TAR Catania, sez. IV, ordinanza collegiale 2015-07-27, n. 201502054

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, ordinanza collegiale 2015-07-27, n. 201502054
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201502054
Data del deposito : 27 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00830/2015 REG.RIC.

N. 02054/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00830/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 830 del 2015, proposto da:


M M, rappresentato e difeso dall'avv. D S, con domicilio eletto presso D S in Catania, Via Teocrito, 48;


contro

Consiglio Provinciale di Catania dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;

per l'annullamento

del diniego di accesso agli atti ed estrazione copia delle deliberazioni adottate dal presidente del consiglio provinciale di Catania dell'ordine dei consulenti del lavoro dal 1° luglio 2014


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2015 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine all’ammissibilità del gravame, avuto riguardo all’omessa impugnativa del silenzio- rigetto, formatosi ex art.25 co.4 l. n. 241/90, sulle istanze di accesso presentate alla parte intimata in data 3/2/15 e/o il 9/2/15 con riferimento agli atti in questione con consolidamento del diniego tacito non superabile dalla successiva presentazione dell’istanza- sollecito del 17/2/15 (vedi p.e. Cons. St., IV, 14/5/15 n.2433);

Ritenuto di dover assegnare alle parti 20 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.

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