TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-10-25, n. 201602732

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-10-25, n. 201602732
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201602732
Data del deposito : 25 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2016

N. 02732/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00230/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 230 del 2016, proposto da:
Edilcedro S.r.l., in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall’Avvocato R V S (C.F. SDTRVV73B54C351V), con domicilio presso il suo studio, in Catania, Via Balduino 25;

contro

Comune di Aci Castello, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avvocato G M (C.F. MNIGNN58B54C351I), con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;

nei confronti di

- F C, non costituito in giudizio;

- F F, rappresentato e difeso dall’Avvocato F S (C.F. STRFNC72D24C351N), con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, Via Centuripe 11;

avverso

il silenzio del Comune di Aci Castello sull’atto di diffida della società ricorrente notificato in data 19 ottobre 2015.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Il presente gravame è rivolto avverso il silenzio del Comune di Aci Castello sull’atto di diffida della società ricorrente notificato in data 19 ottobre 2015.

In punto di fatto, nel ricorso si espone quanto segue: a) con determina commissariale n. 37 del 16 luglio 2003, il Comune intimato ha assegnato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 22/1996, un’area sita nella zona “C2 Ficarazzi Centro” per la realizzazione di venti alloggi per edilizia convenzionata agevolata di cui al decreto assessoriale n. 1599 del 19 novembre 1992, con l’obbligo di individuare nell’area un’aliquota della stessa compresa tra il 10% ed il 50% da riservare agli aventi titolo ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 71/1978;
b) con delibera consiliare n. 65 del 9 novembre 2006 è stato approvato il programma costruttivo proposto dall’impresa con l’individuazione dell’area di riserva ai sensi del citato art. 17 per la realizzazione di quattro alloggi;
c) in data 18 ottobre 2007 è stata sottoscritta la convenzione, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/1981, con cui si è disposta la cessione della aree di cui al programma costruttivo in favore della società ricorrente;
d) con determina n. 438 dell’8 aprile 2008, il Comune di Aci Castello ha determinato l’ammontare dell’indennità di espropriazione dovuta dall’impresa anche ai soggetti espropriandi delle aree rientranti nella riserva di cui al citato art. 17 della legge regionale n. 71/1978;
e) con determina n. 1373 del 28 ottobre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 2 gennaio 2009,il Comune ha disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somme da corrispondere, a titolo di indennità provvisoria, in favore delle ditte espropriande non concordatarie e proprietarie della aree rientranti nella riserva di cui al menzionato art. 17;
f) in data 28 novembre 2008 è stato eseguito il deposito di tali somme presso la Cassa Depositi e Prestiti;
g) con determina n. 1675 del 15 dicembre 2008, è stato pronunciato l’esproprio anche delle particelle rientranti nella riserva di cui al citato art. 17;
h) il dott. C F, nella qualità di proprietario di alcune particelle ricomprese nel programma costruttivo, aveva impugnato innanzi al T.A.R. di Catania con ricorso n. 6164/1994, le deliberazioni del Comune n. 25/94, n. 26/94, n. 27/94 e n. 28/94, con cui il Consiglio Municipale aveva adottato il Piano Regolatore Generale, opponendosi ai vari vincoli che lo strumento urbanistico imponeva su una parte delle particelle suddette;
i) con ricorso n. 3633/2003, lo stesso dott. C F aveva successivamente impugnato la determina commissariale n. 37 del 16 luglio 2003, con cui, su istanza dell’odierna ricorrente, il Comune aveva stabilito di localizzare gli interventi della Edilcedro s.r.l. nell’area (Ficarazzi Centro) ove ricadevano le particelle di sua proprietà;
l) il Comune di Aci Castello, previo avviso di avvio del relativo procedimento, con deliberazione consiliare del 9 novembre 2006, ha approvato il programma costruttivo, disponendo la stipula della convenzione e delegando la gestione della procedura espropriativa all’impresa odierna ricorrente;
m) con ricorso per motivi aggiunti il dott. C F ha impugnato tale delibera, nonché la comunicazione di avvio del procedimento;
n) con determina n. 1675 del 15 dicembre 2008, è stato pronunciato l’esproprio anche delle particelle rientranti nell’area di riserva di cui all’art. 17, delegando all’uopo la Edilcedro s.r.l. e disponendosi l’immissione in possesso in favore della stessa;
o) seguiva il rilascio delle concessioni edilizie n. 1592/2009 e n. 1587/2009, che il dott. C F impugnava mediante motivi aggiunti;
p) con ordinanza n. 183/2010, il Tribunale ha disposto la riunione dei procedimenti n. 6164/1994 e n. 3666/2003 e con sentenza n. 2187/2001 ha dichiarato improcedibile il primo dei due ricorsi;
q) con sentenza n. 708/2013, il Tribunale ha accolto il terzo motivo di gravame di cui al ricorso n. 3666/2003, con cui era stata denunciata l’illegittimità della determina n. 37 del 16 luglio 2003 per omesso invio dell’avviso di avvio del procedimento volto alla localizzazione del programma costruttivo, nonché il secondo motivo di gravame, con cui la medesima determina era stata censurata per omessa indicazione dei termini iniziali e finali delle espropriazioni e dei lavori;
r) oltre alla citata determina n. 37 del 16 luglio 2003, sono state annullate, per illegittimità derivata, la deliberazione consiliare n. 65 del 9 novembre 2006 di approvazione del programma costruttivo e la deliberazione relativa alla convenzione per la concessione delle aree, nonché i provvedimenti di esecuzione del procedimento espropriativo nei confronti dell’interessato;
s) il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. 92/15, ha confermato la decisione adottata dal giudice di primo grado;
t) il Comune intimato non provvedeva ad assumere alcuna iniziativa e in data 4 agosto 2015 il dott. C F ha trascritto in suo favore il titolo giurisdizionale;
u) con nota in data 28 aprile 2015, il Comune, riscontrando una richiesta di restituzione dei beni avanzata dal dott. C F, ha osservato che il competente ufficio aveva avviato la procedura al fine di provvedere all’acquisizione dei terreni;
v) con diffida notificata in data 19 ottobre 2015 e rimasta priva di riscontro, l’odierna ricorrente ha chiesto al Comune di procedere con estrema urgenza all’acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001delle aree interessate dalla pronuncia giurisdizionale.

Il contenuto, in diritto, del ricorso può sintetizzarsi come segue: a) il Comune ha l’obbligo di provvedere sull’istanza della ricorrente ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990;
b) l’Amministrazione ha l’obbligo di esercitare la propria scelta in merito all’eventuale acquisizione sanante in omaggio ai principi costituzionali di legalità e buon andamento;
c) la ricorrente è attivamente legittimata alla proposizione dell’azione avverso il silenzio del Comune, in quanto pregiudicata dall’annullamento dell’originario titolo espropriativo;
d) nel caso in questione l’Amministrazione non può che procedere all’acquisizione sanante delle aree di cui si tratta, in ragione del pubblico interesse ad evitare un gravissimo pregiudizio economico conseguente alla restituzione dei terreni ai proprietari.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi