e Svizzera) aderenti alla convenzione di Schengen, per il reato di traffico di stupefacenti e ritenute automaticamente ostative all’accoglimento della detta istanza;

Ritenuto che:

- le condanne dell’extracomunitario in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi del chiaro disposto dell’art. 4, comma 3, t.u. n. 286 cit.;
ma ciò solo in mancanza di legami familiari, che invece impongano la valutazione discrezionale comparativa di cui all’art. 5, comma 5, ultimo periodo, t.u. 25 luglio 1998, n. 286, (Cons. St., sez. III, 4 maggio 2018, n. 2664;
26 febbraio 2016, n. 797;
10 aprile 2015, n. 1841;
24 febbraio 2015, n. 919);

- ai sensi dei tale norma, infatti, nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, del familiare ricongiunto, ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato (sul punto, Corte costituzionale, n. 202 del 2013), “ si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato…nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ”;

- nel caso all’esame del Collegio il ricorrente, in sede di partecipazione procedimentale, aveva rappresentato alla Questura di Pistoia: di aver costituito sul territorio nazionale un consolidato nucleo familiare, la disponibilità di un lavoro regolare e di propri redditi che ne garantirebbero la dignitosa esistenza in condizioni di piena legalità, nonché la nascita di un figlio, in tenerissima età;

Tali circostanze, illegittimamente, sono state ritenute irrilevanti da parte della Questura, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato per tale assorbente ragione;

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda sostanziale;

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