TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-10-16, n. 202305658

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-10-16, n. 202305658
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305658
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2023

N. 05658/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00891/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 891 del 2023, proposto da
Carmela D'Ambrosio e Contessa Costruzioni e Immobiliare S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Volla, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

a) del provvedimento prot. n. 36436 del 19.12.2022, notificato il 20.12.2022, con cui il Comune di Volla annullava in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, il Permesso a Costruire prot. n. 15056 del 13.6.2017 (pratica SUE n. 81/2017) formatosi per silentium, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001 e finalizzato alla realizzazione di un immobile destinato ad attività produttiva agricola con relative pertinenze, nonché le successive varianti/integrazioni consistenti nella SCIA prot. n. 3802/2019 (pratica SUE n. 27/2019), il Permesso a Costruire prot. n. 5377 del 18.02.2019 (pratica SUE n. 12/2019), formatosi per silentium ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001 e la SCIA prot. n. 22822 del 15.7.2020 (pratica SUE n. 147/2020);

b) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorchè non conosciuti, ivi compresa la relazione tecnica prot. n. 30512 del 27.10.2022, benchè di contenuto ignoto poiché conosciuta dai ricorrenti solo per effetto del richiamo espresso fattone nel provvedimento impugnato nel paragrafo sub a).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Volla;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente è proprietaria, nel Comune di Volla (NA), di un fondo situato in zona “E - (Agricola)” dal P.R.G. vigente e classificata “aree produttive da realizzare ex novo” dal P.U.C. medio tempore adottato.

Con il ricorso in trattazione, la ricorrente espone di aver presentato, in data 13.6.2017, un’istanza di permesso di costruire per realizzare un immobile destinato ad attività produttiva agricola, avente superficie lorda di mq. 1.563,65 ed altezza di m. 8.00.

Decorsi i termini di cui all’art. 20, comma 8, D.P.R. 380/2001, ritenuto che sull’istanza fosse maturato il silenzio assenso, con nota prot. n. 29199 del 10.10.2018, comunicava al Comune l’inizio dei lavori.

In data 6.2.2019, mentre erano ancora in corso i lavori, la ricorrente presentò una S.C.I.A. in variante, per modificare le altezze interne dei piani del fabbricato e dare una diversa distribuzione agli spazi interni.

In data 18.2.2019, la ricorrente presentò un’ulteriore richiesta di P.d.C., recante prot. n. 5377, con cui “assorbiva ” le variazioni progettuali di cui alla predetta S.C.I.A., richiedendo contestualmente il cambio di destinazione d’uso dell’immobile da attività produttiva agricola ad attività produttiva generica.

Senonché, decorsi nuovamente i termini di cui all’art. 20, comma 8, del T.U. Edilizia per la formazione del silenzio assenso, comunicava, con nota prot. n. 16380 del 20.5.2019, l’inizio dei lavori in variante.

Il Comune di Volla, in data 21.5.2019 ha adottato un’ordinanza (n. 23/2019) di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, al fine di compiere gli accertamenti e le verifiche tecniche sui titoli indicati.

L’atto perdeva efficacia, non essendo seguito nei successivi 45 giorni da ulteriori provvedimenti.

Da ultimo la ricorrente presentava la S.C.I.A. prot. n. 22822 del 15.7.2020 (pratica SUE n. 147/2020) con cui segnalava - ai sensi dell’art. 4, comma 7, della L.R. 19/2009 - il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile da produttivo a commerciale, con opere consistenti in una diversa distribuzione degli spazi interni, senza modifica di volumi, sagoma e prospetti del fabbricato.

Anche rispetto a tale richiesta la P.A. resistente non emetteva, entro i termini di cui all’art. 19, commi 3 e 4, L. 241/90 alcun provvedimento inibitorio.

In data 3.11.2020 il Comune di Volla, tuttavia, notificò una comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela degli effetti della S.C.I.A. del 15.7.2020, motivato sul presupposto che l’art. 4, comma 7, della L.R. n. 19/2019 non consentisse la variazione d’uso segnalata e, comunque, che tale intervento non fosse assentibile con semplice S.C.I.A.

La ricorrente presentava in data 16.11.2020 le proprie controdeduzioni.

Il procedimento avviato dal Comune, comunque, non veniva formalmente concluso.

Successivamente, con atto rogato in data 14.7.2022 la ricorrente concedeva l’immobile in usufrutto per dodici anni alla società La Contessa Costruzioni e Immobiliare s.r.l.

In data 31.10.2022, il Comune resistente notificava ad entrambe le parti ricorrenti, nelle rispettive qualità, la nota prot. n. 30863 del 26.10.2022, con cui, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 - accertata l’avvenuta formazione tacita dei menzionati titoli edilizi e verificato che l’intervento edilizio fosse conforme per volumetrie, altezze e prospetti a quanto dichiarato nelle relative pratiche edilizie - comunicava l’avvio della procedura finalizzata all’annullamento dei medesimi, siccome contrastanti con la normativa edilizia vigente, al contempo ordinando anche la sospensione dei lavori in via di ultimazione.

Quindi, concludeva il procedimento con il provvedimento prot. n. 36436/2022, con il quale annullava in autotutela il P.d.C. n. 15056 del 13.6.2017 e le varianti assentite con la SCIA prot. n. 3802/2019, il P.d.C. n. 5377/2019 e la SCIA prot. n. 22822/2020.

Il provvedimento, ricostruite le vicende procedimentali sopra compendiate e premesso che “Il principio generale dell'autotutela è un potere della Pubblica Amministrazione e che consiste nella possibilità di ritirare o annullare provvedimenti, emanati in precedenza, risultanti gravati da profili di illegittimità;
i profili di illegittimità non sanabili e l'interesse pubblico, concreto ed attuale, sono requisiti sufficienti a consentire l'emanazione del provvedimento di annullamento in autotutela anche oltre i limiti di cui all'art. 21 nonies della L.241/1990 e s.m.i.”
così motiva la scelta di addivenire all’annullamento dei richiamati titoli edilizi:

“-l'enorme superficie e volumetria realizzata dell'opificio in questione è stata determinata tenendo conto oltre che dell'indice fondiario ricavabile dalla particella oggetto di intervento anche con l'asservimento di ulteriori indici fondiari non esattamente indicati e non espressamente certificati (certificati urbanistici) riferiti ad altri terreni siti in parte nel comune di Volla ed in parte nel limitrofo comune di Cercola (Na). Il tutto è stato indicato negli atti pubblici di asservimento rogati dal Notaio G F del 16.12.2016 (rep. 2154-racc. 1664) e dal Notaio G G di P del 14.03.2017 (rep. 13505-racc. 8544), non trascritti presso i pubblici Registri immobiliari (RR.II.), nei quali la sig.ra D'A C li ha espressamente dichiarati terreni "di natura agricola e non edificati".

- l'altezza dell'opificio realizzato misura 8,0 metri circa superando di gran lunga l'indice massimo di altezza di 4,0 metriprevista nella Zona Territoriale Omogenea (Z.T.O.) del vigente Piano Regolatore Generale per i manufatti agricoli.

- da approfondimenti della vigente normativa edilizia nazionale e regionale, supportate anche da recenti pronunce giurisdizionali (tra le tante si annovera la Sentenza

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