TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-07-12, n. 201206325

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-07-12, n. 201206325
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201206325
Data del deposito : 12 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08912/2009 REG.RIC.

N. 06325/2012 REG.PROV.COLL.

N. 08912/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8912 del 2009, proposto da:
Società NS p. az., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Barcellona e Mario Sanino, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, v.le Parioli, 180;



contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento n. 20194/09 emesso ad esito del procedimento PS/2873 e pubblicato sul Bollettino dell’Autorità n. 33/2009, con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto le condotte tenute dalla ricorrente pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo ed ha conseguentemente comminato una sanzione complessiva di euro 450.000

- (ex art. 23 bis);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il provvedimento indicato in epigrafe, l’Autorità sanzionava tre comportamenti oggetto del procedimento avviato nei confronti dell’istante con comunicazione dell’11 marzo 2009 a seguito delle segnalazioni di alcuni consumatori:

a) la concessione da parte di NS S.p.a. di un “finanziamento finalizzato classico” o di un “prestito personale”, poiché avvenuto senza informare adeguatamente i consumatori che la sottoscrizione del contratto comportava la contestuale richiesta di un ulteriore prodotto, l’apertura di una “linea di credito” utilizzabile anche mediante carta magnetica e senza acquisire, in modo chiaro e inequivocabile, il consenso del consumatore all’apertura della “linea di credito” stessa;

b) nell’ambito della commercializzazione della carta di credito NS il fornire ai consumatori informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero omettere informazioni rilevanti, in merito: 1) alla natura revolving e alle modalità di utilizzo della carta stessa; 2) alla circostanza che la carta insisteva su una linea di credito per un importo massimo autorizzato rimborsabile mediante rate e che il pagamento delle stesse, per la quota capitale, ricostituiva a favore del cliente una disponibilità di spesa pari all’importo saldato;

c) la commercializzazione di prodotti assicurativi “per le coperture Decesso e Invalidità” e “per le coperture Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, Malattia Grave e Perdita d’Impiego” senza informare i consumatori in merito alla loro natura facoltativa e non obbligatoria e, in particolare, inserendo clausole ad esse riferite incomplete e/o omissive, all’interno dei moduli contrattuali utilizzati per richiedere il “finanziamento finalizzato classico”, il “prestito personale” e l’“apertura di linea di credito revolving utilizzabile con carta”.

Deliberava, infatti, l’Autorità che:

a) la pratica commerciale descritta alla lettera a) costituiva una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del consumo;

b) la pratica commerciale descritta alla lettera b) costituiva una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo;

c) la pratica commerciale descritta alla lettera c) costituiva una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo.

Conseguentemente ne vietava l’ulteriore diffusione e irrogava alla NS S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 175.000 € (centosettantacinquemila euro) per la pratica sub lettera a), di 125.000 € (centoventicinquemila euro) per la pratica sub lettera b) e di 150.000 € (centocinquantamila euro) per la pratica sub lettera c).

La ricorrente rappresentava di aver precisato nel corso del procedimento che:

- con riferimento alla pratica commerciale sub a), non poteva riscontrarsi un comportamento ingannevole essendo necessari sempre due passaggi nel consenso del consumatore poichè con la sottoscrizione del contratto di finanziamento il consumatore si limitava a manifestare il proprio consenso a richiedere il finanziamento (il prodotto principale) e ad autorizzare NS all’invio di una eventuale e successiva proposta contrattuale relativa ad un contratto di apertura di credito utilizzabile anche mediante carta magnetica, che era formulata con successiva comunicazione scritta inviata al cliente a cui era allegata la carta di credito;

– rispetto alla pratica commerciale sub b), doveva escludersi ogni alterazione del comportamento del consumatore poiché in sede di apertura della carta di credito revolving erano spiegate ed illustrate con completezza e comprensibilità la descrizione sintetica della struttura e della funzione economica della carta di credito in esame sotto l’articolo 12 della condizioni generali di contratto o nel glossario allegato al contratto;

– quanto alla pratica commerciale sub c), le espressioni utilizzate nella modulistica contrattuale, quale il ripetuto riferimento alla “dichiarazione di adesione” da parte del consumatore al prodotto assicurativo, confermavano la piena libertà di consenso da parte del consumatore.

Ulteriormente precisava che, nel periodo compreso tra dicembre 2007 e luglio 2008, la CA d’LI aveva condotto verifiche e ispezioni sulla conformità della documentazione contrattuale e dei fogli informativi di NS in relazione alla normativa contenuta nel Titolo IV del Testo Unico bancario, senza eccepire alcunché in merito alle caratteristiche dei tre prodotti. Sicchè doveva in ogni caso escludersi il presupposto di una negligenza professionale, necessaria ai fini della consistenza di un pratica scorretta.

In sede di audizione e con ulteriore memoria, la Società prestava chiarimenti sulle pratiche contestate ed, in particolare, sottolineava l’irrilevanza della qualificazione giuscivilista del momento genetico del rapporto.

Con la seconda memoria la Società, peraltro, si dichiarava disponibile all’assunzione di impegni volti a superare le contestazioni svolte dalla Autorità, attraverso una modifica della modulistica contrattuale che rendesse più evidente le caratteristiche delle linee di credito sub a ) e sub b) e la natura meramente accessoria e facoltativa della polizza assicurativa.

Ancora, l’istante informava l’Autorità di aver interrotto l’invio della comunicazione di apertura di credito con carta ai clienti che avessero già concluso un contratto di finanziamento, ma non avessero prestato il consenso all’invio di materiale promozionale.

Tuttavia, l’Autorità rigettava la dichiarazione di impegni, sulla base della considerazione che le condotte oggetto del procedimento avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche commerciali “manifestamente scorrette e gravi”.

Con il ricorso in esame, pertanto, l’istante censurava il provvedimento sopra richiamato con due gruppi di censure.

Con i primi quattro motivi, infatti, la Società contestava il provvedimento nella sua globalità per i seguenti profili:

1 – incompetenza dell’A.G.C.M., violazione del divieto di ne bis in idem formale e/o sostanziale e difetto di motivazione, violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 19 comma 3, Codice del consumo, dell’art. 9 l. n. 689 del 1981 e degli artt. 1 e 3, l. n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, poiché la stessa modulistica contrattuale oggetto del procedimento dinanzi all’A.G.C.M. era stata già soggetta ad una lunga e approfondita attività ispettiva svolta dalla CA d’LI, nei mesi di dicembre 2007-luglio 2008, che si era conclusa senza irrogazione di sanzione, ma solo con il semplice suggerimento di alcune migliorie e perfezionamenti contrattuali, poi effettivamente adottati, sicchè tale verifica oltre ad essere rilevante dal punto di vista della diligenza del professionista costituiva, altresì specifica attività amministrativa di competenza della CA d’LI in forza dell’ordinamento legislativo e regolamentare settoriale contenuto negli artt. 115 ss e 127 ss T.U.B., del Provvedimento della CA d’LI del 25 luglio 2003, della Delibera CICR 4 marzo 2003 (e ora del provvedimento 29 luglio 2009) in conformità all’ordinamento europeo;

2 – assenza di colpa e/o negligenza professionale e difetto di motivazione, violazione dell’art. 3, l. n. 689 del 1981, dell’art. 20 Codice del consumo ed eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche;

3 – violazione degli artt. 24 e 97 Cost., dell’art. 27, Codice del consumo e dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, nonché ulteriormente eccesso di potere, con riferimento alla carenza istruttoria dovuta ad una convinzione già formatasi con riguardo ad altri players operanti nel settore del credito al consumo;

4 – erronea configurazione delle condotte di NS come distinte ed autonome, violazione degli artt. 18-26 Codice del Consumo, dell’art. 3, l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere, poiché le tre condotte in realtà sarebbero attinenti ad un’unica pratica commerciale, stante l’indissolubilità a livello di offerta commerciale.

Di seguito l’istante censurava il provvedimento anche con riferimento alle conclusioni raggiunte sulle singole tre pratiche commerciali, per i seguenti motivi:

5 – illogicità e contraddittorietà della definizione come “aggressiva” della pratica sub a), poiché l’Autorità sarebbe passata dalla originaria contestazione della pratica come ingannevole alla successiva

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