TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-11, n. 202417571

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-11, n. 202417571
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202417571
Data del deposito : 11 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2024

N. 17571/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08073/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8073 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Bignotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto di rigetto dell’istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. F) della legge n. 91/92 presentata dal ricorrente in data 24.03.2016 presso la Prefettura di Brescia – codice identificativo pratica K10/-OMISSIS-– notificato all’interessato ex art. 140 cpc in data 30 giugno 2020 e poi successivamente ritirato dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 settembre 2024 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il Sig. -OMISSIS-ha impugnato il decreto di rigetto dell’istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. F) della legge n. 91/92, presentata dal ricorrente il 24 marzo 2016 presso la Prefettura di Brescia.

In relazione a detta istanza, il 24 giugno 2019, veniva inviato il preavviso di rigetto nel quale si evidenziava che dal rapporto informativo trasmesso dalla Questura di Brescia e dal casellario giudiziale era emerso a carico del ricorrente un decreto penale del GIP Tribunale di Brescia esecutivo l’08.06.2011, nonché la circostanza di non possedere il requisito reddituale minimo prescritto dalla legge.

Malgrado le osservazioni proposte, il 30 giugno 2020, veniva notificato il decreto di diniego della richiesta di cittadinanza italiana.

Con un’unica ma articolata censura si sostiene la violazione dell’art. 6 della l. 91/92, per eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, per errata interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto; a parere del ricorrente il reato contestato costituirebbe un episodio isolato e da ricondurre ad una dimenticanza che lo avrebbe portato a lasciare solo il figlio minore per poco più di un’ora.

Sempre

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