TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-08-01, n. 201700648

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-08-01, n. 201700648
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700648
Data del deposito : 1 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2017

N. 00648/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00174/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 174 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L B, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso lo studio Avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156,.



contro

Comune di Senigallia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A L, L A, con domicilio eletto presso lo studio Avv. A L in Ancona, corso Mazzini, 156;
Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche non costituita in giudizio;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio delle Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale ello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;



nei confronti di

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e della Attivita' Culturali, Sergio Casagrande Serretti non costituiti in giudizio;
Giotta Vitantonio Titolare della Ditta Individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristian Venuti, Simone Guazzarotti, Mara Beccaceci, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Mara Beccaceci in Ancona, corso Mazzini, 7;



per l'annullamento

- del provvedimento adottato dal SUAP del Comune di Senigallia prot. 78612 del 28 dicembre2015 avente ad oggetto l'attività di installazione in cortile condominiale di canna fumaria a servizio dell'attività commerciale di ristorazione nonché del parere favorevole condizionato rilasciato dall'Ufficio Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Senigallia del 4 giugno 2015;

di tutti gli atti antecedenti e successivi, comunque finalizzati a consentire l'installazione della canna fumaria ivi compresi:

a) il parere ASUR 101806/15 laddove si ritenga che consenta l’intervento anzidetto nonché l'autorizzazione 13481 del 26 novembre 2015;

b) l'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche nr. 13481 del 26 novembre 2015, la nota del Segretariato Regionale del MBAC 5408 del 23 dicembre 2015 e la deliberazione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale nr. 210/15 di reiezione della richiesta di annullamento della predetta autorizzazione;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche e di Giotta Vitantonio, titolare della omonima Ditta Individuale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2017 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente impugna gli atti relativi all’installazione di una canna fumaria per le braci a servizio di un’attività commerciale (ristorante), in un immobile all’interno del centro storico di Senigallia.

Unitamente al provvedimento conclusivo adottato dal SUAP (Sportello unico attività produttive) del Comune di Senigallia, prot. n. 78618 del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto l’assenso alla installazione della canna fumaria a servizio dell’attività di ristorazione esercitata dal controinteressato Sig. V G, sono impugnati i prodromici pareri positivi degli Enti preposti rispettivamente alla tutela sanitaria e alla tutela paesaggistica, ovvero segnatamente il parere ASUR del 10 giugno nonché il parere favorevole della Soprintendenza del 26 novembre 2015. Con i motivi aggiunti è impugnato il parere ASUR 101806/15, conosciuto successivamente dal ricorrente.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo, si eccepisce la violazione dell'art. 11 del DPR n. 380

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