TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2019-12-05, n. 201900634
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 05/12/2019
N. 00634/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2011, proposto da
G M, rappresentato e difeso dagli avvocati M D M, C A V, con domicilio eletto presso lo studio Cesare Vecchioli in L'Aquila, via Beato Cesidio 49;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
Comune di Pescara in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 21.10.2001 di cancellazione dalla popolazione residente nel comune di Pescara per irreperibilità al censimento del 2001
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha appreso dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Pescara il 30.11.10 di essere stato dichiarato irreperibile al censimento della popolazione con provvedimento adottato 21.10.01.
Con ricorso gerarchico, ex art. 5 L. n. 1228/54, presentato in data 21 Dicembre 2010 al Prefetto di Pescara, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in quanto illegittimo (perché emesso in assenza delle comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 7 Legge n. 241/1990) ed infondato (evidenziando di aver lavorato e risieduto nel Comune di Pescara).
Con decreto 16-06-2011 il Prefetto di Pescara respingeva il ricorso ritenendo l’irrilevanza del vizio di procedura e l’incapacità della documentazione allegata di attestare l’effettiva residenza in Pescara del ricorrente.
Avverso tale provvedimento insorge l’odierno ricorrente censurandolo con i seguenti motivi:
1. “Violazione dell’art.7 e 8 L. 241/90”;
2. “Violazione degli artt. 4 e 5 L. Anagrafica n. 1228/54” .
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Pescara resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.§. Il collegio ritiene di scrutinare congiuntamente i due motivi di ricorso in quanto logicamente connessi.
1.§.