TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-07-15, n. 202100743
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Pubblicato il 15/07/2021
N. 00743/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2021, proposto da
C C, rappresentato e difeso dall'avvocato F D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Novi Ligure, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto n. 27;
per l'annullamento
- del Decreto n. 12 in data 02.11.2020 (Proposta n. 14 del 02.11.2020), notificato all'odierno ricorrente in pari data, con cui il Sindaco revocava con effetto immediato il Decreto n. 2 in data 19.06.2019 (“Nomina del Vicesindaco e degli Assessori componenti la Giunta comunale”), nella parte relativa alla nomina del ricorrente ad Assessore;
- ove occorra e per quanto di interesse, di ogni altro atto, documento o parere presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dall'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Novi Ligure;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2021 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori mediante collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25, comma 1, del d.l. n. 137/2020 e 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. C C ha impugnato il decreto n. 12 del 2.11.2020 con cui il Sindaco del Comune di Novi Ligure ha revocato il decreto n. 2 del 19.06.2019, con cui è stato nominato assessore, con delega in materia di cultura, pubblica istruzione, formazione professionale, sport e promozione sportiva, turismo e trattamenti sanitari obbligatori.
2. Questi i motivi di ricorso: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità. Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa;
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Novi Ligure, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, la sua inammissibilità per la natura di atto politico del decreto impugnato.
4. All’udienza del 6 luglio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale, è infondata.
Il Collegio condivide, invero, l’orientamento della giurisprudenza che qualifica gli atti di nomina e revoca degli assessori quali atti di alta amministrazione e non quali atti politici e conseguentemente esclude che costituiscano una forma di atto politico cui possa essere applicato l’art. 7, comma 1, ultimo periodo, cod.proc.amm., in base a cui non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico (Cons. Stato, sez. I, parere n. 936/2021).
6. La prima censura attiene al vizio di difetto di motivazione: con il provvedimento impugnato il Sindaco avrebbe fatto ricorso a mere formule di stile, rilevando genericamente e senza l’indicazione di specifici elementi di fatto, come e per quali ragioni sia venuta a mancare la fiducia nel sig. C.
Non sarebbe possibile comprendere a quali situazioni alluda il Sindaco laddove fa riferimento ad “attività che, in particolare, sono state ultimamente interessate da polemiche e turbolenze nel contesto politico cittadino”;
Non sarebbero, difatti, sussistenti documenti comprovanti l’assunzione, da parte del ricorrente, di comportamenti, dichiarazioni o atti dal contenuto polemico o non adeguato rivolti al Sindaco, alla Giunta o alla maggioranza consiliare.
7. La censura non è fondata.
8. Con il provvedimento impugnato il Sindaco di Novi Ligure ha revocato la nomina ad assessore del sig. C, disposta con decreto n. 2 del 19.6.2019, con la seguente motivazione:
“ritenuto che: sia venuta a mancare la ‘fiducia’ sulla idoneità dell’Assessore C C a rappresentare coerentemente gli indirizzi del Sindaco delegante e a perseguirne gli obiettivi programmatici con adeguata efficacia e con il necessario spirito di condivisione e di collaborazione;
l’esigenza primaria di perseguire la migliore ‘governabilità’ dell’ente (e dunque della città) deve necessariamente fondarsi (anche) su corretti e trasparenti rapporti all’interno della maggioranza consiliare;l’azione politica dell’assessore C ha logorato detti rapporti fino a comprometterli;
sia conseguentemente opportuno disporre la revoca dell’incarico e del conferimento delle deleghe, per porre un rimedio alla dannosa situazione di conflittualità venutasi a creare ed assicurare così maggiore efficacia all’azione di governo, nell’interesse della cittadinanza novese”.
Con e-mail inviata nella stessa data il Sindaco, nel chiedere al ricorrente “le deleghe per procedere ad un cambio dell’assetto della Giunta”, ha precisato che una tale decisione è legata alla “necessità di riportare nel solco della nostra programmazione tutte quelle attività che, in particolare, sono state ultimamente interessate da polemiche e turbolenze nel contesto politico cittadino”.
9. La nomina e la revoca degli assessori comunali è disciplinata dall’art. 46 d.lgs. n. 267/2000, in base a cui: il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione (comma 2);il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio (comma 4).
10. Per giurisprudenza consolidata la revoca degli assessori comunali è un atto di alta amministrazione che rientra nella piena scelta discrezionale del sindaco, caratterizzandosi per il rapporto di fiducia fra il sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con lui nell’amministrazione dell’ente anche come delegati, assegnati ai vari assessorati (v. Cons. st., Sez. V, n. 4057/2012;Sez. V, n. 2015/2017).
Da tale presupposto la giurisprudenza trae la conseguenza che la revoca degli assessori non può essere assoggettata alle regole sostanziali e procedimentali che caratterizzano la generalità degli atti amministrativi.
In particolare, non debbono essere soddisfatti requisiti particolarmente severi e analitici nella motivazione dell’atto: il provvedimento di revoca dell’incarico di un singolo assessore può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore (Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2012 n. 6228).
Da ciò consegue un limite al sindacato del giudice amministrativo che non può spingersi oltre un controllo estrinseco e formale e verificare la congruità dei motivi addotti a sostegno della revoca o sindacare le ragioni di opportunità politico-amministrativa. Non si tratta infatti di un tipico provvedimento sanzionatorio bensì della revoca di un incarico fiduciario (v. Cons. St., Sez. V, n. 209/2007;n. 803/2012;sez. I, n. 2859/2019;n. 3161/2019;nn. 2743/2013, 4970/2013).
11. Dando applicazione a questi principi al caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi sufficiente, indicando nel venir meno del rapporto di piena fiducia, per la non condivisione dell’azione politica svolta dal sig. C, la ragione posta a fondamento della decisione di revocare la sua nomina ad assessore.
Poiché, come si è affermato, il provvedimento di revoca non è un provvedimento sanzionatorio e può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, non può condividersi quanto preteso dal ricorrente circa la necessità di una più specifica indicazione dei contrasti tra le linee politiche perseguite, né una concreta dimostrazione degli stessi, mediante il riferimento ad atti o dichiarazioni.
12. Con il secondo motivo viene contestata la contraddittorietà del provvedimento di revoca affermando che:
- l’operato dell’assessore C sarebbe sempre stato teso al perseguimento degli obiettivi programmatici della Giunta comunale;il ricorrente sarebbe stato costantemente presente alle sedute di Giunta, e le proposte dallo stesso avanzate sarebbero state valutate, nella maggior parte dei casi, positivamente dagli Assessori e dal Sindaco, e, quindi, approvate;
- contestualmente alla notificazione del decreto di revoca, il Sindaco ha indirizzato al ricorrente una attestazione di stima e fiducia, rendendo così la motivazione del decreto impugnato contraddittoria;
- le dichiarazioni rese da alcuni consiglieri comunali, sig.ri Bertoli, Bonvini, Sabbadin, Tedeschi, Muliere, Lolaico, Patelli e Moro, confermerebbero la correttezza e il proficuo operato del ricorrente.
13. Anche questa censura non merita accoglimento.
La decisione assunta con l’atto impugnato, non è affatto contraddetta:
- dall’operato dell’assessore, non essendo volta a sanzionare scorrettezze o inadempienze, ma essendo piuttosto basata su una valutazione di opportunità politico-amministrativa, per la non condivisione, da parte del Sindaco della linea politica perseguita dal sig. C;
- dall’attestazione di stima espressa dal Sindaco nella propria mail, che ben può permanere anche ove venga meno il rapporto fiduciario;
- dalle opinioni espresse da consiglieri comunali, rientrando il provvedimento impugnato in un ambito riservato alla esclusiva valutazione discrezionale del Sindaco.
14. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
15. Per la peculiarità della vicenda le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti.