TAR Napoli, sez. V, ordinanza cautelare 2020-05-13, n. 202001028

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, ordinanza cautelare 2020-05-13, n. 202001028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202001028
Data del deposito : 13 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2020

N. 01108/2020 REG.RIC.

N. 01028/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01108/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2020, proposto da


Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnico-Amministrativa ex art. 15 OPCM n. 3920/2011, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Napoli, alla via Diaz 11, pec: napoli@mailcert.avvocaturastato.it;


contro

Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale: raffaelemanfrellotti@avvocatinapoli.legalmail.it;

nei confronti

Città Metropolitana di Napoli, in persona del Sindaco Metropolitano in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cristiano, Maurizio Massimo Marsico e Benvenuto Fabrizio Capaldi, con domicilio eletto in Napoli, alla Piazza Matteotti 1, indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppecristiano@avvocatinapoli.legalmail.it;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza sindacale prot. n. 62 del 22/10/2019, emessa ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d. lgs. 152/2006, avente ad oggetto ordine di rimozione e smaltimento rifiuti e ripristino stato dei luoghi, e degli atti presupposti, ivi richiamati (verbale redatto dalla Polizia Municipale di Marano di Napoli prot. 155/19PG, relazione di servizio prot. 2019/26267 del 21/09/2019 e relazione tecnica prot. 31296 del 18/10/2019).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla Città Metropolitana di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 84, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020 il dott. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, ad una prima, sommaria delibazione, il ricorso appare meritevole di favorevole apprezzamento, in quanto l’adozione del provvedimento impugnato non risulta preceduta dalle ordinarie garanzie procedimentali, in violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e dell’art. 192 del Codice dell’Ambiente, e non contiene un’adeguata valutazione dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’ente individuato come proprietario dei suoli oggetto dello sversamento abusivo dei rifiuti;

Ritenuto del pari sussistente il prospettato pericolo del pregiudizio grave ed irreparabile;

Ritenuto di poter fissare la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2021 per la trattazione del merito del ricorso;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese della fase cautelare.

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