TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-05-27, n. 201900800
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Testo completo
Pubblicato il 27/05/2019
N. 00800/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00507/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 507 del 2017, proposto da
NI MM, FA GE, LA BI, MO ND, ND CC, LA AC, PA TI, CA AN, AB AN, EL IN, IE CC, AN CA, RE AR, RT AS, DR CH, NA RI, RL IN, DR RS, NA DA, IO DE NE, AN DEl'UT, AN BI, IC RN, IA AC, AB OV, IA GR, ZI ND, LO RO, AN OR, AN NU, AN AR, RT ER RT, ZI DI, RT EL, IZ UT, IC DI, NN RI LI, BR CI, RT IA, ON OL, AN OM, CO UA, CO AR, ND GL, RI ET VA, NZ NI, RA ZU, IR IA, ND IM, rappresentati e difesi dall'avvocato Bernardo Neto, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale Gramsci n. 7;
contro
Comune di AM EN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato RA Barchielli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Piazza dell’Indipendenza n. 10;
nei confronti
Unica - Società Cooperativa di Abitazione in Liquidazione Coatta Amministrativa, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Falorni, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Pucci n. 4;
per l'annullamento
1) della deliberazione n. 18 del 24 gennaio 2017, pubblicata sul BURT in data 8 febbraio 2017, con la quale il Comune di AM EN ha approvato il Piano di Massima Unitario 4.9b relativo al comparto a destinazione prevalentemente residenziale previsto dal vigente Regolamento Urbanistico e posto in località La Villa – Via Colombina, di cui alla proposta presentata dalla Soc. Coop. Unica in data 21.11.2014 e ha dichiarato come non pertinenti le osservazioni presentate;
2) in ipotesi, per quanto occorrer possa, della deliberazione del Consiglio Comunale di AM EN n. 122 del 27 settembre 2004, con la quale è stato approvato il Piano Strutturale, limitatamente alle previsioni aventi ad oggetto i terreni compresi all'interno del perimetro del PEEP “La Villa” come risultante dalla delibera n. 458 del 24 novembre 1988;
3) in ipotesi, per quanto occorrer possa, della delibera del Consiglio Comunale di AM EN n. 90 del 20 luglio 2005 con la quale è stato approvato il Regolamento Urbanistico, limitatamente alle previsioni aventi ad oggetto i terreni compresi all'interno del perimetro del PEEP “La Villa” come risultante dalla delibera n. 458 del 24 novembre 1988;
4) di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli impugnati in via principale, ancorché allo stato incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di AM EN e di Unica - Società Cooperativa di Abitazione in Liquidazione Coatta Amministrativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono tutti proprietari di alloggi realizzati all’interno del P.E.E.P. “La Villa”, realizzato in AM EN.
Con deliberazione 24 gennaio 2017 n. 18, la Giunta comunale di AM EN approvava il Piano di Massima Unitario 4.9b relativo al comparto a destinazione prevalentemente residenziale previsto dal vigente Regolamento Urbanistico e posto in località La Villa – Via Colombina, di cui alla proposta presentata dalla Soc. Coop. Unica in data 21 novembre 2014, respingendo le osservazioni presentate da alcuni dei proprietari degli immobili realizzati all’interno del P.E.E.P. “La Villa”; in particolare, l’oggetto delle osservazioni (e il tema del contendere del presente contenzioso) riguardava la ricomprensione, all’interno del Piano di Massima Unitario 4.9b, di alcuni terreni (in particolare, le particelle 12, 656, 657, 834, 952, 17, 310 del foglio di mappa n. 10), in precedenza, destinate a verde pubblico dal P.E.E.P. “La Villa”, con conseguente “trasformazione” delle stesse in aree edificabili.
La detta deliberazione era impugnata dai ricorrenti, naturalmente nella sola parte riguardante la ricomprensione delle dette particelle ed unitamente alle deliberazioni di approvazione del Piano Strutturale (delib. C.C. 27 settembre 2004 n. 122) e del Regolamento urbanistico (delib. C.C. 20 luglio 2005 n. 90); a base del ricorso erano poste censure di: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 della legge n. 1150/1942, violazione dell’art. 9 e 11 della legge n. 167 del