TAR Napoli, sez. I, sentenza 2018-04-03, n. 201802095

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2018-04-03, n. 201802095
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201802095
Data del deposito : 3 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2018

N. 02095/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04843/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4843 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-O-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti L R, A R e S S D, con domicilio digitale ex lege presso la p.e.c. dei difensori e domicilio fisico elettivo in Napoli alla via Martucci n. 48 presso lo studio L. Verde;

contro

Prefetto della Provincia di Caserta e Ministero dell'Interno, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale ex lege presso la p.e.c. di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n. 11;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

1.del provvedimento cat. 12b. 16/ANT/

AREA

1, prot. n. 40230 in data 15.7.2015, trasmesso alla società ricorrente con nota del Dirigente dell’Area 1 del 15.7.2015 con cui il Prefetto della Provincia di Caserta ha rigettato la domanda di iscrizione della s.r.l. -O- nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 co 52 della legge 6.11.2012 n.190, cd. white list provinciale;

2. di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali tra cui le relazioni della Forze dell’Ordine, indicate nella parte motiva e datate 6.3.2015, 20.4.2015, 7.5.2015 e 12.6.2015, mai notificate alla ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

3.della relazione del Gruppo Interforze costituito presso l’UTG di Caserta in data 6.3.2015 recante il protocollo n. 14899;

4.della relazione del Gruppo Interforze costituito presso l’UTG di Caserta in data 20.4.2015 recante il protocollo n.23183;

5.della relazione del Gruppo Interforze costituito presso l’UTG di Caserta in data 7.5.2015;

6.della relazione del Gruppo Interforze costituito presso l’UTG di Caserta in data 12.6.2015;

7.del rapporto 7.5.2015 prot. n. 0276352/4-7 Prot. “P” del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto della Provincia di Caserta e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 02/10/2015 e depositato 09/10/2015, la società ricorrente premetteva in fatto:

- di aver inoltrato, in data 26/09/2014, istanza alla Prefettura di Caserta per l’iscrizione nell’elenco dei fornitori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, cd. white list;

-che l’UTG di Caserta con nota 14.10.2014 aveva comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n.241/1990;

-che in data 16/03/2015, con nota prot. n. 14895, il Dirigente dell’Area 1 aveva preannunciato il rigetto dell’istanza, constatando l’esistenza di un provvedimento interdittivo antimafia, già emanato nei confronti della società ricorrente, ed impugnato dalla stessa, il cui giudizio era ancora pendente dinanzi al Consiglio di Stato, nonché di altre interdittive emanate nei confronti di società riconducibili alla famiglia -O-, confermate dal Consiglio di Stato;

-che con pec 25/03/2015 l’istante trasmetteva le proprie controdeduzioni segnalando che l’interdittiva antimafia era stata annullata dal Tar Campania con sentenza n. -O-, confermata poi in appello, e, in merito al secondo motivo di diniego, evidenziava l’assenza di pertinenza;

-che, con nota prot. n.28438 del 20/05/2015, il medesimo Dirigente dell’Area 1 aveva comunicato che erano state individuati ulteriori fatti ostativi all’accoglimento dell’istanza di iscrizione nelle white list , consistenti nelle dichiarazioni fornite da un collaboratore di giustizia in merito alla vicinanza tra il -O- e il clan dei casalesi, nonché circa il rapporto tra il primo e soggetti interessati da precedenti penali per il compimento di reati ostativi antimafia;

-che nuove controdeduzioni erano state inviate dalla ricorrente, rilevando l’inattendibilità delle dichiarazioni svolte dal collaboratore, nonché l’irrilevanza del presunto rapporto con i due soggetti segnalati dalla Polizia, in quanto consistente in realtà in un unico incontro;

-che nuovamente con nota del 20/05/2015 prot. n. 28438 il Prefetto aveva respinto l’istanza e ribadito le motivazioni su esposte.

Tutto ciò premesso la ricorrente impugnava gli atti indicati ai nn.1 e 2 dell’epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

I.Violazione dell’art. 10bis della legge 7.8.1990 n.241 in quanto l’atto impugnato non avrebbe indicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in risposta alle osservazioni sollevate dalla ricorrente;

II.Violazione di legge, giudicato, eccesso di potere per motivazione incoerente e contraddittoria in quanto l’interdittiva prefettizia a carico della società ricorrente, su cui si fondava il diniego di iscrizione nei confronti della s.r.l. -O-, era stata annullata con pronuncia confermato in grado di appello

III.Violazione di legge (art. 1 co. 52 l.

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