TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 2016-01-28, n. 201600530

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 2016-01-28, n. 201600530
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201600530
Data del deposito : 28 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04811/2015 REG.RIC.

N. 00530/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04811/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4811 del 2015, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dall'avv. E F, con domicilio eletto presso l’avv. E F in Napoli, Via Cesario Console 3;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;
Commissione d’esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (Sessione 2014) presso la Corte di Appello di Roma, Commissione d’esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (Sessione 2014) presso la Corte di Appello di Napoli;

per l'annullamento

del verbale n. 25 del 15 maggio 2015, conosciuto in sede di accesso agli atti del concorso stilato dalla commissione per esame di abilitazione al'esercizio della professione forense, sessione 2014, istituita presso la Corte di Appello di Roma per la correzione degli elaborati delle prove iscritte sostenute dai candidati iscritti alla corte di appello di Napoli, nella parte in cui attribuisce il giudizio di insufficienza agli elaborati del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che con il ricorso in epigrafe G C ha impugnato il verbale di correzione delle prove scritte dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2014, nella parte in cui gli è stato attribuito il giudizio di insufficiente (con punteggio di 25-25-26 per un totale di 76 anziché 90, come richiesto per la sufficienza);

Considerato che a sostegno del ricorso sono state dedotte le censure di eccesso di potere, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 3 L. 241/90, difetto di motivazione, violazione dell’art. 46 L. 247/2012, violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 41 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea, violazione dell’art. 11 D.Lgs. 166/2006, insufficienza del voto numerico;

Ritenuto che il ricorso si palesa infondato in quanto, secondo giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2190;
19 febbraio 2008 n. 540, 4 febbraio 2008 n. 294;
6 settembre 2006 n. 5160;
7 maggio 2004 n. 2881;
17 dicembre 2003 n. 8320;
1 marzo 2003 n. 1162;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 ottobre 2010 n. 32840) anche di questa Sezione (T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 18 settembre 2015 n. 4573;
4 dicembre 2014 n. 6349;
10 febbraio 2014 n. 966;
10 febbraio 2014 n. 968) negli esami di abilitazione alla professione forense l'onere motivazionale è sufficientemente assolto con l'indicazione del punteggio numerico, che si configura come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell'attività amministrativa, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest'ultima espletato, specie quando la commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procederà alla correzione, come nella fattispecie è puntualmente avvenuto ad opera della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia (con atto dell’11 dicembre 2014), con successivo recepimento ad opera della sottocommissione presso la Corte d’Appello di Roma con verbale del 18 febbraio 2015;

Considerato che, in tal senso, è intervenuta altresì la Corte Costituzionale che, nell'affermare che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio diritto vivente, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di abilitazione in argomento, dell'obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d'esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenze 30 gennaio 2009 n. 20 e 8 giugno 2011 n. 175);

Che tali conclusioni permangono valide anche dopo l’introduzione dell’art. 46, comma 5, della L. 31 dicembre 2012 n. 247, secondo cui la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti, in quanto, a tenore del successivo art. 49, la novella è inapplicabile ratione temporis, prevedendosi all’uopo che “Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”;

Ritenuto che, quindi, stante la chiara volontà del legislatore di non applicare ancora le nuove coordinate normative predisposte in tema di modalità da seguire nella motivazione dei giudizi in parola, all’attualità non può che trovare integrale applicazione la soluzione del “diritto vivente” ormai ampiamente radicatasi in materia e condivisa dalla Corte Costituzionale, che non impone alle commissioni esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato un onere motivazionale ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello assolto mediante attribuzione del voto numerico sulla base di criteri valutativi predefiniti;

Ritenuto che nemmeno dalla mancanza di segni grafici apposti sugli elaborati dalla commissione esaminatrice può farsi discendere l'assenza di errori ed incongruenze tali da giustificare la valutazione negativa: in proposito, giova rammentare che, in base all'art. 23, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, come modificato dalla L. 27 giugno 1988 n. 243, la commissione giudicatrice non svolge un'attività "scolastica" di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l'insufficienza o l'erroneità dell'elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia (T.A.R. Napoli, VIII, 30 settembre 2013 n. 4479;
Consiglio Stato, Sez. IV, 6 luglio 2009 n. 4295);
Considerato che il Tribunale adito valuta la coerenza logica del giudizio operato dalla Commissione esaminatrice, ma non può sostituire o giustapporre alla valutazione in concreto delle prove formulata dalla Commissione un proprio, differente giudizio (Cons. Stato Sez. IV n. 5581/2012), in quanto il giudizio formulato dalla Commissione comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica del candidato ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (si veda T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 14.1.2011, n. 130);

Ritenuto che le doglianze proposte si risolvono in definitiva in un sindacato di merito dell'operato della commissione esaminatrice, assumendosi, peraltro in maniera apodittica, che gli elaborati sarebbero pienamente rispondenti ai criteri valutativi predisposti per l'attività di correzione;

Considerato, con riferimento all'esiguità del tempo impiegato dalla commissione per la valutazione degli elaborati, che la giurisprudenza ha rilevato che non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice, allorché tali tempi siano calcolati, come nel caso in esame, in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o per quello degli elaborati esaminati, non essendo possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio del singolo candidato contestato (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 3 luglio 2012 n. 3142;
Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 maggio 2007 n. 2182), tenuto altresì conto che, in ogni caso, la congruità del tempo impiegato dagli esaminatori va valutata anche con riferimento all'ampiezza degli elaborati, avendo la commissione esaminatrice la facoltà di utilizzare tempi differenti in relazione alle diverse prove, a seconda che queste presentino o meno particolari problematiche di correzione e che sia necessaria una maggiore o minore ponderazione;

Ritenuto che conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Ritenuto che le spese e gli onorari di giudizio vanno posti a carico della parte soccombente e liquidati in favore dell'amministrazione pubblica resistente nella misura indicata in dispositivo;

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