TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-12-29, n. 202201214
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 01214/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00999/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- della Determinazione nr. -OMISSIS-, notificata il 22.04.2021, della Guardia di Finanza, Comando Provinciale Cuneo, con la quale veniva inflitta al ricorrente la sanzione di 5 (cinque) giorni di <<Consegna>>;
- della Determinazione n. -OMISSIS-, della Guardia di Finanza, Comando Regionale Piemonte – Valle D'Aosta (Ufficio Personale e Affari Generali – Sezione Pe.I.S.A.F./Disciplina), con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la Determinazione sanzionatoria che precede;
- di tutti gli atti del procedimento disciplinare che conduceva alla comminazione della sanzione di 5 giorni di consegna;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguenziale e collegato ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. A R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -ricorrente-, appuntato scelto con qualifica speciale della Guardia di finanza, in servizio presso il Gruppo di Bra, è stato attinto, con determinazione n. -OMISSIS-, comunicata al ricorrente il 22.04.2021, da una sanzione disciplinare di corpo consistita in cinque giorni di consegna in quanto l’appuntato “ si rifiutava, nonostante formalmente convocato dall’Autorità sanitaria pubblica, di sottoporsi all’esecuzione dello specifico tampone naso faringeo, test nazionale attualmente riconosciuto per la diagnosi del Covid 19, e poi procrastinava la propria disponibilità ad effettuarlo. Il militare, così facendo, provocava disdoro all’Amministrazione, rischiava di compromettere la propria efficienza fisica e cagionava difficoltà nella pianificazione dei servizi del Reparto di appartenenza. Tale comportamento era in contrasto con i doveri attinenti al grado rivestito e al senso di responsabilità derivante dalla condizione di militare. Le mancanze -sono state commesse in OMISSIS- a fare data dal -OMISSIS- e almeno fino alla data di comunicazione, da parte del militare, della disponibilità all’effettuazione del tampone, il 14 ottobre successivo, nel grado di Appuntato Scelto Qualifica Speciale ”.
Il graduato ha avversato il provvedimento disciplinare in sede gerarchica, tuttavia il relativo ricorso è stato respinto con determinazione n. -OMISSIS- del Comando Regionale Piemonte – Valle D’Aosta della Guardia di finanza.
2. – Il militare ha, quindi, gravato i due provvedimenti con rituale ricorso giurisdizionale, corredato da istanza sospensiva e affidato a tre nuclei censori.
2.1. – Lamenta, innanzitutto, il ricorrente la tardività in cui sarebbe incorsa l’Autorità procedente in sede disciplinare per inosservanza dei termini del procedimento disciplinare a mente dell’art. 1398 d.lgs. 66/2010 – a mente del quale il procedimento disciplinare è promosso “senza ritardo” - giacché non sarebbe sussistita alcuna plausibile ragione per sospendere il procedimento in pendenza di quello penale, conclusosi ad ogni buon conto con una pronta archiviazione della notitia criminis . Secondo la tesi attorea i contorni fattuali della vicenda erano ben chiari e noti a tutte le parti fin da subito, e non ingeneravano l’esigenza di svolgere accertamenti di carattere preliminare, con la conseguenza che l’atto di contestazione degli addebiti intervenuto a distanza di cinque mesi dal fatto si appaleserebbe tardivo con irrimediabile illegittimità di tutti gli atti conseguenti.
2.2. – Il militare ricorrente si duole, dipoi, dell’illegittimità del provvedimento per violazione di legge in relazione agli artt. 713, 717 e 1352 d.lgs. 66/2010 e per eccesso di potere sub specie di inosservanza della circolare del 6 marzo 2020 del Comando generale, recante le procedure da adottarsi a cura degli uffici sanitari del corpo e di travisamento di fatto.
In via di estrema sintesi, il ricorrente rivendica la piena liceità del comportamento tenuto e nella sostanza consistito nell’aver rifiutato di sottoporsi a tampone naso-faringeo nonostante la convocazione della locale ASL del 28 settembre 2020 a seguito del riscontro di un focolaio virale presso la Compagnia di -OMISSIS-: ne seguiva il collocamento in isolamento fiduciario del militare sino al 5 ottobre 2020 e la successiva convocazione ad una prima visita medica di idoneità al lavoro, che disponeva il collocamento del militare a disposizione dell’infermeria del Servizio sanitario del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo del Piemonte sino all’effettuazione del predetto test. Solo in data 4 novembre 2020, dopo aver assentito alla sottoposizione al tampone, con esito negativo, il militare è stato riammesso in servizio dal competente servizio sanitario del Corpo, come da certificato in atti.
Tale condotta è stata apprezzata come disciplinarmente censurabile dal Comandante Provinciale, pur in dissenso con il Comandante di compagnia, diretto superiore del finanziere, in quanto violativa dei doveri relativi allo status di appartenenza e alle responsabilità connesse al ruolo e al grado rivestito. In più, il militare, così facendo, avrebbe compromesso la propria efficienza fisica, nuociuto alla regolare pianificazione dei servizi e all’impiego del personale del proprio reparto e, al contempo, leso il prestigio e la reputazione dell’Amministrazione arrecando potenziale pericolo sanitario alla collettività.
In disaccordo con tale ricostruzione, il militare ricorrente obietta che il suo contegno ricadeva de plano nelle previsioni della Circolare del 6 marzo 2020 del Comando generale, alla stregua della quale i soggetti asintomatici con contatto stretto erano sottoposti al solo isolamento domiciliare fiduciario, mentre l’obbligo di sottoposizione a tampone naso-faringeo insorgeva solo con riguardo ai casi sintomatici, in forza del richiamo alla coeva Circolare del Ministero della salute del 25 febbraio 2020. Alla luce di tale atto interno, la condotta dell’appuntato sarebbe risultata perfettamente lecita e immune da censure, né, per l’effetto, poteva assurgere a causa efficiente di disfunzioni, disservizi o, tantomeno, disdoro all’Amministrazione, ad ogni buon conto non comprovate in atti.
2.3. – In ultimo, l’impianto demolitorio del gravame si completa di un profilo censorio incentrato sulla denuncia della lesione delle prerogative partecipative e difensive del ricorrente nonché della carenza motivazionale dei provvedimenti impugnati. Sostanzialmente, l’Amministrazione non avrebbe consentito l’accesso all’intero compendio documentale del procedimento disciplinare, né si sarebbe profusa in un adeguato apparato motivazionale a supportare la propria determinazione disciplinare: la sanzione, al pari del ricorso gerarchico, mancherebbero di esporre il fondamento dell’obbligo cui si sarebbe negligentemente sottratto il militare, ed ometterebbero di specificare i profili di disdoro e di disservizio scaturenti dalla legittima scelta di sottrarsi al tampone naso-faringeo.
3. – Il Ministero dell’economia e delle finanze, da cui dipende funzionalmente il Corpo della guardia di finanza, si è costituito ritualmente in giudizio e ha dispiegato le proprie controdeduzioni a difesa della legittimità della sanzione impugnata.
4. – In occasione della celebrazione dell’udienza camerale calendarizzata il giorno 12 gennaio 2022 per la trattazione della domanda cautelare, il ricorrente vi ha rinunciato a fronte della fissazione dell’udienza di merito alla data del 14 dicembre 2022.
In vista dell’udienza pubblica, il ricorrente ha deposito le risultanze dell’archiviazione del procedimento penale e ha svolto ulteriori difese con apposita memoria depositata in atti.
5. – La causa è, quindi, venuta in discussione all’udienza pubblica del 14 dicembre 2022 ed è stata conseguentemente introitata per la decisione.
6. – Il ricorso è infondato per quanto si espone dappresso.
7. – Il primo motivo di ricorso teso a lamentare l’illegittimità del provvedimento per irrimediabile tardività a mente del parametro offerto dall’art. 1398 cod. ord. mil. si appalesa privo di pregio.
Prendendo le mosse dal dato positivo, il referente normativo invocato dispone testualmente che “ il procedimento disciplinare [di corpo] deve essere instaurato senza ritardo […] dalla conoscenza dell'infrazione ”, ossia non detta tassativamente un dies ad quem entro cui deve prendere abbrivio l’atto di impulso disciplinare, bensì si limita ad impiegare una clausola elastica – compendiata nella locuzione “senza ritardo” – peraltro non presidiata da alcuna conseguenza procedimentale in termini di decadenza o consumazione del potere disciplinare, come invece previsto per le sanzioni di stato (