TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-07-13, n. 202400537
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Pubblicato il 13/07/2024
N. 00537/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00892/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2023, proposto da
S S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F F e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Cagliari, Servizio Suape, Mercati, Attivita' Produttive e Turismo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento unico, determinazione n. 5979 del 28/09/2023 con il quale il Servizio SUAPE, mercati, attività produttive e turismo del Comune di Cagliari determina “ di accogliere la richiesta del Servizio Tributi di annullamento in autotutela del Provvedimento unico n. 3219 del 31/05/2023, ai sensi dell'art. 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990 (…) ”;
- nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati o preparatori, presupposti, conseguenziali e comunque connessi al provvedimento che si impugna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la SIPEA s.r.l. ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento unico, determinazione n. 5979 del 28/09/2023, con il quale il Servizio SUAPE, mercati, attività produttive e turismo del Comune di Cagliari ha determinato “di accogliere la richiesta del Servizio Tributi di annullamento in autotutela del Provvedimento unico n. 3219 del 31/05/2023, ai sensi dell’art. 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990” oltre agli atti correlati e il risarcimento dei danni.
2. Espone la ricorrente di essere una società operante nel settore della pubblicità, specializzata nella produzione, installazione e noleggio di impianti pubblicitari e di aver presentato istanza al Comune di Cagliari per il posizionamento di n. 38 transenne parapedonali, la quale, all’esito del procedimento in conferenza di servizi, è stata accolta con il Provvedimento Unico determina n. 3219 del 31 maggio 2023.
3. Tuttavia, a seguito di istanza in autotutela del Servizio Tributi del Comune di Cagliari, è stata indetta una nuova conferenza di servizi, all’esito della quale il provvedimento autorizzatorio rilasciato è stato annullato ex art. 21 nonies l. n. 241/1990.
La scelta di agire in autotutela da parte del Comune si fonda sulla riscontrata illegittimità dell’autorizzazione rilasciata, così come di altre autorizzazioni sostanzialmente coeve oggetto del medesimo intervento in autotutela, per violazione dell’art. 12 (rectius 13) del Piano Generale degli Impianti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 03.04.2006, che prevede, con riferimento proprio alle transenne parapedonali, che la gestione sia affidata in più lotti previa apposita gara.
4. Con il ricorso in esame, la società ricorrente ha formulato tre motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo di doglianza la SIPEA ha dedotto la violazione ed errata interpretazione ed applicazione degli artt. 23 e seguenti del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, la violazione dell’articolo 13 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, la violazione degli articoli 41 e 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali e dei presupposti.
4.1.1. Evidenzia parte ricorrente che la disciplina di piano territoriale, ed in particolare la disposizione contenuta nell’articolo 13 del Piano del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari richiamata dall’amministrazione, deve coordinarsi con i principi espressi dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione atteso che l’attività contemplata dalla richiamata normativa statale è assoggettata, ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada, allo strumento della semplice autorizzazione.
S evidenzia che anche a voler ritenere non lesiva dell’iniziativa economica la previsione regolamentare che introduce un procedimento di natura concorsuale, non può non ritenersi illegittimo il contegno omissivo dell’Amministrazione che, traendo giustificazione dalla norma di Piano, impedisce di fatto alle imprese di operare sul territorio, atteso che dal 2006 l’amministrazione si sarebbe astenuta dall’esperire gare per l’installazione di transenne pubblicitarie parapedonali, così compromettendo il pieno dispiegarsi delle prerogative imprenditoriali riconosciute e tutelate dall’art. 41 della Costituzione.
4.2. Con un secondo ordine di doglianze SIPEA deduce la violazione degli artt. 21 octies e nonies L. 7 agosto 1990, n. 241, oltre a eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa e contraddittoria valutazione dell’interesse pubblico.
4.2.1. Si duole la ricorrente del fatto che il provvedimento adottato in via di autotutela si ponga in violazione dell'art. 21-nonies L. n. 241 del 1990, in quanto in esso non si sarebbe dato conto della presenza di uno specifico interesse pubblico attuale, diverso dal mero ripristino della legalità, idoneo a giustificarne la rimozione.
Ciò anche in considerazione della circostanza che nonostante le disposizioni del Piano siano risalenti al 2006, non risulta promossa dall’Amministrazione, in quasi 20 anni, alcuna procedura a evidenza pubblica finalizzata alla suddivisione per lotti e all’assegnazione delle transenne.
4.3. Con il terzo motivo d’impugnativa viene dedotta la violazione degli artt. 23 e seguenti del Codice della Strada, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, violazione dell’articolo 12 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e sulle pubbliche affissioni, violazione dell’art. 3 L.241/90, contraddittorietà e illogicità dei provvedimenti, eccesso di potere sotto la forma dello sviamento, eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali e dei presupposti.
4.3.1. Con tale motivo la parte ricorrente contesta il contenuto della nota inviata dal Servizio Tributi in data 29.6.2023, che ha determinato l’apertura del procedimento amministrativo in autotutela, laddove fa riferimento alla mancata corresponsione del canone dovuto.
Deduce parte ricorrente che tale questione si pone al di fuori della motivazione del provvedimento impugnato e che, in ogni caso, l’amministrazione, in spregio alla disposizione dell’articolo 9 del Regolamento di disciplina del canone patrimoniale del Comune di Cagliari, avrebbe omesso qualsivoglia indicazione in ordine all’importo complessivo dovuto e alle modalità di pagamento.
Peraltro, evidenzia SIPEA S.r.l. di aver sempre corrisposto quanto dovuto, e pertanto, eventuali posizioni ancora aperte sarebbero state la conseguenza dell’illegittimo “modus operandi” dell’amministrazione comunale.
In ogni caso, alcun provvedimento di decadenza sarebbe stato disposto ai danni della ricorrente e anche il contestato mancato tempestivo posizionamento delle transenne sarebbe contraddetto dal fatto che la SIPEA avrebbe, in realtà, dato corso tempestivamente alla pratica per il posizionamento.
4.4. Parte ricorrente formula, infine, domanda risarcitoria rappresentando come la condotta tenuta dall’Amministrazione abbia arrecato danni alla società SIPEA che, in ragione del provvedimento poi annullato in autotutela, ha sottoscritto impegni contrattuali pluriennali e, per effetto di tale atto di ritiro, ha patito un pregiudizio economico (tra danno emergente e lucro cessante), in caso di conferma di annullamento del provvedimento unico, quantificabile in circa Euro 36.330,00 (fatturato annuo per 3 anni di durata) oltre a un danno d’immagine quantificato in euro 30.000,00.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. All’udienza pubblica del 10 luglio 2024, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso, siccome tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi si palesano meritevoli di reiezione.