TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2024-05-23, n. 202400293
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Pubblicato il 23/05/2024
N. 00293/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00751/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 751 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C G, C D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS-, portante divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, nonché ad ogni suo atto preparatorio, presupposto connesso e consequenziale, con particolare riferimento, ove e per quanto occorrer possa, alla proposta di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi avanzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS-, sebbene non conosciuta, nonché alla nota di riscontro della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- di rigetto delle deduzioni difensive formulate dal ricorrente, nonché, infine, al verbale di ritiro cautelare di armi adottato dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- in data -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa e dell’U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto prima facie carente il fumus boni iuris, avuto riguardo al fatto che, da una sommaria trattazione della controversia e salvi gli eventuali approfondimenti di merito:
-) l’art. 38 del T.U.L.P.S., dispone al comma 1 che “ Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni ” e al comma 5 che “ La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza ”;
-) dalla disamina fattuale emerge che:
- il-OMISSIS- -OMISSIS- ha ricevuto dal padre-OMISSIS- (odierno ricorrente) n. 3 fucili e n. 30 cartucce, da questi regolarmente detenuti e denunciati;
- in pari data-OMISSIS- il ricevente -OMISSIS- ha dichiarato all’Arma dei Carabinieri – Stazione di -OMISSIS- di aver ricevuto detti fucili e cartucce e viene annotato dai Carabinieri e questi procedono all’aggiornamento comunicandolo alla Stazione di -OMISSIS-;
- sennonchè, a seguito di controllo dell’-OMISSIS- l’Arma dei Carabinieri – Stazione di -OMISSIS-, rilevava che il ricorrente-OMISSIS-, dopo la cessione dei 3 fucili e cartucce, non aveva presentato nelle 72 ore successive come previsto dall’ultimo comma dell’art. 38 TULPS, nuova denuncia di detenzione armi, aggiornata a seguito del trasferimento di armi e munizioni a terze persone, per cui, ritenendo violate le disposizioni sulla corretta detenzione e custodia delle armi ed era opportuno che avesse la disponibilità delle restanti armi e munizioni denunciate, hanno avviato il procedimento culminato nel divieto di detenzione armi;
-) tanto chiarito, dalla documentazione in atti non emerge alcuna denuncia trasmessa dal ricorrente all’Arma dei Carabinieri di -OMISSIS- (o, a tutto concedere, di altra sede competente) nei termini previsti dal citato art. 78 comma 5 T.U.L.P.S. (riferendosi gli allegati richiamati dal ricorrente alla differente segnalazione di -OMISSIS- ai Carabinieri di -OMISSIS- e all’avvio dell’aggiornamento d’ufficio da parte di questi ultimi);
-) per tali motivi, non risultando dimostrato che parte ricorrente abbia ottemperato alla puntuale prescrizione normativa sopra emarginata ed in assenza di altri elementi pregnanti che questi è onerato di fornire, non appare –almeno all’evidenza cautelare- criticabile la decisione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di ritenere il ricorrente non godere della fiducia necessaria per la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi;
-) per completezza, l’avvenuto aggiornamento d’ufficio (che pertiene all’Arma dei Carabinieri) non sembra costituire equipollente all’obbligo di presentazione di denuncia aggiornata in capo a chi detiene armi, munizioni ed esplosivi, onde consentire nell’immediatezza di avere contezza del reale stato delle armi e delle munizioni da questi detenute e dunque esistenti nel territorio;
-) quanto al dedotto vizio procedimentale, la natura preventivo-cautelare del divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi appare esimere l’Amministrazione dall’invio della comunicazione di avvio del procedimento;
Ritenuto carente anche il periculum in mora, non risultando apprezzabili pregiudizi allegati da parte ricorrente, viepiù in termini di gravità ed irreparabilità, stante che la confisca verrebbe meno in caso di accoglimento del ricorso e la mancata partecipazione al calendario venatorio è un interesse ludico-ricreativo, dunque di per sé recessivo rispetto all’interesse pubblico all’ordine pubblico, cui è sotteso il provvedimento impugnato;
Ritenuto pertanto di rigettare l’istanza cautelare;
Ritenuto che le spese seguano la soccombenza per essere liquidate come da dispositivo;