TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-11-18, n. 202101674

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-11-18, n. 202101674
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101674
Data del deposito : 18 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2021

N. 01674/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00702/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 702 del 2018, proposto dal signor -O--O-, rappresentato e difeso dall'avv. R G, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero dell’interno e U.T.G. - Prefettura di Bari difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;

per l’annullamento

- del decreto della Prefettura di Bari prot. n. -O-, datato 15 febbraio 2018 (e notificato al ricorrente in data 20 aprile 2018) di diffida a frequentare persone di dubbia moralità;

- nonché tutti gli atti preparatori, inerenti, conseguenti e/o connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 il dott. L I e nessuno comparso per le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, il ricorrente, -O-, veniva diffidato dalla Prefettura di Bari dal frequentare persone di dubbia moralità. Accadeva infatti che più volte lo stesso venisse colto, durante ordinari controlli di polizia, intrattenersi in compagnia di persone gravate da precedenti sfavorevoli e già note alle forze dell’ordine.

2.- Si costituiva il Ministero dell’interno, contestando la tesi di controparte.

3.- L’istanza cautelare veniva indi respinta, non apprezzandosi alcun concreto periculum in mora , da tutelarsi, apprezzamento invero pure condiviso in sede di appello avverso l’ordinanza della Sezione.

4.- Alla fissata udienza pubblica, scambiati ulteriori documenti e memorie difensive, la causa veniva trattenuta in decisione.

5.- Il ricorso è infondato.

Con articolati sette motivi di censura, in parte ripetitivi, considerabili unitariamente per similitudine, il ricorrente censura la violazione degli articoli 3, 7, 8, 10, 10- bis e 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione della circolare del Ministero dell’interno n. 6454 del 17 marzo 2003 e della circolare n. 559 del 30 ottobre 1996, il travisamento dei fatti, la falsità dei presupposti, l’illogicità, e infine la violazione dell’art. 11 del T.U.L.P.S., nonché genericamente l’ingiustizia grave e manifesta.

Più specificamente, la difesa del diffidato si sofferma a lungo nell’evidenziare la condotta asserita come irreprensibile da parte dell’interessato, censurando invece l’attività amministrativa prefettizia, che avrebbe invece “prodotto” una diffida, senza contraddittorio procedimentale e in difetto d’istruttoria, nonché priva di adeguata motivazione.

Al contrario, va evidenziato come il soggetto diffidato sia stato identificato e come sia documentato negli atti del procedimento, peraltro ben illustrati dallo stesso ricorrente, che s’intrattenesse – più volte – con persone gravate da precedenti penali e/o di polizia.

Nel febbraio 2021 in Bari in centro cittadino controllato con due persone: l’una segnalata per furto, autoproduzione e spaccio di stupefacenti, rapina, falsa attestazione a pubblico ufficiale, detenzione illegale di armi, già arrestata e condannata per omicidio doloso tentato e per violazione dell’art. 416- bis del codice penale;
l’altra segnalata per ricettazione, minaccia e spaccio di sostanza stupefacente, sottoposta a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Nel settembre 2001 in Bologna a bordo auto controllato con due persone: l'una segnalata per consumo di sostanza stupefacente;
l'altra segnalata per sospensione della patente perché trovato alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuto all'uso eccessivo di alcool.

Nel luglio 2003 in Bari a Torre a Mare S.S. 16 controllato a bordo auto in compagnia di persona censurata per fabbricazione e detenzione di materie esplodenti, furto, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Nel marzo 2013 in Bari alla via Lembo controllato a piedi in compagnia, tra gli altri, di persona interessata da ordine di cattura per associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti e destinataria della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e sorpreso alla guida di un motociclo senza patente valida.

Inoltre, la moglie convivente è stata controllata, fra il 2003 ed il 2009, con soggetti segnalati per vari reati fra cui furto, furto aggravato, usura, prostituzione, associazione a delinquere, percosse ingiurie, minacce, lesioni, sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, rissa e rapina aggravata ed altro.

Pertanto, l’Amministrazione di P.S., con l’impugnato provvedimento, ha inteso “ragguagliare” il destinatario con una diffida (atipica), circa la non conformità delle frequentazioni ripetute, rispetto al canone di “buona condotta” e rectius irreprensibilità, che deve connotare i destinatari di titoli di P.S., adottando peraltro una misura mitior alternativa alla revoca-sanzione pur ex lege nella disponibilità della discrezionalità della Prefettura, preavvertendolo circa le conseguenze più gravi nel caso di simili persistenti comportamenti.

A nulla vale dunque dolersi di presunti vizi procedimentali, consistendo l’atto impugnato in un mero “richiamo” urgente, ingiunto, in funzione di prevenzione di P.S., nei confronti del diffidato, affinché questi si astenga dal frequentare persone di “dubbia moralità”, con evidente riferimento ai loro pregressi precedenti penali e/o di polizia;
ciò in considerazione della titolarità della licenza, ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S.

6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto, avendo l’autorità di P.S. adottato un provvedimento rientrante nelle sue prerogative e mitior rispetto ai provvedimenti formali sanzionatori e/o di revoca, pur previsti ex lege .

7.- Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi