TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-10-12, n. 201511609
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Testo completo
N. 11609/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05984/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5984 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A F T, con domicilio eletto presso A F T in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, Ministero dell'Economia e delle Finanze-Comitato di Verifica per le cause di servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto 927/n pos. 680476 del 5.03.2015 con il quale è stato decretato che le infermità lamentate non sono dipendenti da causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano e di Ministero dell'Economia e delle Finanze-Comitato di Verifica per le cause di servizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Primo Caporal Maggiore dell’Esercito (VFP4) ricorrente si è arruolato in qualità di VFP1 in data 28.5.2007, congedato nel 2007 si è nuovamente arruolato in qualità di VFP4 il 28.5.2008 ed ha partecipato, sia nel corso di specializzazione di incarico missilista, sia nell’ordinario impiego, ad attività in poligono di tiro, oltre che a due missioni in Afghanistan dall’ottobre 2009 all’aprile 2010 e dal settembre 2011 all’aprile 2012 ad attività che lo hanno esposto – in particolare nei TTOO ove ha svolto mansioni di rallista all’interno di un plotone di mortai e attività pattuglia di medio lungo raggio - a disagi alimentari (cd. razioni kappa), ambientali (polveri/sabbia) e soprattutto all’uranio impoverito, oltre che ad altre sostanze tossiche utilizzate nelle operazioni di pulizia di armamenti effettuate senza misure di protezione. Egli espone altresì di essere stato, in vista dell’impiego all’estero, sottoposto a numerose vaccinazioni senza rispettare i tempi previsti dai protocolli medici.
Successivamente il ricorrente è stato riscontrato affetto da “-OMISSIS-” per rimuovere il quale è stato sottoposto nell’agosto del 2013 ad un intervento chirurgico ed a 12 cicli di chemioterapia. In data 8.1.2014 egli ha presentato un’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tale infermità e di concessione dell’equo indennizzo.
In data 13.6.2014 la C.M.O. presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari riconosceva l’esistenza della predetta infermità e lo giudicava “temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato"” dall’agosto 2013 in quanto affetto da -OMISSIS- (in terapia salvavita).
Con parere n. 31810 il Comitato di verifica per le cause di servizio nella seduta del 9.2.2015 ha ritenuto che l’infermità del ricorrente non può riconoscersi dipendente da causa di servizio sulla base della considerazione che “nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o concausalità non sussistendo, altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso