TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-04-28, n. 202301409
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Pubblicato il 28/04/2023
N. 01409/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02008/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2008 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio in-OMISSIS-, via Umberto n. 228;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato B C, con domicilio eletto presso il suo studio in-OMISSIS-, v.le R. Sanzio n. 60;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-/-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2023 la dott.ssa A G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS-, proprietaria dell’immobile sito nel Comune di -OMISSIS-, via-OMISSIS- n. 65, in data -OMISSIS- comunicava al Comune di -OMISSIS- l’inizio dei lavori per la realizzazione di n. 2 verande, ai sensi dell’art. 20, comma 1 e 2, della L. R. n. 4/2003, costituite da “ strutture in metallo ferro zincato o alluminio vetro e pannelli con struttura autoportante smontabile”.
A seguito di presunte infiltrazioni di acqua piovana denunciate dai proprietari dell’appartamento sottostante, l’amministrazione comunale effettuava appositi sopralluoghi (3 febbraio e 2 marzo-OMISSIS-) ed all’esito degli stessi, effettuata a cura della ricorrente la rimozione di alcuni pannelli che rendevano una delle due verande non “smontabili”, dava atto della conformità delle opere, per tipologia e dimensione, alle autorizzazioni rilasciate.
A seguito di una nuova segnalazione circa l’esistenza di crepe sul soffitto dell’immobile sottostante, interveniva il corpo nazionale dei vigili del fuoco che, accertata l’esistenza delle suddette crepe, rimandava per le opportune verifiche al competente ufficio tecnico comunale.
Con nota del 26 ottobre-OMISSIS-, l’Ufficio del Genio Civile di-OMISSIS-, preso atto delle suddette segnalazioni così come comunicate dal Corpo di Polizia Locale del Comune di -OMISSIS-, invitava il Comune, a redigere processo verbale ai sensi dell’art. 21 della legge n. 64/1974 ove avesse ravvisato la sussistenza di difformità rispetto a quanto autorizzato che comporti la realizzazione di strutture disciplinate dalla L. 64/74.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 8 gennaio 2013, il Comune comunicava di non aver riscontrato la sussistenza di difformità rispetto a quanto autorizzato né la realizzazione di strutture disciplinate dalla L. 64/1974.
A seguito di un ulteriore esposto, con nota prot-OMISSIS- del 17 marzo -OMISSIS-, l’Ufficio del Genio Civile, lamentando l’omesso invio della relazione tecnica sulla tipologia strutturale delle verande e sulla verifica statica del solaio, sollecitava i competenti uffici comunali a redigere il verbale di cui all’art. 21 della legge n. 64/74 allo scopo di scongiurare eventuali pericoli a terzi.
Il Comune invitava la signora -OMISSIS- a trasmettere una relazione tecnica sulla tipologia strutturale delle verande nonché il nulla osta del Genio Civile di-OMISSIS- (nota prot. -OMISSIS- del 9 giugno -OMISSIS- ed ulteriore sollecito con nota prot. -OMISSIS-del 23 ottobre -OMISSIS-).
In data-OMISSIS- dicembre -OMISSIS- la ricorrente presentava al Comune di Gravina ed all’Ufficio del Genio Civile di-OMISSIS- “Richiesta di Autorizzazione in Sanatoria ai sensi dell’art. 35 L. 47/85 “ per una Veranda su lastrico solare di proprietà di un immobile sito in Via-OMISSIS-, n. 65 – -OMISSIS-”, corredata da relazione tecnica asseverata, nonché certificato di idoneità sismica.
Con nota del 9 febbraio -OMISSIS- l’Ufficio del Genio Civile di-OMISSIS- riscontava suddetta istanza precisando di non avere competenza ad esprimere pareri su manufatti in sanatoria ai sensi dell’art. 35 L. 47/85.
Con successiva nota del 4 marzo -OMISSIS- il Comune comunicava alla ricorrente che l’istruttoria dell’istanza in oggetto resta subordinata ad un positivo riscontro da parte dell’Ufficio del Genio Civile di-OMISSIS- e, con successiva nota del 15 aprile -OMISSIS-, comunicava di aver attivato le procedure di repressione dell’abusivismo edilizio.
Con provvedimento n.-OMISSIS- dell’8 giugno -OMISSIS- ordinava, infine, la demolizione della veranda costruita in assenza di nulla osta del Genio Civile di-OMISSIS- sul lastrico solare del fabbricato sito in via-OMISSIS- n. 65.
2. Con ricorso notificato in data 11 settembre -OMISSIS- e depositato in data 30 settembre -OMISSIS- la ricorrente è insorta contro tale provvedimento lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e s. m. i.;inadeguata motivazione;difetto di istruttoria;eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà;Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 della Legge n. 47/85, per come recepita dall’art. 1 della L. r. n. 37/85;Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, in combinato disposto con l’art. 10, c.1, del D. P. R. n. 380/2001.
Con il provvedimento impugnato l’amministrazione comunale avrebbe disatteso gli esiti dell’istruttoria da essa stessa condotta che, come acclarato dalle relazioni tecniche redatte all’esito dei sopralluoghi del 3 febbraio e del 2 marzo-OMISSIS-, avrebbero portato ad accertare la conformità ai titoli delle opere realizzate.
La stessa amministrazione avrebbe, inoltre, dato atto di non aver riscontrato la realizzazione di strutture disciplinate dalla legge n. 64/1974.
La nota del 9 dicembre -OMISSIS- del Genio Civile di-OMISSIS- farebbe, inoltre, riferimento ad un verbale di accertamento di violazione urbanistica che non sarebbe mai stato comunicato alla ricorrente né alla stessa rilasciato pur a seguito di formale istanza di accesso.
II. Sulle reali caratteristiche delle opere realizzate dalla sig.ra -OMISSIS- Stefania nell’immobile de quo successivamente all’acquisto. Violazione di legge ed eccesso di potere. Non applicabilità della Legge 64/1974.
Ad avviso della ricorrente non sarebbe applicabile alla fattispecie la legge 64/74, poiché per il peso limitato e la sua posizione, la struttura non potrebbe compromettere in alcun modo la pubblica incolumità.
Si tratterebbe di strutture del tutto precarie e suscettibili di facile rimozione e che, in quanto tali, non rientrerebbero nell’alveo della normativa di cui alla L. 64/1974. Non sarebbero, dunque, assoggettabili alla normativa antisismica.
Inoltre, le opere realizzate non sarebbero subordinate nemmeno al N.O. da parte dell’Ufficio del Genio Civile di-OMISSIS-, stante la loro indiscutibile natura di struttura precaria.