TAR Brescia, sez. II, sentenza 2011-02-10, n. 201100244
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N. 00244/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01006/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2010, proposto da:
G Spa, rappresentata e difesa dall'avv. A D F, con domicilio eletto presso Lucio Facchinetti in Brescia, via Crispi, 3;
contro
Asl 315 - A.S.L. di Vallecamonica-Sebino, rappresentata e difesa dall'avv. V A, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
nei confronti di
Spindial Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti L M, E S e C G, con domicilio eletto presso C G in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 60;
per l'annullamento
- del bando di gara e della lettera di invito a partecipare alla gara indetta dalla ASL di Vallecamonica-Sebino per la fornitura di materiale per dialisi con apparecchiature in service presso gli Ospedali di Esine e di Edolo e presso il distretto di Darfo;
- di tutti gli atti allegati alla medesima lettera di invito ed in particolare del disciplinare di gara;
- dei decreti n. 364/2010 e n. 626/2010 di nomina rispettivamente del seggio di gara e della commissione giudicatrice tecnica;
- di tutte le operazioni di gara di cui ai verbali in data 30 giugno 2010, 16 luglio 2010 e 23 luglio 2010, nonché della relativa graduatoria;
- del decreto n. 700 del 3 agosto 2010, con cui il Direttore ha approvato i verbali di gara e la relativa graduatoria e conseguentemente disposto l’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto per un periodo di sette anni dal 1/11/2010 al 31/10/2017;
- del provvedimento del 13 agosto 2010 con cui il R.U.P. ha negato alla ricorrente l’accesso all’offerta tecnica di Spindial s.p.a.;
- nonché di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 315 - A.S.L. di Vallecamonica-Sebino e di Spindial Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ASL di Vallecamonica-Sebino ha indetto una gara, da esperirsi con procedura ristretta accelerata, per la fornitura di materiale per dialisi con apparecchiature in service presso gli Ospedali di Esine e di Edolo e presso il distretto di Darfo.
Dopo l’ammissione, in esito alla fase della prequalifica, di quindici ditte, solo la G s.p.a.(già affidataria del servizio) e la Spindial s.p.a. hanno presentato un’offerta nel termine assegnato.
Alla conclusione della gara, l’aggiudicazione definitiva, avvenuta mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata disposta nei confronti della Spindial s.p.a. (che ha riportato un punteggio di 99,11, rispetto a quello di 95,68 attribuito alla G s.p.a.).
La G s.p.a., ritenendo illegittimo tale risultato, ha, dapprima regolarmente comunicato l’apposita informativa di cui all’art. 243 bis del d. lgs. 163/06, e, successivamente, notificato il ricorso in esame, affidato alle seguenti doglianze:
1. violazione dell’art. 84, commi 4, 7 e 8 del d. lgs. 163/06, il quale impone che la nomina di commissari esterni avvenga solo a seguito di accertata carenza in organico di adeguate professionalità;
2. violazione del principio di unicità della commissione giudicatrice di cui all’art. 84 del d. lgs. 163/06, in conseguenza della previsione del disciplinare di gara che ha riservato al seggio di gara tutte le operazioni da compiersi in seduta pubblica e quindi anche l’attribuzione del punteggio per le offerte economiche, la quale avrebbe dovuto comunque avvenire a cura della commissione tecnica;
3. violazione della lex specialis della gara ed in particolare del capitolato speciale d’appalto tecnico. Ciò sotto diversi profili:
3.1. i monitors per dialisi peritoneale di cui al n. 7 dell’elenco (punto B.2.2.4. del capitolato), forniti dalla aggiudicataria sarebbero privi di modulo di continuità per il funzionamento in assenza di alimentazione elettrica, né sarebbe compatibile con il capitolato la previsione di un collegamento con dispositivi esterni, che potrebbero creare interferenze elettromagnetiche;
3.2. i monitors per emodialisi ed emodiafiltrazione on line (di cui al medesimo punto del capitolato) dovrebbero essere dotati di requisiti minimi quali, al n. 12 “software per l’acquisizione in automatico e in manuale tramite operatore, degli eventi clinici verificatisi durante il trattamento dialitico” e, n. 13, “sistema di interfacciamento con rete informatica aziendale per gestione dati paziente tramite PC centralizzato”. L’offerta di Spindial, a differenza di quella di G, non sarebbe rispettosa di tali parametri.
Conseguentemente, in ragione di tutto ciò, si sarebbe dovuto escludere l’offerta de qua ;
4. violazione del punto B.2.1. del capitolato speciale tecnico: per l’assistenza e la manutenzione dell’impianto già realizzato dalla ricorrente presso l’ospedale di Edolo, Spindial ha dichiarato di intendere avvalersi del subappalto al produttore, prospettando e spendendo una disponibilità che quest’ultimo non ha mai assicurato. Anche ciò renderebbe l’offerta inammissibile;