TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-07-25, n. 201300581
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00581/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2012, proposto da:
S.P.A. Picenambiente, rappresentata e difesa dall'avv. M B T, con domicilio eletto presso Avv. M B T in Ancona, corso Stamira, 29;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. P D B, con domicilio eletto presso. Servizio Legale Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;
Comune di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dagli avv. S T, A C, L I, con domicilio eletto presso Avv. Barbara Andrenacci in Ancona, via Trieste, 47;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall'avv. C C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
Sindaco Comune di Ascoli Piceno Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche - Arpam, Autorita' di Bacino Interregionale del Fiume Tronto, Autorità di Ambito Ottimale del Servizio Idrico Integrato N.5 Marche Sud - Ascoli - A.A.T.O. N.5, Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – Asur, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-del Decreto n. 100 del 23/11/2011 (comunicato il 04/05/2011 - unitamente all'allegato documento istruttorio, con il quale il Dirigente della "Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali" della Regione Marche ha respinto la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale
-dei verbali della Conferenza di Servizi del 17.9.2008 e 23.10.2008.
- della Comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990, prot. n. 0131444 del 6.2.2009, con la quale il Dirigente della "Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali" della Regione Marche ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di A.I.A. presentata dalla Ditta ricorrente;
-della nota del Commissario Straordinario del Comune di Ascoli Piceno del 5.5.5009.
- della nota del 28.5.2009, con la quale il Dirigente della "Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali" ha comunicato il trasferimento alla conferenza unificata ex art. 14 quater c.3 legge 241/90.
-della nota del 19.10.2010, con la quale il Dirigente della "Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali" ha comunicato la trasmissione della documentazione al Consiglio dei Ministri.
-della Comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990, del 6.5.2011, con la quale il Dirigente della "Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali" della Regione Marche ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di A.I.A. presentata dalla Ditta ricorrente;
-l’allegata delibera del Consiglio di Ministri del 22.12.2010.
-dell’art. 12 c.6 lett.d delle NTA del piano R.S. della Provincia di Ascoli Piceno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Comune di Ascoli Piceno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Provincia di Ascoli Piceno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota datata 30.11.2005, Picenambiente SpA ha chiesto il rilascio dell’Autorizzazione integrata Ambientale e della relativa Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione del progetto di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in località Alto Bretta, nel Comune di Ascoli Piceno.
Con nota della Regione Marche 3.2.2006, venivano avviati i relativi procedimenti ai sensi dell’art. 12 del d.lgs 387/3003. Ai sensi dell'art. 5, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006, il procedimento di AlA stato sospeso, in attesa della conclusione del procedimento di VIA.
Con decreto dirigenziale del 29.1.2008 il procedimento di VIA si concludeva positivamente, con prescrizioni.
In data 29.1.2008 e 11.9.2008 veniva convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art, 5 c.10 e 11 d.lgs 59/2005, per la concessione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
La Regione Marche esprimeva parere positivo, mentre il comune di Ascoli Piceno e la Provincia di Ascoli Piceno esprimevano parere negativo. In particolare la Provincia esprimeva parere negativo per contraddittorietà con il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Speciali, per le disposizioni di cui all’art. 12 c. 6 delle NTA.
A fronte del dissenso espresso dalle citate amministrazioni, l’Amministrazione procedente rimetteva la questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater della legge 241/90.
Il Consiglio dei Ministri riteneva di condividere il parere delle Amministrazioni dissenzienti con delibera del 22.12.2010, per cui in data 6/11.5.2011 veniva notificato alla ricorrente preavviso di rigetto.
Con il provvedimento n. 100 del 23.11.2011 veniva quindi deciso il rigetto dell’istanza.
Con ricorso depositato in data 26.1.2012 la ricorrente ha impugnato i dinieghi.
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 ter e 14 quater l. 241/90 e s.m.i., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 lett. 1), 4, 5 c.11 e 14 del d.l.g.s. 59/2005, dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., del principio di leale collaborazione, violazione del principio del giusto procedimento e del principio di non aggravamento incompetenza, incongruità della motivazione ,violazione e falsa applicazione degli artt. 20 c. 7 D.P.R. 380/2001 e 107 d.Lgs. 267/2000, dell’art. 208 c. 6 D.Lgs. 152/2006 e 14 ter co. 6 L. 241/90, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione dei principi di corretto esercizio del potere di discrezionalità tecnica.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 quater commi 1 e 3 l. 241/90 e s.m.i., anche in relazione all'art. 5 co. 11 del D.Lgs. 59/2005, per incompetenza, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità, violazione dei principi di correttezza ed imparzialità, sviamento di potere.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione sotto ulteriori aspetti dell'art. 14 quater L. 241/90 e s.m.i., l’erroneità dei presupposti, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione dei principi in materia di esercizio della discrezionalità, la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 L. 241/90 e s.m.i.
Si sono costituiti la Regione Marche, il Comune di Ascoli Piceno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Provincia di Ascoli Piceno
Alla pubblica udienza del 13.12.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione, dedotta dal Comune di Ascoli Piceno, di irricevibilità del ricorso con riguardo ai pareri resi dal Comune, dato che tali pareri non hanno provocato alcun arresto procedimentale, avendo, al contrario come effetto la devoluzione della questione ai sensi dell’art. 14 quater legge 241/90 e un successivo provvedimento negativo della Regione.
1.1 Nel merito, il ricorso è infondato.
1.2 La ricorrente presentava istanza in data 30.11.2005 per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 59/2005 e contestuale istanza per l’avvio del procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA) a norma dell’articolo della L.R. 7/2004. Dopo la conclusione positiva del procedimento di VIA, con decreto dirigenziale 29.1.2008 n. 20, il procedimento veniva ripreso in data 25.7.2008, con la successiva indizione della conferenza di servizi per il procedimento di AIA. Esprimevano il proprio dissenso alla realizzazione della discarica la Provincia e il Comune di Ascoli Piceno.
Ritenendo applicabile il disposto dell’articolo 14 quater comma 3 della legge 241/90, come modificata dall’articolo 49 del Dl 78/2010, la Regione Marche rimetteva la questione prima alla Conferenza Stato Regioni e, successivamente all’entrata in vigore del DL 78/2010, al Consiglio dei Ministri.
1.3 Il Consiglio dei Ministri, con provvedimento del 22.12.2010, condivideva, facendole proprie, le motivazioni espresse dalle amministrazioni dissenzienti e statuiva che, sulla base delle osservazioni fornite e che integralmente recepiva, non sussisteva la possibilità di procedere alla realizzazione della discarica. Dopo il rituale preavviso di rigetto ex articolo 10 bis legge 241/90, era adottato il provvedimento impugnato.
2 Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il provvedimento di rigetto si basa su una illegittima ed erronea valutazione delle risultanze della conferenza di servizi. Ciò in quanto il dissenso prestato dal Comune di Ascoli Piceno e dalla provincia di Ascoli Piceno risulterebbe contrario ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e del principio di leale collaborazione. Inoltre, nel caso in esame, l’amministrazione procedente avrebbe abdicato al suo ruolo di guida e di esercizio autonomo del potere provvedimentale previsti dall’articolo 14 ter comma 6 bis, basando i propri provvedimenti su pareri che non potevano considerarsi ammissibili. Di fatto, la Regione sarebbe ritornata su questioni già trattate in sede di VIA, e oggetto del decreto del dirigente P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali della 29.1.2008, il quale aveva dato parere positivo alla VIA. La Regione Marche avrebbe quindi finito per contraddirsi con un suo stesso provvedimento, ritornando su decisioni già prese. Gli stessi pareri negativi sarebbero stati sostanzialmente identici a quelli espressi in sede di VIA, e in particolare, quello del Comune di Ascoli Piceno sarebbe afflitto da gravi illegittimità. Inoltre, il parere sarebbe stato espresso da soggetto incompetente, in relazione alla conferenza di servizi del 23.12.2007.
Stessa sorte per il parere della Provincia di Ascoli Piceno, in quanto la contrarietà agli strumenti programmatori (nel caso in esame, la non conformità al piano provinciale dei rifiuti urbani di cui alla delibera 208/2002, nonché al piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla delibera 19.5.2005 n. 76) sarebbe già stata valutata in sede di VIA, oltre ad essere infondata nel merito. Inoltre vi sarebbe disparità di trattamento tenendo conto che l’autorizzazione è stata rilasciata per strutture simili senza che si sia richiesto il consenso del Comune interessato.