TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-15, n. 202301888
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 15/06/2023
N. 01888/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RA AR e NA FI Bosco, rappresentate e difese dall'avvocato Gianluca Rossitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in IA, corso delle Province 203;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
CE SP, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria Di Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
-della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, n. 749 del 09.07.2020 di “modifica parziale della deliberazione n. 577 del 14/06/2020 avente per oggetto: approvazione atti dell'avviso di selezione riservato al personale interno per la copertura di n. 5 posti di collaboratore amministrativo – Categoria D (art. 22 comma 15 del d. lgs. n. 75/2017);
- di ogni altro atto o provvedimento, precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa la nota prot. n. 4626/GRU del 20 ottobre 2020, con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha rigettato la richiesta, avanzata dalle ricorrenti in data 21 settembre 2020, di revoca in autotutela della deliberazione n. 749 del 9/7/2020 citata.
quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati il 11/3/2021:
-della nota prot. n. 215/GRU del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto “procedure selettive riservate ex art. 22, comma 15, del d. lgs. n. 75/2017. Decadenza dalla graduatoria”;
-del parere numero 83302 reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per i Concorsi e il Reclutamento in data 30/12/2020, trasmesso con la predetta nota;
-della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, n. 123 del 28/1/2021 avente ad oggetto “Avviso di selezione riservato al personale interno per la copertura di numero 5 posti di collaboratore amministrativo - categoria D, indetto con deliberazione n.93 del 29.01.2020 (art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75 del 2017). Presa d'atto del parere reso dalla Funzione Pubblica. Adempimenti conseguenziali”;
quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato il 19/3/2021:
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, numero 354 dell'11.03.2021 avente ad oggetto “Deliberazione n. 123 del 28-01-2021. Avviso di selezione riservato al personale interno per la copertura di n. 5 posti di collaboratore amministrativo - ctg. D, indetto con deliberazione n. 93 del 29/01/2020 (art. 22 comma 15 del d.lgs. n. 75/2017).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, di CE SP e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le ricorrenti esponevano di aver preso parte alla selezione in epigrafe indicata, collocandosi, all’esito della stessa, rispettivamente al quarto e quinto posto della graduatoria finale.
Pur essendo già avvenuta la sottoscrizione del contratto di lavoro in data 15 giugno 2020, l’Azienda, in relazione ad una problematica sollevata dall’odierno controinteressato - il quale aveva proposto un altro distinto ricorso innanzi a questo Tribunale – con cui aveva chiesto l’annullamento della delibera di approvazione della graduatoria finale, aveva sottoposto uno specifico quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica.
In particolare, con tale quesito era stato chiesto di chiarire se, nell’ambito delle procedure di cui all’art. 22, comma 15 del d. lgs. n. 75 del 2017, la progressione verticale dovesse ritenersi limitata in via esclusiva al passaggio dall’area di inquadramento contrattuale a quella immediatamente superiore o se potesse ammettersi il passaggio ad altre categorie superiori in ragione della comprovata esperienza professionale maturata.
In attesa della risposta a tale quesito, con l’impugnata deliberazione n. 749 del 9 luglio 2020 l’Azienda aveva sospeso gli effetti della graduatoria finale relativamente alla nomina delle odierne ricorrenti.
Nei motivi di gravame avverso tale provvedimento soprassessorio le ricorrenti evidenziavano, anzitutto, la violazione del disposto dell’art. 21- quater , secondo comma, della legge n. 241/1990, secondo cui la sospensione del provvedimento amministrativo può essere disposta solo per il tempo strettamente necessario e per gravi ragioni, elementi assenti, a loro parere, nel caso di specie, considerata tanto la fissazione della scadenza al momento, del tutto incerto, dell’espressione del parere da parte del Dipartimento della Funzione, quanto, soprattutto, della possibilità di risolvere la predetta questione interpretativa a prescindere dal predetto parere, alla luce del tenore letterale e della ratio della disposizione.
Inoltre evidenziavano, in un distinto motivo di ricorso, come il mancato invio della prescritta comunicazione di avvio del procedimento, non giustificato neanche da particolari esigenze di celerità, avrebbe loro impedito di presentare le proprie osservazioni in ordine alla corretta interpretazione della menzionata disposizione del d.lgs. n.75 del 2017.
Per tali ragioni chiedevano l’annullamento degli atti impugnati.
Il controinteressato si costituiva in giudizio ed esponeva che, nelle more, con delibera n. 123 emessa in data 28 gennaio 2021, l’Amministrazione convenuta - preso atto del parere n. 83302 nel frattempo espresso, in data 30 dicembre 2020, dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale avrebbe chiarito l’impossibilità di una progressione doppia per saltum - aveva dichiarato la decadenza dalla graduatoria per le candidate collocate al terzo, quarto e quinto posto e, dunque, anche per le ricorrenti.
Affermava, comunque, l’infondatezza del ricorso avversario, evidenziando, in termini generali, come la regola generale di reclutamento nel pubblico impiego sarebbe coincisa con il concorso pubblico, dovendosi, quindi, ritenere eccezionali e di stretta interpretazione le progressioni verticali affidate al meccanismo della “riserva” per gli interni.
Nel merito, inoltre, anche l’art. 13 del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente Comparto Sanità avrebbe previsto esclusivamente passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore, sicché, considerata, soprattutto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 477/1995, la cosiddetta progressione verticale per saltum avrebbe dovuto considerarsi inammissibile; di contro, il mero possesso dei requisiti per accedere dall’esterno avrebbe consentito esclusivamente la partecipazione al concorso pubblico, come chiaramente affermato nel richiamato parere del Dipartimento della Funzione pubblica.
Nel primo ricorso per motivi aggiunti, presentato avverso il provvedimento di presa d’atto del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, le ricorrenti ribadivano le censure già formulate in seno al ricorso introduttivo, precisando, altresì, che non vi sarebbero stati i presupposti per dichiarare la loro decadenza dell’impiego, non essendovi stata, da parte loro, la falsa attestazione del possesso dei requisiti di cui all’avviso di selezione, e non essendo emersa, dopo l’approvazione della graduatoria, l’assenza di una delle condizioni per l’accesso alla procedura.
Evidenziavano, inoltre, come l’esercizio dell’autotutela da parte dell’Amministrazione sarebbe avvenuto in difformità a quanto previsto dall’art. 21- nonies