TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-03-14, n. 201200497

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-03-14, n. 201200497
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201200497
Data del deposito : 14 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03263/1993 REG.RIC.

N. 00497/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03263/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3263 del 1993, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dall'avv. D C, con domicilio eletto in Salerno, via Velia n. 96, presso lo studio dell’Avv. Suderi;

contro

- Istituto autonomo case popolari di Benevento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
- Commissione provinciale per l’assegnazione di alloggi di ERP di Benevento, in persona del presidente pro tempore,
rappresentati e difesi dall’av. C B, con domicilio eletto presso la Segreteria del

TAR

Salerno;

nei confronti di

- F C, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

1. della graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. nel comune di Apice, redatta ed approvata dalla Commissione provinciale Assegnazione alloggi di Benevento;

2. di tutti gli atti istruttori, dei verbali e della documentazione;

4. di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente, compresa, per quanto occorra, la graduatoria relativa agli indicati alloggi e

Per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere utilmente collocato in graduatoria e, per l’effetto, a vedersi assegnato uno degli alloggi di ERP realizzati nel comune di Apice.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto autonomo delle case popolari di Benevento;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 1976 del 15 dicembre 1993 e visti i relativi adempimenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Gianmario Palliggiano, nessuno presente per le parti;


Considerato che:

- la richiesta di trasferimento alla sede di Napoli risulta inammissibile in quanto formulata oltre il termine perentorio previsto dall’art. 31 L. n. 1034/1971, all’epoca vigente;

- con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, per quanto riguarda la situazione di anti-igienicità (idoneità dell’alloggio) il bando prevede soli due punti;
pertanto i punti richiesti: a) inidoneità abitativa e b) anti-igienicità, vanno ricondotti ad un unico indice di valutazione per il quale il bando riconosce, come chiarito, due punti;
in ogni caso, il ricorrente non occupava più l’alloggio all’epoca del bando, essendosi di fatto trasferito dal Corso Garibaldi a viale della Libertà, n. 52/A;
pertanto, in mancanza delle indicazioni sulla consistenza dell’alloggio effettivamente occupato, la Commissione correttamente non ha considerato l’ulteriore punteggio, in assenza dei requisiti igienici minimi e per sovraffollamento, posto che non erano più sussistenti le condizioni prospettate all’epoca del bando;

- per quanto concerne i rilievi mossi nei confronti dei concorrenti, Santoro Vincenzo, Soricellis Francesco e Leone Giuseppina, come chiarito dagli adempimenti istruttori (nota prot. n. 74 del 24 gennaio 1994 della Commissione assegnazione alloggi), gli stessi risultano collocati nella graduatoria definitiva del bando integrativo con lo stesso punteggio a suo tempo attribuito, in attuazione del bando generale, posto che gli interessati non hanno richiesto l’aggiornamento ed alcun rilievo risulta proposto in merito;
pertanto, il sopravvenire delle condizioni o dei requisiti che incidano sulla loro posizione in graduatoria costituisce il presupposto perché il comune, competente all’assegnazione, attivi i poteri previsti dall’art. 15 d.p.r. n. 1035/1972;

- per quanto concerne i concorrenti A A e P A, costoro risultano regolarmente collocati nella graduatoria definitiva con punti cinque, di cui tre per situazione familiare e due per sovraffollamento, posto che occupano un alloggio in locazione, costruito dal comune con le provvidenze di cui alla legge 219/1981, di mq 45, con due soli vani utili, non adeguato al nucleo familiare;

- per quanto concerne il concorrente F C, lo stesso è collocato nella graduatoria definitiva con punti nove, di cui sei per condizioni abitative e tre per situazione familiare posto che, dagli atti allegati anche in copia alla nota di riposta alla richiesta istruttoria di questo TAR, risulta occupare i locali di una scuola media a titolo precario;
qualora, nel frattempo, abbia fruito del contributo statale per la costruzione di un immobile di sua proprietà, il comune competente all’assegnazione dell’alloggio può anche in questo caso avvalersi dei poteri di cui all’art. 15 d.p.r. 1035/1972.

Per quanto sopra, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese, attesa la natura della controversia ed il tempo trascorso, possono essere integralmente compensate.

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