TAR Bari, sez. III, decreto presidenziale 2022-05-17, n. 202200162

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, decreto presidenziale 2022-05-17, n. 202200162
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200162
Data del deposito : 17 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2022

N. 00207/2022 REG.RIC.

N. 00162/2022 REG.PROV.PRES.

N. 00207/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S S D, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;

contro

Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L N e M N, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

dei seguenti atti: 1) il provvedimento a firma del Direttore Procurement ad interim di Acquedotto Pugliese prot. n. 3875 del 21.1.2022, recante l'esclusione della ricorrente dalla procedura aperta indetta da Acquedotto Pugliese “ per l'affidamento, mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro da concludersi con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, co. 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di conferimento per recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti presso gli impianti di depurazione gestiti dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. ”;
2) il provvedimento a firma del Direttore Procurement ad interim di Acquedotto Pugliese prot. n. 3932 del 24.1.2022, con il quale sono state approvate le risultanze dei verbali relativi alle operazioni svolte dal seggio di gara;
3) il verbale del seggio di gara n. 1 del 10.1.2022, mai trasmesso o comunicato alla ricorrente, né pubblicato sul profilo del committente, nella parte in cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla citata procedura di gara;
4) la nota a firma del Direttore Procurement ad interim di Acquedotto Pugliese prot. n. 10344 del 17.2.2022, recante “ Riscontro istanza di annullamento in autotutela ”;
5) ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi incluso, ove occorra, il disciplinare di gara nelle parti di interesse e per le ragioni riferite in narrativa;
e per la declaratoria di inefficacia

dell'accordo quadro, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna di Acquedotto Pugliese al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente a mezzo della sua riammissione alla procedura di gara oggetto di gravame, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la sentenza breve n. 406 del 23.3.2022 pronunciata sul ricorso;

Vista l’istanza depositata il 16.05.2022, con la quale -OMISSIS- S.r.l., ritenendo di essere una controinteressata pretermessa e volendo proporre opposizione di terzo avverso la pronunciata sentenza n. 406/2022, ha chiesto di accedere al fascicolo in forma digitale della causa;

Ritenuto di dover assegnare un termine di 10 giorni alle parti costituite per eventuali osservazioni e deduzioni sull’istanza di accesso documentale, prima che vi sia pronuncia sulla medesima;

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