TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-12-22, n. 202307127
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Testo completo
Pubblicato il 22/12/2023
N. 07127/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03494/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3494 del 2019, proposto da
R T, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
1. del decreto del Ministero della Giustizia - Direzione generale del personale e delle risorse dell'Amministrazione Penitenziaria n. 176238/38016/DS02 del 4.6.2019, notificato in data 5.6.2019, recante la sospensione del ricorrente dal servizio di Assistente Capo di Polizia Penitenziaria presso il Centro Penitenziario di Napoli “S”;
2. di ogni atto, presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, come citato nel provvedimento sub 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza telematica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 28.08.2019 e depositato in Segreteria il giorno 6.09.2019, R T adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Campania, Sede di Napoli, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe.
Il ricorrente esponeva in fatto di ricoprire il ruolo di Assistente Capo di Polizia Penitenziaria presso il Centro Penitenziario di Napoli “S”.
Con ordinanza N.R.G. 9423 del 2017 e N.R. 25137 del 2018, il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli contestava al ricorrente il reato di cui all’art. 55 quinquies co.1 del D.Lgs. 165/2001 (false attestazioni e certificazioni del pubblico dipendente), nonché il reato di cui all’art. 640 c.p. (truffa), dal momento che in costanza di stato di malattia partecipava a talune gare dilettantistiche ed agonistiche di pallanuoto.
Per l’effetto il G.I.P. adottava misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio delle funzioni di Assistente Capo di Polizia Penitenziaria per anni uno.
Sulla base di questa ordinanza, il Ministero della Giustizia - Direzione generale del personale e delle risorse dell’Amministrazione Penitenziaria - emetteva decreto n. 176238/38016/DS02 del 4.06.2019 e notificato in data 5.06.2019 recante la sospensione del ricorrente dal servizio.
Questo decreto veniva impugnato con il ricorso in epigrafe, denunciando in relazione al medesimo violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 499 del 1992, eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento di potere e contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per carenza di motivazione.
Più nel dettaglio, parte ricorrente contestava l’invocazione, da parte dell’Amministrazione, dell’articolo 7 comma 1 del D.Lgs. n. 449/1992, posto a fondamento del dispositivo del decreto gravato.
Il primo comma, in tesi, avrebbe riguardato un’ipotesi di sospensione obbligatoria dal servizio, che, dunque, avrebbe impedito qualsiasi valutazione discrezionale dell’Amministrazione, tuttavia di per sé da considerarsi applicabile solamente in presenza di tassativi