TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2014-07-07, n. 201407156

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2014-07-07, n. 201407156
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201407156
Data del deposito : 7 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09917/2009 REG.RIC.

N. 07156/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09917/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9917 del 2009, proposto da:


S E A Z, rappresentato e difeso dagli avv. P R, A G, con domicilio eletto presso P R in Roma, viale Mazzini, 113;
A S, rappresentato e difeso dagli avv. A G, P R, con domicilio eletto presso P R in Roma, viale Mazzini, 113;


contro

Comune di Licenza;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. 26 del 12.8.2009 del Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Licenza, Ing. Stefano Saracchi, notificata in data 14.8.2009, con la quale si ingiunge la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi;

nonchè di tutti gli atti connessi e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, in data 28 maggio 2014, il ricorrente ha depositato in giudizio copia della relazione tecnica illustrativa per l’autorizzazione paesaggistica inerente il procedimento di sanatoria avviato con istanza del 10.12.2004 n. 4984;
e che dalla predetta relazione risulta una descrizione dell’intervento abusivo oggetto del procedimento ( piano seminterrato mc 38,49;
piano primo mc 39,21) diversa da quella contenuta nella domanda di sanatoria depositata unitamente al ricorso introduttivo e nella quale si fa riferimento esclusivo ad un intervento nel seminterrato ( costruzione a livello -2 dal paino stradale);

Ritenuto pertanto di dovere chiedere al Comune di Licenza di fornire in giudizio documentati chiarimenti in ordine alla predetta circostanza, assegnando all’uopo il termine di giorni sessanta a decorrere dalla data di comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto di potere rinviare la causa per l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza del giorno 8 gennaio 2015;

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