TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-02-11, n. 201001983
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01983/2010 REG.SEN.
N. 11187/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 11187 del 2008, proposto da:
“MYTHEN S.p.a.”, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A P e O G ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Pace-Associazione professionale in Roma, Piazza delle Muse n. 8;
contro
il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO ed il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore nonché l’AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, domiciliano per legge;
per l’annullamento
- dell’art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 3 settembre 2008 n. 156 (Regolamento concernente le modalità di applicazione dell’accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell’art. 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504);
- di ogni altro atto provvedimento connesso o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e i documenti prodotti;
Esaminate le ulteriori memorie depositate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2009 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La vicenda che ha dato luogo al presente contenzioso è ormai nota a questo Tribunale, avendo lì’odierna Società ricorrente proposto numerosi altri ricorsi che hanno ad oggetto l’asserita illegittimità con la quale lo Stato italiano ha normativamente affrontato la questione della individuazione delle quantità di tonnellate di biodiesel da sottrarre all’accisa sui prodotti della categoria;si sintetizzerà quindi, qui di seguito, ancora una volta l’ambito fattuale e normativo che fa da sfondo anche al presente ricorso tenendo presente quanto già emerso negli altri contenziosi sviluppati dalla odierna Società ricorrente e segnalando gli specifici punti di differenza tra detti contenziosi.
La Società Mythen S.p.a., produttrice di biodiesel, dopo aver premesso che la produzione e l’uso di tale biocombustibile in Italia sono estremamente ridotti per ragioni fiscali, in quanto a fronte di un costo di produzione molto elevato e, comunque, di gran lunga superiore al costo del gasolio - tanto che per renderlo commercialmente competitivo dovrebbe essere esente da accisa - la defiscalizzazione in questo campo è stata disposta in misura contingentata, ha rammentato come la normativa nazionale di settore, dopo aver stabilito con l’art. 21, comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 una esenzione fiscale nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate di biodiesel nell’ambito di un programma triennale (al fine di favorirne lo sviluppo della produzione e del consumo), ha rimandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per la determinazione dei criteri di assegnazione dell’esenzione ai singoli operatori. Tale provvedimento è stato adottato con decreto ministeriale 25 luglio 2003 n. 256.
Riferisce la ricorrente (cfr., in particolare, pagg. 2 e 3 del ricorso introduttivo) che le ragioni che dovrebbero indurre (ed indurrebbero, quindi) gli Stati a favorire la produzione e l’utilizzo del biodiesel sono prevalentemente concentrate sulla caratterizzazione ecologica della produzione, in quanto non provoca residui o scarti di lavorazione nonché sugli effetti positivi per l’ambiente che conseguono al suo utilizzo: l’anidride carbonica prodotta dalla combustione è compensata dall’anidride carbonica necessaria per produrre gli olii vegetali di talché, insieme con altre caratteristiche legate al suo utilizzo, l’impiego del biodiesel contribuisce alla riduzione del c.d. effetto serra.
Proseguendo nel percorso evolutivo che ha caratterizzato la normativa in materia, riferisce ancora la ricorrente che l’art. 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 intervenne a modificare il suindicato art. 21, comma 6, del decreto legislativo n. 504 del 1995 riducendo il contingente esentato e stabilendo che, nell’ambito di un programma di sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel è esentato dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Nell’attesa che sia adottato il decreto interministeriale che renda attuative le prescrizioni fissate nella legge n. 311 del 2004, quest’ultima prevedeva che fosse mantenuta la vigenza delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003 n. 256.
Ulteriori modifiche sono state provocate dalla legge finanziaria per il 2007, 27 dicembre 2006 n. 296, che ha inserito l’art. 22-bis (successivamente modificato dall’art. 26, comma 4-ter, del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007 n. 222) nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, disponendo testualmente: “Art. 22-bis. - (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - 1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea”).
A questo punto, riferisce la Società Mythen, veniva adottato il decreto interministeriale 3 settembre 2008 n. 156 recante i criteri di ripartizione del contingente di biodiesel fiscalmente agevolato, per come è stato confermato dall’Agenzia delle dogane con la circolare 40/D del 30 ottobre 2008.
Fermo quanto sopra la Società ricorrente sostiene la illegittimità del decreto ministeriale n. 156 del 2008 in quanto, nel disciplinare i criteri di assegnazione dei contingenti contemplati nei programmi pluriennali di sostegno alla produzione del biodiesel, ripartisce illogicamente ed in congruamente la quota preliminarmente assegnabile tra i soggetti titolari di impianti, operanti in regime di deposito fiscale, ubicati nel territorio nazionale ovvero negli altri Paesi dell’Unione europea, rispetto ai quali la ripartizione dei quantitativi di biodiesel cui riferire il beneficio fiscale viene effettuata prendendo in considerazione i quantitativi, espressi in tonnellate, del biodiesel realizzato e ceduto per la successiva immissione in consumo nel territorio nazionale, per ciascuno dei due anni solari precedenti.
In altri termini la Società ricorrente lamenta la circostanza che il meccanismo contenuto nel decreto ministeriale n. 156 del 2008 reitera un vizio già presente nel precedente decreto ministeriale n. 256 del 2003 penalizza illogicamente le imprese che, come la ricorrente, sono state indotte ad immettere al consumo nel territorio nazionale i soli quantitativi che ricadevano nell’agevolazione dell’accisa, mantenendosi quindi un privilegio per quei soggetti che, già presenti sul mercato ed in grado di produrre più tonnellate di biodiesel ottenevano già in passato cospicui vantaggi fiscali, e ciò in danno degli altri produttori che, costretti dalla elevatissima accisa a vendere all’estero buona parte della loro produzione di biodiesel per evitare di uscire fuori mercato, ora si trovano nella sfavorevole condizione, rispetto ai “vecchi” produttori, di poter fruire di una facilitazione fiscale inferiore.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate eccependo preliminarmente l’irricevibilità e l’inammissibilità del gravame nonché l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso, chiedendone la reiezione.
Le parti costituite hanno depositato memorie conclusive confermando il contenuto delle già rassegnate conclusioni.
Tenutasi l’udienza pubblica in data 11 marzo 2009, alle Camere di consiglio del 10 giugno 2009 e dell’8 luglio 2009, a scioglimento della riserva sull’esito del giudizio, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. – In via preliminare deve scrutinarsi la questione pregiudiziale posta dalle Amministrazioni intimate che, in sede di costituzione in giudizio, hanno sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi – a loro dire - di materia attratta nell’alveo della giurisdizione del giudice tributario. Tale eccezione, ad avviso del Collegio, non pare fondata giacché, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, 7 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, può escludersi nel caso che qui ci occupa la configurabilità della giurisdizione tributaria.
Dall'esame congiunto delle disposizioni suindicate si evince, infatti, che possono formare oggetto di ricorso alle Commissioni tributarie gli atti relativi alla liquidazione ed esazione di singoli tributi ovvero gli atti volti a sanzionare la violazione di obblighi tributari ed ogni altro atto autonomamente impugnabile in base ala legge, con esclusione dei regolamenti e degli atti amministrativi generali, suscettibili di mera disapplicazione. Ne deriva che resta ferma l'impugnazione dei regolamenti e degli atti generali nella diversa sede competente di cui all'art. 7, comma 5, da identificare, in forza del criterio della causa petendi, nel giudice amministrativo di legittimità.
2. – Affermata la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo a conoscere della questione sottopostagli, si può passare ad esaminare il merito della stessa, tenendo conto che la complessa operazione impugnativa posta in atto dalla Società ricorrente trova presupposto nei passaggi normativi che più sopra sono stati già riassunti.
I due motivi di gravame con il quale la Società ricorrente sostiene, all’un tempo, la illegittimità delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale n. 156 del 2008 nonché l’illegittimità costituzionale sotto il profilo della libertà di concorrenza delle disposizioni legislative presupposte, meritano un approfondimento in ordine alla disposizioni del decreto interministeriale poste sotto la lente di ingrandimento dello scrutinio giudiziale da parte della ricorrente.
3. – I passaggi incriminati del decreto impugnato (che, lo si rammenta, reca il regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'articolo 22-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504) sono i seguenti:
A) all’art. 3, comma 3, si afferma che la quota del contingente annuale (cioè la “quota preliminarmente assegnabile”) è pari alla differenza tra il contingente annuale ed il contingente accantonato ovvero, qualora la sommatoria delle quote prioritarie richieste dai soggetti che possono aspirare al beneficio sia inferiore al contingente accantonato, è pari alla differenza tra il contingente annuale e tale sommatoria;
B) all’art. 3, comma 4, si afferma che, la quota preliminarmente assegnabile è ripartita tra i soggetti che possono aspirare al beneficio, nell'ambito delle quote generiche richieste in relazione alla rispettiva capacità convenzionale definita come la somma della media dei quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), e della capacità produttiva annua di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del soggetto, entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,55 e 0,45. Ai fini del calcolo della predetta capacità convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote generiche. La ripartizione di cui al presente comma e' effettuata, per l'anno 2008 entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il 28 febbraio di ciascun anno;
C) infine all’art. 3, comma 5, si afferma che, la parte del contingente annuale che residua a seguito delle assegnazioni di cui al comma 4, d'ora in avanti indicata come contingente di filiera, è ripartita, entro il 31 luglio di ogni anno di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, tra i soggetti tra i soggetti che possono aspirare al beneficio nell'ambito delle quote prioritarie richieste, assegnando a ciascun soggetto un quantitativo pari alla rispettiva richiesta;qualora la somma delle quote prioritarie richieste sia superiore al contingente di filiera, il medesimo e' ripartito in relazione al peso convenzionale di ogni soggetto, definito come la somma della quota prioritaria richiesta e della capacità produttiva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,85 e 0,15. Ai fini del calcolo del predetto peso convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote prioritarie;
E) a completamento di quanto sopra va poi detto che l’art. 2, comma 1, nell’individuare quali sono i soggetti ammessi al beneficio, chiarisce che sono ammessi a partecipare all'assegnazione dei quantitativi di biodiesel del programma i soggetti titolari di impianti, operanti in regime di deposito fiscale, ubicati nel territorio nazionale ovvero negli altri Paesi dell'Unione europea, che producono biodiesel rispondente alle caratteristiche di cui all'allegato 1;a tal fine gli stessi presentano, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un'istanza all'Ufficio incaricato contenente alcune indicazioni tra le quali spiccano (per quanto è qui di interesse) quelle contenute nella lettera d), vale a dire “la capacità produttiva annua degli impianti, espressa in tonnellate, quale risulta dal decreto di autorizzazione o dalla verifica effettuata dal competente Ufficio nei casi di autorizzazione provvisoria all'esercizio ovvero di impianti la cui capacità produttiva non risulti dal decreto di autorizzazione. Per gli impianti situati negli altri Paesi comunitari, la capacità produttiva, espressa in tonnellate, risultante dai provvedimenti rilasciati ai fini dell'esercizio, anche provvisorio, dalle competenti autorità nazionali” e nella lettera g), vale a dire “i quantitativi, espressi in tonnellate, del biodiesel realizzato e ceduto per la successiva immissione in consumo nel territorio nazionale, per ciascuno dei due anni solari precedenti”.
In altri termini, per come sostiene la ricorrente, avendo il decreto ministeriale individuato quale criterio di definizione della quota preliminarmente assegnabile l’esito del calcolo determinato dalla somma della media dei quantitativi “espressi in tonnellate, del biodiesel realizzato e ceduto per la successiva immissione in consumo nel territorio nazionale, per ciascuno dei due anni solari precedenti” e della “capacità produttiva annua degli impianti, espressa in tonnellate, quale risulta dal decreto di autorizzazione o dalla verifica effettuata dal competente Ufficio nei casi di autorizzazione provvisoria all'esercizio ovvero di impianti la cui capacità produttiva non risulti dal decreto di autorizzazione”, entrambe rapportate ai rispettivi valori e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,55 e 0,45, si sarebbe creato un meccanismo attraverso il quale, piuttosto che ripartire le quote di prodotto sulle quali operare i benefici fiscali con riferimento alla mera capacità produttiva, la ripartizione è decisamente condizionata dalla capacità produttiva dimostrata nei due anni solari precedenti rispetto al momento della definizione della quota beneficiata. Ciò, peraltro, in evidente contrasto con quanto successivamente previsto nell’art. 3, comma 5, del medesimo decreto interministeriale per il contingente di filiera dove viene valorizzata la capacità produttiva del soggetto che intende fruire del beneficio fiscale.
4. – Il Collegio non ritiene di condividere né l’assunto prospettato dalla Società ricorrente per dimostrare la sussistenza del vizio di illogicità che si anniderebbe all’interno del decreto n. 156 del 2008 né la ricostruzione operata con riferimento alla compatibilità costituzionale delle disposizioni contenute nel decreto stesso, in quanto può bene evidenziarsi come nella fattispecie si verta in un ambito di scelte di politica economica e fiscale del legislatore del tutto ragionevoli, insindacabili da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità anche ai soli fini della rimessione delle norme alla Corte Costituzionale.
Non può non rilevarsi, infatti, la puntualità della condivisibile posizione evidenziata dalla difesa erariale soprattutto con riferimento ai programmi comunitari in materia di promozione all’utilizzo del biodiesel.
Si pensi, ad esempio, al contenuto delle disposizioni recate dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/30/CE dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, ed in particolare ai considerando 10 (secondo il quale “La promozione dell'utilizzazione dei biocarburanti nei trasporti costituisce una tappa verso un'applicazione più ampia della biomassa che permetterà in futuro di sviluppare ulteriormente i biocarburanti, pur non escludendo altre opzioni e in particolare la filiera dell'idrogeno a partire dalla biomassa”), 19 (per cui “Nella risoluzione del 18 giugno 1998 il Parlamento europeo ha chiesto che la quota di mercato dei biocombustibili sia aumentata al 2% nell'arco di cinque anni prevedendo allo scopo un pacchetto di misure, tra cui esenzioni fiscali, assistenza finanziaria alle industrie di trasformazione e fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le società petrolifere) e 20 (“Il metodo ottimale da utilizzare per aumentare la quota dei biocarburanti nei mercati nazionale e comunitario dipende dalle risorse e materie prime disponibili, dai programmi nazionali e comunitari per la promozione di biocarburanti e dalle disposizioni fiscali nonché dall'appropriato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati/parti”) nonché 22 (“La promozione della produzione e dell'uso di biocarburanti potrebbe contribuire ad una riduzione della dipendenza dall'importazione di energia e ad una diminuzione delle emissioni dei gas ad effetto serra. Inoltre i biocarburanti allo stato puro o in forma di miscela possono in linea di massima essere usati per i veicoli a motore esistenti e avvalersi dell'attuale sistema di distribuzione di carburante. La mescolanza di biocarburante con combustibile fossile potrebbe facilitare una potenziale riduzione del costo nel sistema di distribuzione nella Comunità”).
Le surriportate indicazioni normative di ambito comunitario testimoniano di una evidente e principale volontà ad accrescere la produzione di biocarburanti nei Paesi membri e quindi di far sì che anche gli ordinamenti particolari si preoccupino di garantire la posizione sul mercato di coloro che producano maggiormente tale tipo di prodotti diesel anche al fine di ottenere il risultato di “facilitare una potenziale riduzione del costo nel sistema di distribuzione nella Comunità”.
Posto che i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno parte dell'ordinamento giuridico comunitario e che pertanto devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie nonché dagli Stati membri nell'esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive comunitarie (cfr., in tal senso, in particolare, le sentenze della Corte di giustizia CE 21 febbraio 2008, causa C-271/06, Netto Supermarkt, 26 aprile 2005, causa C-376/02, Goed Wonen, 3 dicembre 1998, causa C-381/97, Belgocodex) appare ragionevole immaginare che i soggetti capaci di produrre maggiori quantità di biodiesel si attendano che l’ordinamento nazionale – nel rispetto dei principi comunitari e dei messaggi che provengono dalle disposizioni comunitarie in materia – sia in grado di garantire loro non solo il mantenimento del livello di produttività fino a quel momento raggiunto e semmai di implementarlo).
D’altronde la circostanza segnalata dalla Società ricorrente secondo cui la sperequazione tra le ditte produttrici di biodiesel si produrrebbe, a causa delle disposizioni regolamentari troppo sbilanciate in favore dei maggiori produttori che possano vantare quantitativi di rilievo nei due anni precedenti rispetto a quello preso in considerazione per ottenere i benefici fiscali, in presenza di un mercato interno che ha visto molti produttori – tra i quali la ricorrente – immettere al consumo nel territorio nazionale negli anni precedenti solo i quantitativi agevolati e ciò a causa dell’elevata accisa, preferendo quindi la distribuzione sul mercato straniero, costituisce il risultato di una scelta di strategia operata da parte del singolo produttore che non (può ovviamente) incide(re) sulla legittimità delle previsioni regolamentari contestate.
5. – Con riguardo al versante dell’asserita illegittimità costituzionale dell’art. 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, dal quale si produrrebbe l’illegittimità derivata dell’art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 156 del 2008 per assenza di prescrizioni nella fonte legislativa idonee ad orientare il confezionamento delle disposizioni regolamentari di attuazione – e ciò in asserito contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di ragionevolezza in materia tributaria, di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione nonché di pari trattamento delle imprese concorrenti, il Collegio non rileva alcuna distonia normativa, nelle disposizioni richiamate, rispetto al quadro costituzionale di riferimento.
Giova rammentare, infatti, che l'art. 23 cost., contenente una riserva relativa di legge, vieta che le prestazioni personali o patrimoniali siano imposte direttamente da una fonte secondaria, ma non esclude che il precetto legislativo possa essere da detta fonte integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a determinare elementi o presupposti della prestazione, purché risultino assicurate, mediante la previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa. Ne deriva la manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 23 cost. del citato art. 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 - il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell’appena citata disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale – dimostrandosi come i presupposti per ottenere i benefici fiscali derivano dalle indicazioni fornite dalla fonte primaria, la quale detta, per l'esercizio della potestà regolamentare, indicazioni per l’individuazione dei soggetti interessati, caratteristiche dei prodotti cui destinare i benefici nonché le basi per definire i criteri per l’assegnazione dei quantitativi agevolati.
Infine e con riferimento agli altri profili di illegittimità costituzionale rinvenibili, a parere della ricorrente, nelle norme evocate, possono richiamarsi le riflessioni sopra svolte in merito alla insussistenza del vizio di illogicità manifesta e disparità di trattamento nel decreto ministeriale n. 156 del 2008, dalle quali emerge come nessun profilo di scostamento rispetto ai canoni della imparzialità e trasparenza nonché rispetto alla tutela della libera iniziativa economica sono rinvenibili nelle norme fatte oggetto di scrutinio nella presente sede giudiziale.
6. – In ragione delle suesposte osservazioni e stante l’accertata infondatezza delle censure dedotte nel merito, può darsi luogo alla reiezione del ricorso proposto in disparte da ogni valutazione in merito alle eccezioni in rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni recate dalla controversia qui in esame, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite..