TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-01-20, n. 202300093

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-01-20, n. 202300093
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300093
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2023

N. 00093/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00613/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 613 del 2021, proposto da
G V, rappresentato e difeso dall'avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. n.24/2021 del 12.02.2021, emesso dal Tribunale di Palmi - Sezione lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa A G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato in data 19 novembre 2021 parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo in epigrafe con cui il Consorzio Tirreno Reggino è stato condannato al pagamento della somma di € 26.426,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, a titolo di trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti e altre indennità per l’attività lavorativa prestata in virtù di contratto a tempo indeterminato dall’1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2018.



2. Il Consorzio intimato non si è costituito in giudizio.



3. All’udienza in camera di consiglio del 23 novembre 2022, il Collegio ha rilevato la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale.

Il difensore di parte ricorrente ha chiesto, pertanto, un termine per depositare memorie vertenti sulla questione rilevata d’ufficio.



4. Con memoria depositata il 5 gennaio 2023 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso osservando come la procura, pur apposta su foglio separato, debba essere considerata speciale sia in quanto costituisce un unicum con il ricorso al quale si riferisce sia in quanto il procuratore che ha attestato l’autenticità della firma ivi apposta dal cliente ha attestato e certificato, altresì, che essa si riferisce al ricorso al quale risulta allegata.

Parte ricorrente ha chiesto, in subordine di essere autorizzato a sanare l’eventuale vizio della procura ai sensi dell’art. 182 cpa.



5. All’udienza in camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



6. Deve osservarsi preliminarmente che, secondo un orientamento fatto proprio da questo Tribunale (cfr. ex multis sentenza n. 699 del 25 ottobre 2022) “la qualificazione di una procura come generale o speciale è una questione di interpretazione della volontà del conferente la procura che va risolta alla luce del suo contenuto: si potrà parlare di procura speciale qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, e dunque le parti, l’atto da impugnare, e l'autorità giudiziaria da adire (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 5723)”. È stato ritenuto, pertanto, che non potesse considerarsi “speciale” la procura rilasciata al procuratore su foglio separato senza indicazione dell’atto da impugnare, della tipologia di azione che si intende esperire, delle parti del giudizio né dell'Autorità giudiziaria dinanzi alla quale proporre l'impugnazione. E ciò, tanto più ove tale procura conferisca al procuratore una serie di poteri (deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali, chiedere ed accettare rendiconti) che non attengono affatto al giudizio che si intendeva instaurare.

Tale orientamento deve essere, tuttavia, rivisto alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 36057 del 9 dicembre 2022 che ha superato il contrasto di giurisprudenza esistente tra l’orientamento più rigoroso (secondo cui in mancanza di uno specifico contenuto riferito all’instaurando giudizio, la procura redatta su foglio separato non può essere ritenuta speciale) e l’orientamento meno rigoroso inaugurato della sentenza delle Sezioni Unite n. 2642/1998 (secondo cui deve essere valorizzato il “criterio topografico”, in virtù del quale il mandato apposto in calce o margine del ricorso è per sua natura speciale senza che occorra uno specifico riferimento al giudizio da instaurare).

Le S.U. hanno chiarito, invero, che a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 141/1997 non è possibile mantenere una distinzione tra procura a margine o in calce, da un lato, e procura su foglio separato, dall’altro.

Nella sua nuova formulazione l’art. 83 c.p.c. prevede, infatti, che “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”, con l’esplicito obiettivo di equiparare tale procura alla procura redatta a margine o in calce. Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno chiarito che “due devono essere … i fari che orientano l’attività di valutazione dell’idoneità o meno della procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (come del controricorso e degli atti equiparati): da un lato, la piena valorizzazione del criterio della collocazione topografica e, dall’altro, il principio di conservazione degli atti giuridici che, fissato come norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art. 1367 cod. civ. ), sussiste anche in materia processuale (art. 159 cod. proc. Civ.). Traducendo in forma più concreta quanto si è detto, va affermato che la sicura riferibilità al difensore della procura redatta a margine o in calce al ricorso sussiste anche per quella redatta su un atto separato ma congiunto materialmente al medesimo;
e ciò tanto in presenza quanto in assenza di timbri di congiunzione, perché il requisito dell’incorporazione è stato legislativamente ritenuto presente anche nella seconda ipotesi. In altri termini, l’unità fisica che pacificamente esiste per la procura a margine o in calce al ricorso … è stata legalmente creata dal legislatore, per la procura redatta su foglio separato e congiunto, con la legge n. 141 del 1997. Com’è stato efficacemente detto dalla sentenza n. 2642 del 1998, <<può argomentarsi che la posizione topografica della procura conferisca la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e che, ad un tempo, dia luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede>>” (Cass. S.U., sentenza citata).

Le Sezioni Unite hanno, inoltre, puntualizzato che la parificazione tra le diverse forme di procura è “una presunzione che dà attuazione al principio di conservazione dell’atto”. Tale presunzione non può essere superata dal fatto che “la procura contenga riferimenti ad attività tipiche del giudizio di merito” ma solo da “espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.

Tale approdo interpretativo trova conferma, prosegue la sentenza, nella vigente disciplina del processo telematico che espressamente prevede che la procura alle liti “si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quanto è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quanto la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine” (art. 18, comma 5, del D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.M. n 48 del 3 aprile 2013).

Le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. Civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. Civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati) è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica;
nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione;
tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. Civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà di produrre i suoi effetti”.

Alla luce del principio così enunciato deve ritenersi che la procura rilasciata dal ricorrente al suo difensore, avvocato N M, sia valida, trattandosi di procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso nella quale, pur in assenza di specifici riferimenti al giudizio proposto (tanto all’organo giudiziario da adire quanto alla tipologia di giudizio proposto) e pur in presenza di riferimenti ad attività tipiche di altri giudizi, non è dato riscontrare espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre il giudizio di ottemperanza.

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