TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2013-10-24, n. 201300916

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2013-10-24, n. 201300916
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201300916
Data del deposito : 24 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00502/2008 REG.RIC.

N. 00916/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00502/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 502 del 2008, proposto da:
C B, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Agamennone, con domicilio eletto presso Rosario Avv. Panebianco in L'Aquila, via Colle Pretara, 33/B;

contro

Ministero Dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
Comitato Di Verifica Per Le Cause Di Servizio;

per l'annullamento

della lettera n.333-d/19933/parz del 13 giugno 2008 con la quale si comunicava al ricorrente il rigetto dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio nonché degli presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2013 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

il ricorrente premette in fatto di essere dipendente della polizia di Stato dal 22 giugno 1992 e di essere attualmente in servizio come Sovrintendente presso la Sezione Polstrada di Teramo.

Rileva che con istanza del 7 agosto 2006 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “esiti da sindrome coronarica acuta NSTEMI antero-apicale trattate con PTCA/stending dell’IVA, sede di occlusione trombotica in biforcazione”.

Dopo essersi sottoposto a diversi esami e visite specialistiche, il ricorrente veniva sottoposto a visita medico collegiale dalla Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Chieti. Successivamente la pratica veniva trasmessa al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che nella seduta del 30 ottobre 2007 si esprimeva nel senso che l’infermità suddetta non poteva riconoscersi come dipendente da fatti di servizio.

Avverso il provvedimento impugnato deduce i seguenti motivi:

1) violazione degli articoli 2,5, 6e 10 del d.p.r. numero 461 del 2001 nonché di ogni altra norma e principio in materia di riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio.

Le considerazioni addotte dal Comitato di Verifica risultano acritiche, incomplete e illegittime poiché dalla documentazione in atti emergono elementi contrapposti che non sono stati considerati in modo analitico, per luogo, tempo e circostanze di fatto.

2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza e illogicità.

Quanto rilevato dal Comitato deve ritenersi inconferente perché ciò che rilevava e che doveva formare oggetto di valutazione tecnica (come messo in evidenza dal perito di parte) è se l’infarto miocardico avrebbe potuto o meno avere efficacia causale nell’insorgenza ovvero nel determinismo della malattia. È pertanto evidente sia il difetto di istruttoria, sia il difetto di motivazione.

3) violazione dell’articolo 1 del d.p.r. numero 738 del 1981. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Illegittimità costituzionale.

Il Comitato di Verifica al pari della Commissione Medica Ospedaliera non hanno valutato in modo autonomo le predette patologie che non avevano e che non hanno determinato alcun pregiudizio alla idoneità del servizio tant’è che il ricorrente ha continuato a svolgere regolarmente le sue funzioni in qualità di Agente della Polizia di Stato. L’amministrazione non poteva avviare la procedura di dispensa, dovendo dar corso, d’ufficio alla riutilizzazione del ricorrente.

4) Violazione dell’articolo 8 del d.p.r. numero 904 del 1983.

Nel caso in esame l’infermità oggetto di valutazione è stata iscritta alla ottava categoria che corrisponde a circa il 30% di invalida civile che è certamente compatibile con un idoneità piena ai servizi di istituto.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione contestando nel merito la fondatezza del ricorso.

All’udienza del 12 giugno 2013 la causa stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile con riguardo all'impugnazione del verbale numero 1070670 del 27 aprile 2007 emesso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Chieti in quanto si tratta di un atto di natura tecnica non trasfuso in un provvedimento formale e comunque si tratta di un giudizio medico reso all'interno del procedimento relativo alla dispensa di servizio. In altre parole tale verbale avrebbe potuto essere impugnato solo unitamente al provvedimento finale conclusivo del citato procedimento di dispensa;provvedimento quest’ultimo che invece non viene impugnato con il ricorso in esame.

Del pari inammissibile il ricorso deve ritenersi nella parte in cui impugna la nota 13 giugno 2008, atteso che, con la stessa il Ministero si è limitato a comunicare al Compartimento della Polizia Stradale per l'Abruzzo il contenuto del provvedimento ministeriale 12 giugno 2008 con il quale è stata respinta la richiesta di riconoscimento della causa di servizio relativamente alle infermità "artrosi mesotarso destro con lieve impegno funzionale" e "esiti da sindrome coronarica acuta".

In buona sostanza tale nota del 13 giugno 2008 costituisce un atto di mera comunicazione interna e pertanto deve ritenersi priva di valenza provvedimentale.

Le restanti censure che si appuntano avverso il citato decreto 12 giugno 2008 sono invece infondate.

Ed invero il provvedimento di diniego impugnato è stato adottato in piena conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso in data 13 ottobre 2007.

Ebbene con tale parere il citato Comitato a giustificazione del mancato riconoscimento della causa di servizio relativamente alle infermità “artrosi metatarso destro con lieve impegno funzionale" ha ampiamente argomentato, rilevando che "trattasi di una degenerazione dell'apparato osteoarticolare deputato alla stabilità del piede. La forma si instaura su base costituzionale ed è favorita nella sua estrinsecazione da anomalie strutturali varie quali il metatarso varo, l'eccessiva lunghezza del primo metatarsale, l'appiattimento dell'arco longitudinale interno, il sovrappeso, l'iperlassità medicamentosa. Dato il carattere costituzionale l'infermità non può riconoscersi neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante al servizio prestato, durante il quale non risultano documentati micro tra microtraumatismi ripetuti è selettivamente diretti alle estremità inferiori, tali da apportare una modifica strutturale a carico delle ossa del piede".

Invece a giustificazione del mancato riconoscimento della causa di servizio relativamente alla seconda infermità "Esiti da sindrome coronarica acuta n-sistemi antero-apicale trattate con ptca-stenting dell'iva sede di occlusione trombotica" il Comitato ha rilevato che si tratta "di necrosi di una zona circoscritta o estesa di tessuto miocardio causato da ischemia protratta per occlusione di un vaso coronario l'interessato da processo eterosclerotico o da fenomeni funzionali stenosanti (spasmi), favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti, e frequentemente legato all'abitudine di vita del soggetto, sull'insorgenza e decorso della quale il servizio prestato così come descritto agli atti, considerato in ogni suo aspetto, non può aver svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere rispetto agli elementi individuali favorenti, nell'insorgenza o nella successiva evoluzione dell'infermità.".

Ebbene va rilevato in primis che il giudizio medico legale sulla dipendenza da causa di servizio è di carattere tecnico discrezionale e si fonda su concetti scientifici e pertanto nei confronti dello stesso giudizio il sindacato del Giudice Amministrativo deve ritenersi limitato alla sola macroscopica illogicità e al palese travisamento dei fatti.

A parere del Collegio, nel riportato parere, non possono ravvisarsi tali macroscopici vizi;
anzi il citato parere deve ritenersi emanato in forza di una congrua istruttoria (sono stati acquisiti rapporti informativi, certificazione medica di parte, foglio matricolare, verbali della commissione medica ospedaliera) ed è stato logicamente basato su convincenti spiegazioni tecnico scientifiche in ordine alla eziologia dell'infermità nonché in ordine alle ragioni che escludono l'influenza (sulle stesse infermità) delle condizioni che hanno caratterizzato l'attività lavorativa del ricorrente.

Ed a fronte di un di una tale valutazione scientifica l'Amministrazione ha logicamente e ragionevolmente ritenuto di farla propria;
comportamento che deve ritenersi consentito alla luce del pacifico principio giurisprudenziale secondo cui “conseguenza della particolare efficacia del parere obbligatorio espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l'amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge l'obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa". (Consiglio di Stato, sesta sezione, sentenza n. 5663 del 2008).

D'altra parte l'Amministrazione dal momento che recepiva in pieno il parere del Comitato non aveva un'ulteriore onere motivatorio nemmeno sull’eventuale contrasto tra il parere stesso e le risultanze cui era pervenuta la Commissione Medica Ospedaliera.

Ferme le assorbenti considerazioni, va solo aggiunto che i diversi opinamenti risultanti dalla perizia di parte non sono idonei nella specie a inficiare il rigore logico e scientifico del giudizio reso dal Comitato e ciò perché le diverse valutazioni del perito di parte si limitano a contrapporre e a sovrapporre un diverso opinamento ma non comprovano quei profili di illogicità e travisamento dei fatti che soli avrebbero potuto portare al travolgimento della valutazione esplicitata dal Comitato di Verifica. Considerazione quest'ultima che consente di disattendere anche la richiesta di esperimento di una consulenza tecnica di ufficio.

In definitiva, ritiene il Collegio, che il citato Comitato, nella specie, abbia agito alla luce di una più che congrua istruttoria e abbia motivato in modo più che esaustivo il proprio opinamento tecnico.

Infine va rilevato che al giudizio della Commissione Medica Ospedaliera non può attribuirsi alcun rilievo ai fini del giudizio sul nesso causale tra infermità e attività di servizio e ciò perché il compito di pronunciarsi sull'esistenza di tale nesso è demandato in via esclusiva al Comitato di Verifica. Più precisamente ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 11 del d.p.r. n. 461 del 2001, la Commissione Medica Ospedaliera ha il mero compito di valutare gli aspetti medico-legali mentre il comitato di verifica è tenuto ad accertare e a pronunciarsi sull'esistenza del nesso causale tra i fattori di servizio e l’infermità lamentata.

In forza delle svolte considerazioni il ricorso va pertanto in parte dichiarato inammissibile e in parte va rigettato perché infondato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

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