TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-01-31, n. 202300138

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-01-31, n. 202300138
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300138
Data del deposito : 31 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2023

N. 00138/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00475/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 475 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati M A, M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- delle comunicazioni AGEA ad oggetto “Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile” e relativi allegati, inviate con raccomandata con avviso di ricevimento ad ognuno dei ricorrenti, con le quali AGEA ha comunicato agli stessi i debiti relativi alle quote latte (prelievi supplementari) che risultano esigibili, maggiorati degli interessi maturati alla data delle comunicazioni stesse, e ne ha intimato il versamento, comunicazioni tutte qui di seguito identificate per ognuna dei ricorrenti (che per brevità si indicano con il numero assegnato loro in epigrafe nel presente atto) con il numero di protocollo ed il numero di comunicazione riportato in epigrafe nelle stesse:

1. Prot. n. -OMISSIS- del 01.02.2018, comunicazione: -OMISSIS-, ricevuta il 07.02.2018;

2. Prot. n.-OMISSIS- del 01.02.2018, comunicazione: -OMISSIS-, ricevuta il 08.02.2018;

3. Prot. n. -OMISSIS- del 01.02.2018, comunicazione: -OMISSIS-, ricevuta il 17.02.2018;

4. Prot. n. -OMISSIS- del 01.02.2018, comunicazione: -OMISSIS-, ricevuta il 07.02.2018;

5. Prot. n. -OMISSIS- del 01.02.2018, comunicazione: -OMISSIS-, ricevuta il 10.02.2018;

6. Prot. n. -OMISSIS- del 01.02.2018, comunicazione: -OMISSIS-, ricevuta il 07.02.2018;

7. Prot. n.-OMISSIS- del 01.02.2018, comunicazione: -OMISSIS-, ricevuta il 26.02.2018;

8. Prot. n. -OMISSIS-del 01.02.2018, comunicazione:-OMISSIS-, ricevuta il 19.02.2018;

9. Prot. n. -OMISSIS- del 01.02.2018, comunicazione:-OMISSIS-, ricevuta il 08.02.2018;

- delle comunicazioni AGEA ad oggetto “accoglimento della domanda di rateizzazione” e relativi allegati facenti parte integrante della stessa (ossia: - contratto di rateizzazione di AGEA;
- piano di ammortamento di AGEA;
- nota AGEA;
- schema di rinuncia al contenzioso;
- dettaglio imputazioni oggetto di rateizzazione ex legge n. 33/2009), ricevute dai ricorrenti (che per brevità si indicano con il numero assegnato in epigrafe nel presente atto), ossia delle comunicazioni di seguito identificate:

5. Prot. n. -OMISSIS- del 15.03.2018, comunicazione: -OMISSIS-, ricevuta il 22.03.2018;

8. Prot. n. -OMISSIS- del 15.03.2018, comunicazione: -OMISSIS-, ricevuta il 26.03.2018;

9. Prot. n. -OMISSIS- del 15.03.2018, comunicazione:-OMISSIS-, ricevuta il 26.03.2018;

- delle comunicazioni AGEA ad oggetto “rigetto della domanda di rateizzazione” e relativi allegati facenti parte integrante della stessa (ossia: - nota AGEA di chiusura istruttoria;
- dettaglio imputazioni oggetto di rateizzazione ex legge n. 33/2009), ricevute dai ricorrenti (che per brevità si indicano con il numero assegnato in epigrafe nel presente atto), ossia delle comunicazioni di seguito identificate:

2. Prot. n. -OMISSIS- del 15.03.2018, comunicazione: -OMISSIS-, ricevuta il 23.03.2018;

3. Prot. n.-OMISSIS- del 15.03.2018, comunicazione: -OMISSIS-, ricevuta il 22.03.2018;

6. Prot. n. -OMISSIS- del 15.03.2018, comunicazione: -OMISSIS-, ricevuta il 24.03.2018;

-i provvedimenti con i quali AGEA, sulla base delle comunicazioni impugnate, ha iscritto i ricorrenti nel “Registro nazionale dei debiti”, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica degli stessi ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28.6.2018:

- delle comunicazioni AGEA ad oggetto “Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile” e relativi allegati, inviate con raccomandata con avviso di ricevimento ad ognuno dei ricorrenti, con le quali AGEA ha comunicato agli stessi i debiti relativi alle quote latte (prelievi supplementari) che risultano esigibili, maggiorati degli interessi maturati alla data delle comunicazioni stesse, e ne ha intimato il versamento, comunicazioni tutte quidi seguito identificate per ognuna dei ricorrenti (che per brevità si indicano con il numero assegnato loro in epigrafe nel ricorso principale e poi ripreso nel presente atto) con il numero di protocollo ed il numero di comunicazione riportato in epigrafe nelle stesse:

1. Prot. n.-OMISSIS-1 del 30.03.2018, comunicazione:-OMISSIS-, ricevuta il 06.04.2018 (doc. n. 34.);

3. Prot. n. -OMISSIS- del 30.03.2018, comunicazione: I-OMISSIS-, ricevuta il 14.04.2018 (doc. n. 35.);

6. Prot. n.-OMISSIS-0 del 30.03.2018, comunicazione:-OMISSIS-, ricevuta il 16.04.2018;

- delle comunicazioni AGEA ad oggetto “accoglimento della domanda di rateizzazione” e relativi allegati facenti parte integrante delle stesse (ossia: - contratto di rateizzazione di AGEA;
- piano di ammortamento di AGEA;
- nota AGEA;
- schema di rinuncia al contenzioso;
- dettaglio imputazioni oggetto di rateizzazione ex legge n. 33/2009), ricevute dai ricorrenti (che per brevità si indicano con il numero assegnato loro in epigrafe nel ricorso principale e poi ripreso nel presente atto), ossia delle comunicazioni di seguito identificate:

1. Prot. n. -OMISSIS-del 11.04.2018, comunicazione: -OMISSIS-P, ricevuta il 17.04.2018 (doc. n. 37.) e Prot. n. -OMISSIS- del 27.04.2018, comunicazione:-OMISSIS-, ricevuta il 04.05.2018 (doc. n. 38.);

7. Prot. n. -OMISSIS- del 03.04.2018, comunicazione: -OMISSIS-, ricevuta il 13.04.2018;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l'8.10.2018:

- della comunicazione AGEA ad oggetto “accoglimento della domanda di rateizzazione” e relativi allegati facenti parte integrante della stessa (ossia: - contratto di rateizzazione di AGEA;
- piano di ammortamento di AGEA;
- nota AGEA di chiusura istruttoria;
- schema di rinuncia al contenzioso;
- dettaglio imputazioni oggetto di rateizzazione ex legge n. 33/2009), Prot. n. -OMISSIS- del 12.06.2018, comunicazione: -OMISSIS-, inviata a mezzo raccomandata a.r. e ricevuta dal ricorrente-OMISSIS- il 15.06.2018;

- della comunicazione AGEA ad oggetto “rigetto della domanda di rateizzazione” e relativi allegati facenti parte integrante della stessa (ossia: - nota AGEA di chiusura istruttoria;
- dettaglio imputazioni oggetto di rateizzazione ex legge n. 33/2009), Prot. n. -OMISSIS- del 12.06.2018, comunicazione: -OMISSIS-, inviata a mezzo raccomandata a.r. e ricevuta dal ricorrente -OMISSIS- il 20.06.2018.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. P N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso depositato in data 23 aprile 2018, i ricorrenti -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:

1. illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 bis , l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà - inefficacia degli atti presupposti di accertamento del prelievo, per mancata notifica ai ricorrenti;

2. illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21 bis , l. n. 241 del 1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. - intervenuta prescrizione della pretesa di Agea;

3. illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg. l. n. 241/1990, dell’art. 3, l. n. 241/1990, e dei principi costituzionali del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3 e 97 Cost. – eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, carenza e difetto di motivazione, violazione del principio della partecipazione al procedimento amministrativo e del contraddittorio, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell’interesse pubblico e violazione dei principi costituzionali del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché dei principi di ragionevolezza, adeguatezza, e proporzionalità - mancata comunicazione di avvio del procedimento;

4. nullità dei decreti di accoglimento e dei decreti di rigetto della rateizzazione e dei relativi allegati, per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies , l. n. 241/1990 - illegittimità per incompetenza - carenza di potere - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - eccesso di potere;

5. illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 21 bis , l. n. 241/1990, degli artt. 8 ter , 8 quater e quinquies l. n. 33 del 2009, e dei principi costituzionali del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost. - violazione di ordine del giudice - eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà, difetto e/o carenza di motivazione, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell’interesse pubblico e violazione di procedimento, violazione dei principi costituzionali del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché dei principi di ragionevolezza, adeguatezza, e proporzionalità – mancato previo accertamento e comunque illegittimo accertamento degli importi come dovuti ed esigibili;

6. ancora sull’(in)esigibilità delle imputazioni di prelievo e sul quantum del prelievo imputato indicato come esigibile - Illegittimità propria e derivata per illegittimità comunitaria derivata degli atti di compensazione nazionale presupposti alle imputazioni di prelievo supplementare per tutti i periodi dal 1995/1996 al 2008/2009, per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001 e seguenti, per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate ed accertate e per effettuazione dei calcoli di imputazione del prelievo supplementare in contrasto con la normativa europea - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - mancato annullamento degli atti amministrativi non conformi alla normativa comunitaria - violazione e falsa applicazione degli artt. 8 ter, 8 quater e 8 quinquies L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi comunitari della certezza del diritto e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU;

7. illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8, ter, quater, quinquies L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, dell’art. 1, L. n 5/1998, dell’art. 1308 c.c. e dell’art. 3, L. n. 241/1990 – illegittima richiesta degli interessi – eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione;

8. sul conteggio degli interessi - illegittimità comunitaria derivata per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. CE n. 536/1993 della Commissione, dell’art. 8, Reg. CE n. 1392/2001 della Commissione e dell’art. 15, Reg. CE n. 595/2004 della Commissione, così come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006 della Commissione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, sviamento di potere e difetto di motivazione;

9. illegittimità derivata per illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. CEE n. 536/1993, dell’art. 8, Reg. CE n. 1392/2001 e dell’art. 15, Reg. CE 595/2004, come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006, nonché della comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 e successive modificazioni ed integrazioni – mancata disapplicazione dell’art. 8 quater , l. n. 33/2009 - illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. e per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quater e quinquies , l. n. 33/2009, laddove gli stessi definiscono quali siano i debiti rateizzabili - eccesso di potere per illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia e sviamento dell’interesse pubblico, difetto di istruttoria;

10. illegittimità del Decreto di rateizzazione per: - violazione di legge ed eccesso di potere: violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, degli artt. 8 ter, quater e 8 quinquies , L. n. 33/2009, degli artt. 1, 3, 7 e segg. L. n. 241/90, nonché ora degli artt. 84 e segg. c.p.a. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24, 25 e 97 Cost. e degli artt. 6 e 13 della CEDU - carenza di potere e difetto di attribuzione - eccesso di potere per: carenza e/o contraddittorietà della motivazione;
difetto di istruttoria;
violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità;
illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia;
sviamento dell’interesse pubblico e violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui artt. 2, 3, 24, 25 e 97 Cost. e degli artt. 6 e 13 della cedu - illegittimità della procedura di rateizzazione imposta da Agea;

11. illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost. – illegittimità costituzionale dall’art. 8 quinquies , comma 3, l. n. 33/2009 nonché del decreto 10.03.2010 del Commissario straordinario nominato ex art. 8 quinquies , l. n. 33/2009 - violazione del diritto di difesa e del giusto processo – violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU - eccesso di potere.

Successivamente sono stati depositati, in data 28 giugno 2018, motivi aggiunti dai soli Zenere Elio,-OMISSIS-, -OMISSIS- e Barausse Antonio e Gabriele s.s., e in data 8 ottobre 2018, ulteriori motivi aggiunti dai soli-OMISSIS- e -OMISSIS-.

Si è costituita in giudizio Agea contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.

All’esito dell’udienza del 25 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, all’udienza del 25 gennaio 2023 ha rilevato d’ufficio un profilo di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti.

Occorre sottolineare, al riguardo, che si tratta di ricorsi e motivi aggiunti al contempo “cumulativi” e “collettivi”, perché a ricorrere sono più soggetti distinti che impugnano cumulativamente una pluralità di provvedimenti e atti a loro volta distinti.

Al riguardo, come di recente rammentato dal Consiglio di Stato (sez. III, 23 novembre 2022, n. 10302), nel processo amministrativo impugnatorio, la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi - motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (cfr. Cons. St., sez. III, 15 luglio 2019, n.4926 e giurisprudenza ivi citata Cons. St., Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5;
altresì, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4277;
sez. V, 27 gennaio 2014, n. 398;
Sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537).

Nel processo amministrativo, quindi, il ricorso cumulativo, pur non essendo precluso in astratto ha, comunque, carattere eccezionale, che si giustifica se sussiste una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in quanto riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale o iscrivibili all'interno della medesima azione amministrativa (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 16 aprile 2019, n. 2481;
Sez. III, 7 dicembre 2015 n. 5547;
Sez. IV, 18 marzo 2010 n. 1617;
21 settembre 2020, n.5514;
Sez. III, 3 luglio 2019, n. 4569, 23 ottobre 2013, n. 5141).

Analogamente, affinché i ricorsi collettivi siano ammissibili nel processo amministrativo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali;
è, in particolare, necessario che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure;
le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili;
i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341;
per un’applicazione in materia di quote latte cfr. Cons. St., sez. II, parere n. 5726 del 2008 reso nell’Adunanza del 7 maggio 2008 su ricorso n. 536 del 2008).

Vale soggiungere che, con specifico riferimento alla materia delle cd. quote latte, la sez. III del Consiglio di Stato ancora di recente (cfr. Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022 n. 6340) ha rimarcato il principio secondo cui i singoli rapporti giuridici tra l’A.g.e.a. e gli allevatori rilevano in sé e nei rapporti inter partes , quali rapporti di credito-debito del tutto autonomi da quelli intercorrenti tra l’A.g.e.a. e gli altri allevatori (tanto che le sentenze di annullamento di atti, a tutela di posizioni individuali, non riguardano di per sé gli altri rapporti giuridici che non siano stati sottoposti all’esame del giudice).

Il singolo rapporto può nascere e può essere modificato con un atto che abbia uno o più destinatari, pur versanti in situazioni identiche o simili, e - quando è emesso un atto plurimo scindibile – è soggetto alle comuni vicende riguardanti i crediti: per ogni allevatore, possono esservi atti interruttivi della prescrizione, atti di ricognizione del debito, possibili compensazioni, proposizioni di ricorsi giurisdizionali (che comportano l’esigenza di verificare quale sia stata l’incidenza di eventuali ordinanze cautelari di accoglimento o anche di sentenze di accoglimento, se del caso riformate in sede d’appello).

Ogni rapporto giuridico intercorrente tra l’A.g.e.a. e il singolo allevatore per la sua autonomia - da un lato - resta di per sé insensibile alle vicende che riguardano gli altri rapporti giuridici intrattenuti dall’A.g.e.a. e – dall’altro – è suscettibile di avere evoluzioni in senso modificativo od estintivo, non rilevando le vicende modificative od estintive riguardanti altri allevatori.

Sul piano processuale, ne discende che il fatto che il creditore sia lo stesso soggetto (l’A.g.e.a.) non giustifica di per sé che i ricorsi giurisdizionali contro i suoi atti contengano censure ‘di principio’, senza alcun richiamo a quale sia la concreta situazione da porre all’esame del giudice.

In altri termini, sotto tale profilo non è conforme ai principi enunciati dal codice del processo amministrativo la pretesa di più ricorrenti che propongano censure richiamando distinti rapporti giuridici e chiedendo l’affermazione di ‘principi’, senza consentire al giudice di verificare su quali rapporti giuridici (e come) andrebbero ad incidere le proprie statuizioni.

È stato, quindi, affermato il principio per il quale il ricorso introduttivo – se proposto collettivamente – deve contenere per i singoli rapporti giuridici, e con la necessaria chiarezza e precisione, tutte le indicazioni indispensabili affinché l’Amministrazione intimata possa adeguatamente difendersi innanzi al giudice, e affinché lo stesso giudice possa verificare il come le sue eventuali statuizioni di accoglimento vadano ad incidere sulle posizioni individuali.

Si è ulteriormente osservato che – quando è proposto un ricorso collettivo e cumulativo – le censure:

- ‘implicano un onere di differenziazione e specificazione della censura in funzione delle singole posizioni’ (Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371);

- sono inammissibili quando riguardano senza adeguate specificazioni ‘pretesi vizi della concreta determinazione dell’importo singolarmente dovuto da ogni azienda’ (Cons. Stato, Sez. III, 2019, n. 1889);

- sono inammissibili quando – nel dedurre la maturata prescrizione – non si riferiscono ‘ai singoli e distinti rapporti obbligatori che legano ciascuno dei ricorrenti all’Amministrazione, siccome inevitabilmente contraddistinti, quanto a genesi e gestione del rapporto, a presupposti del tutto autonomi’ (Cons. Stato, Sez. III, 1° aprile 2022, n. 2425;
sez. III, 27 aprile 2022, n. 3262, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267;
Sez. III, 11 novembre 2021, n. 7527), il che va affermato anche quando si deducano generiche censure sulla ‘compensazione’ (Cons Stato, Sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8488;
Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371) o sulla prescrizione (Cons Stato, Sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8488);

- sono inammissibili se ‘non è dato comprendere quali siano, nello specifico, i fatti costitutivi della pretesa avanzata da ciascuna azienda, in relazione alla situazione di ciascuna di esse’ o ‘se vi sia conflitto (anche solo potenziale) fra le ragioni di tali pretese, dal momento che il gravame si risolve in una (reiterazione della) critica ‘di sistema’ alla disciplina dei provvedimenti in materia di quote latte’ (Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267);

- sono inammissibili se si sia lamentato ‘genericamente l’illegittimità ora delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa comunitaria o ai principi costituzionali, ora la violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo, nonché della procedura normata dall’articolo 8 quinquies della legge 33 del 2009, ora gli errori nella determinazione dell’an e del quantum intimato, senza mai dedurre effetti specifici e diretti a loro pregiudizio correlati ai vizi’ dedotti, tale da non rendere possibile il riferire le censure alle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4630).

Va rammentato, quindi, l’orientamento condiviso per il quale – anche nel giudizio di impugnazione in tema di quote latte – ‘la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo’ (Cons. Stato, Sez. III, 11 novembre 2021, n. 8527).

Tali considerazioni rilevano a maggior ragione, quando con un unico ricorso distinti interessati impugnano atti riguardanti annate lattiere differenti (Cons. Stato, Sez. III, 11 novembre 2021, n. 8527, cit.).

Infatti, le regole processuali non consentono che – in assenza della necessaria specificazione della parte ricorrente – il giudice debba verificare, in sede di esame dei singoli motivi di ricorso, quali di essi riguardino un ricorrente e quali un altro ricorrente, non consentono che in presenza di una deduzione generica – ad esempio sulla violazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – il giudice debba d’ufficio verificare per quali singoli rapporti sia rilevante, né consentono, quando si eccepisca la prescrizione, di esaminare posizione per posizione quali siano le date rilevanti di esigibilità del credito, di interruzione , ecc.: tutto ciò costituisce onere per il ricorrente, dovendo il giudice verificare se le deduzioni di parte (complete nella descrizione dei fatti) siano o meno fondate.

Alla luce di quanto precede, nel caso di specie il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, non essendovi identità di posizioni tra i ricorrenti, dal momento che gli atti impugnati attengono a distinti e autonomi rapporti creditori (talvolta riferiti ad annualità distinte), di cui non sussiste la piena coincidenza tra tutti i ricorrenti nell’ an , nel quantum , nel tempus , con proprie specificità sostanziali e procedimentali.

La mera comunanza di contestazione in punto di diritto (in particolare con riferimento al contrasto con la normativa UE) non giustifica la proposizione di un ricorso cumulativo ed oggettivo, perché ogni rapporto di credito e, quindi, ogni sequenza provvedimentale relativa a ciascuno dei ricorrenti è autonoma e differente rispetto a quella degli altri;
infatti, ciascuno di detti rapporti ha avuto una evoluzione differente, sì che, non a caso, i motivi aggiunti sono stati proposti in tempi diversi da parte solo di alcuni dei ricorrenti principali in relazione peraltro a provvedimenti aventi esiti differenti.

Pertanto, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, non potendosi procedere all’esame nel merito degli stessi.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della fattispecie.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi