TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2018-07-12, n. 201801412

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2018-07-12, n. 201801412
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201801412
Data del deposito : 12 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2018

N. 01412/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00793/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 793 del 2017, proposto da
C D S, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio Romano Gentile in Catanzaro, Galleria Mancuso Scala B;

contro

Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S L, F C S, C F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per il risarcimento

dei danni conseguenti all'annullamento giurisdizionale del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale per anziani nel comune di Lamezia Terme.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lamezia Terme;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente reclama il risarcimento del danno derivante dall’illegittimo diniego di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale per anziani per complessivi 100 posti letto nel comune di Lamezia Terme.

In particolare, la ricorrente rappresenta che con sentenza n. 1759/2016 questo TAR, facendo seguito alle precedenti sentenze n. 1216/2013 e n. 1411/2015, con cui già era stato censurato il diniego di rilascio del titolo edilizio, ha annullato il nuovo provvedimento di diniego opposto dal comune alla realizzazione del suddetto intervento, assumendone l’illegittimità per violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, stante l’omessa valutazione degli apporti partecipativi della istante.

Sulla scorta di tale pronuncia di annullamento la ricorrente ritiene comprovata la lesione dello ius aedificandi , la colpa dell’amministrazione, e la sussistenza del diritto ad ottenere il diritto al ristoro per equivalente monetario della detta lesione nella misura di € 3.000.000,00, a titolo di aumento prezzi di costruzione e mancati guadagni.

2. Resiste il comune di Lamezia Terme.

3. All’udienza dell’11.07.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

Invero, con tre successive sentenze questo TAR ha annullato i provvedimenti di diniego ad edificare adottati nel tempo dal comune di Lamezia Terme per ragioni esclusivamente formali, censurando nell’ordine la carenza di motivazione (sentenza n. 1216/2013), il difetto di istruttoria (sentenza n. 1411/2015) e la violazione delle prerogative partecipative (sentenza n. 1759/2016).

Nessuna delle predette pronunce ha accertato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire, ciò che impedisce in questa sede di formulare quella verifica positiva circa l’effettiva spettanza del bene della vita cui, per costante giurisprudenza, è geneticamente correlata la possibilità di tutelare in via risarcitoria il mancato rilascio del titolo ampliativo: “ Il risarcimento del danno da mancata edificazione da provvedimento illegittimo spetta solo in presenza della prova seria della spettanza in concreto del diritto di edificare e delle conseguenze dannose derivanti dalla sua compromissione ” (Cons Stato, Sez. IV, 14.03.2018 n. 1615).

Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di provvedere al riesercizio del potere.

La particolare evoluzione della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

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