TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-12-10, n. 202422307
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Testo completo
Pubblicato il 10/12/2024
N. 22307/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03045/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3045 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio TT IM in Roma, G.B. Tiepolo, 21;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera assunta nella riunione del -OMISSIS- dalla Commissione Centrale ex art. 10 Legge 1991 n. 82;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2024 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato l’11.3.2021 e depositato il 17.3.2021, -OMISSIS- -OMISSIS-, ammesso al circuito tutorio sin dal -OMISSIS- nella qualità di testimone di giustizia, impugnava la delibera assunta in data -OMISSIS- dalla Commissione Centrale ex art. 10 d.l. n. 8/1991 di revoca dello speciale programma di protezione nei suoi confronti e dei propri familiari.
Più nello specifico, l’atto anzidetto era stato frutto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, che aveva assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” tutti gli imputati accusati dal -OMISSIS- e, inoltre, aveva rilevato non solo delle incongruenze e contraddizioni nel racconto del ricorrente ma aveva anche ritenuto verosimile che il -OMISSIS- si fosse determinato a confezionare una denuncia qualificata di natura estorsiva per finalizzarla ad un suo ritorno economico; dunque, tale sentenza, non impugnata dall’Ufficio del Pubblico Ministero ma solo ai fini civili, aveva determinato il venir meno della situazione che in origine aveva legittimato il programma e, inoltre, per la Commissione faceva rientrare la vicenda in una delle ipotesi di revoca obbligatoria del programma di protezione (essendo stato violato l’obbligo primario di rendere dichiarazioni leali, serie e complete), tanto che non era necessario in tal caso effettuare ulteriori valutazioni sullo stato di pericolo del tutelato.
2. Avverso la predetta delibera il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
A) “ Illegittimità per violazione di legge - art. 13 quater L. 82/1991, eccesso di potere ”, in quanto la Commissione ha fondato la decisione esclusivamente sulla temporanea e non definitiva assoluzione degli imputati accusati dal -OMISSIS-, non considerando che quest’ultimo aveva proposto un ricorso innanzi alla Corte di cassazione, impugnazione che, come appreso a seguito della memoria depositata il 4.3.2022, aveva avuto anche esito positivo, o meglio era stata riscontrata una violazione del diritto di difesa della parte civile, cosicché era stata annullata la sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- agli effetti civili ed era stata rinviata la decisione al giudice civile competente per valore in grado di appello (procedimento, si evidenzi, ancora pendente e con prossima udienza fissata per il 24.11.2024);
B) “ Difetto di motivazione e travisamento dei fatti ”, in quanto la Commissione centrale non avrebbe considerato che nella specie si sarebbe al più potuto configurare un’ipotesi di revoca facoltativa, comportante, quindi, un’attenta valutazione da parte delle autorità competenti