TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-09-05, n. 201910758

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-09-05, n. 201910758
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201910758
Data del deposito : 5 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2019

N. 10758/2019 REG.PROV.COLL.

N. 12043/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12043 del 2006, proposto da
Soc Eni S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Barberini,12;

contro

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dello Sviluppo Economico,
Ministero della Salute,
Ministero dei Trasporti,
Ministero delle Infrastrutture,
Ministero dell'Interno,
Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici Sassari e Nuoro,
Prefettura di Sassari,
Agenzia del Demanio,
Capitaneria di Porto Compartimento Marittimo Porto Torres,
Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT),
ENEA, ICRAM -Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare,
ISPESL-Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro,
Istituto Superiore di Sanità,
Regione Autonoma della Sardegna,
Provincia di Sassari,
Comune di Sassari,
Comune di Porto Torres,
Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Sardegna,
Azienda Usl n. 1 di Sassari,
Consorzio Area di Sviluppo Industriale - ASI Cagliari,
Consorzio Aree Sviluppo Industriale Sassari Porto Torres Alghero

nei confronti

Esso Italiana S.r.l.,
Asol Italy S.p.A,
Syndial S.p.A

per l'annullamento

del verbale e delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi in data 30/08/06 relativi al Sito di interesse nazionale di Porto Torres


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2019 la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la ENI s.p.a. ha chiesto al Tribunale di annullare il verbale e le determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi decisoria convocata presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 30.08.2006 ai sensi dell’art. 14 della l.n. 241/1990, relativa al Sito di interesse nazionale di Porto Torres, la lettera del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 28.09.2006 di trasmissione del suddetto verbale, i provvedimenti con cui le citate determinazioni erano state recepite dall’Amministrazione procedente ed ogni atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale.

A sostegno della sua domanda la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 come sostituito dagli artt. 239 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, del D.M. n. 471/1999 e, in particolare, dell’art. 15 comma 4 bis come introdotto dal D.M. 2.05.2005 n. 127, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006, in particolare dell’art. 252 comma 8 e della legge n. 241/1990, in particolare dell’art. 14 ter, comma 6 bis come aggiunto dalla l.n. 15/2005;
2) violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare degli artt. 239 e ss, 264 e 265, eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e del D.M. 25.10.1999 n. 471 e degli artt. 239 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e del D.M. 25.10.1999 n. 471, degli artt. 239 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, del

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