TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-05-26, n. 202005530

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-05-26, n. 202005530
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005530
Data del deposito : 26 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2020

N. 05530/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04993/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4993 del 2019, proposto da
Hit Hotel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Vanni Marco Ribechi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Associazione Federcontribuenti Italia e Paolo Lazzari, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

della delibera emessa dall'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 30 gennaio 2019, notificata ad Hit Hotel a mezzo PEC in data 12 febbraio 2019;

della nota dell'AGCM in data 14 dicembre 2018 di comunicazione di conclusione della fase istruttoria;

di ogni altro atto del procedimento o comunque presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo degli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGCM;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice, nell'udienza del giorno 20 maggio 2020, la dott.ssa L M in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe la società Hit Hotel S.r.l., con sede in Milano, ha impugnato la delibera del 30 gennaio 2019 con cui l’Autorità garante della concorrenza e del Mercato ha stabilito che la pratica consistente nella “Promozione e commercializzazione delle quote di comproprietà alberghiera, predisposizione della relativa modulistica, dei prospetti informativi, dei contratti preliminari, promozione dell’offerta nel sito internet www.domina.it, contatti con potenziali clienti, diffusione dei messaggi pubblicitari, predisposizione di opuscoli informativi e pubblicitari, percezione di acconti per la vendita prima della scadenza di termini per il recesso, ostacoli ai diritti dei consumatori, mancanza di trasparenza”, posta in essere dalle società Domina Vacanze S.p.A., Domina S.r.l., Hit Hotel S.r.l. e Domina International SA, costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, ne ha vietato la diffusione o continuazione, irrogando alla ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria di € 135.000,00.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1) Violazione del principio di specialità; violazione degli artt. 81, 27 e 79 del Codice del Consumo; eccesso di potere, presupposto erroneo, sviamento.

La ricorrente ritiene che l’Autorità, in ragione del principio di specialità di cui all’art. 9 L. 689/81, avrebbe dovuto applicare l’art. 81 del Codice del Consumo, che costituirebbe norma speciale rispetto all’art. 27, il quale stabilisce: “Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72 bis , 75, 76 e 77, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”. Tale norma stabilisce un margine (tra minimo e massimo) entro cui determinare la sanzione che è ben diverso da quello stabilito dall’art. 27, che permette di irrogare sanzioni fino a 5 milioni di euro. L’AGCM, più o meno esplicitamente, avrebbe contestato la violazione di obblighi sempre riconducibili agli artt. 70 e 71.

2) Violazione del principio del giusto procedimento; violazione dei generali principi dell’agire secondo lealtà e correttezza tenendo conto dell’altrui affidamento; violazione dell’art. 10 L. 241/1990; violazione dell’art. 16 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore” di cui alla delibera AGCM 1 aprile 2015 n. 25411; violazione dell’art. 3 L. 241/1990, carenza di motivazione; eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria. Inopportunità.

Sebbene la ricorrente abbia formalmente comunicato di eleggere domicilio presso il proprio legale e di volere ricevere presso il medesimo ogni comunicazione inerente il procedimento, l’AGCM non si sarebbe attenuta a tali indicazioni, così privando la ricorrente della possibilità di fornire un utile apporto in sua difesa.

3) Violazione degli artt. 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo; eccesso di potere per contraddittorietà, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza.

Il provvedimento sarebbe viziato soprattutto in ragione della radicale estraneità della ricorrente Hit Hotel rispetto alla pratica commerciale contestata, nonché tenuto conto di quale sia stato l’effettivo ruolo della stessa nella determinazione-aggiornamento delle così dette TAA - Tariffe alberghiere agevolate - che costituirebbero, per Hit Hotel, un gravoso vincolo contrattuale, cui la stessa deve rigorosamente attenersi nell’interesse proprio dei comproprietari.

Inoltre Hit Hotel non avrebbe avuto alcun ruolo né nelle “comunicazioni commerciali” ai consumatori (essendo estranea sia al sito internet www.domina.it, sia alla “modulistica contrattuale”, utilizzata nella alienazione di quote di multiproprietà alberghiera, sia a tutte le relative fasi di negoziazione, dalla presentazione pubblicitaria del prodotto, alla trattativa precontrattuale alla conclusione dei contratti preliminari e definitivi), né nell’attività post vendita, in tesi caratterizzata da pretesa “aggressività”, di nuovo essendo estranea a qualsiasi “indebito condizionamento” al fine di ottenere somme non dovute o l’acquisto di altri prodotti, dei quali Hit Hotel, non sarebbe mai stata né venditrice, né mediatrice, né promotrice.

4) Eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità; violazione dell’art 27 del Codice del Consumo e dell’art. 11 L. 689/81; violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa.

In subordine, la sanzione irrogata sarebbe eccessiva e sproporzionata, avendo peraltro l’Autorità commesso anche un errore di calcolo.

L’AGCM si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

Con ordinanza n. 3723 del 6 giugno 2019 la Sezione ha sospeso il Provvedimento limitatamente alla parte in cui la sanzione eccede l’importo di € 110.000,00, come risultante dal corretto calcolo algebrico della sanzione base (€ 100.000,00) maggiorata del 10%.

In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie conclusive; la ricorrente ha, altresì, depositato note difensive ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 - e all’udienza del 20 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi della citata norma.



DIRITTO

1. Oggetto di impugnazione è il Provvedimento con il quale l’AGCM ha ritenuto che la società Domina Vacanze S.p.A., in collaborazione con le società Domina S.r.l., Hit Hotel S.r.l. e Domina International S.A., ha posto in essere una pratica scorretta ed aggressiva nella attività di promozione e vendita di unità immobiliari in "comproprietà alberghiera" situate in varie località turistiche d'Italia e del mondo, segnatamente consistente nell’ingannevolezza delle comunicazioni commerciali utilizzate dai professionisti (sito internet www.domina.it, modulistica contrattuale, altre comunicazioni) circa la natura e le caratteristiche principali dell'offerta, il costo del prodotto, il diritto di recesso spettante ai consumatori, gli elementi identificativi e il ruolo dei professionisti coinvolti, nonché nell'aggressività dell'attività post -vendita realizzata attraverso l'esercizio di un indebito condizionamento volto ad ottenere, anche mediante l'ostacolo all'esercizio dei diritti dei consumatori, somme non dovute ovvero l'acquisto di altri prodotti.

Il procedimento è stato avviato, su segnalazione di un consumatore, dapprima nei confronti di Domina Vacanze S.p.A. e Domina S.r.l. e, successivamente, è stato esteso a Hit Hotel S.r.l. e Domina International S.A. per i medesimi profili di scorrettezza.

Per una migliore comprensione dei fatti devono essere tratteggiati i ruoli delle quattro società coinvolte e le evidenze acquisite dall’Autorità nel corso dell’istruttoria.

Domina Vacanze S.p.A., con sede in Milano, è attiva nella mediazione di beni immobili in Italia e all'estero e, in collaborazione con la società Domina S.r.l., pubblicizza l'offerta di "comproprietà

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