TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-12-05, n. 202300875

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-12-05, n. 202300875
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300875
Data del deposito : 5 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2023

N. 00875/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00150/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2023, proposto da
-O-, rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia :

- dell'informazione interdittiva antimafia prot. 27053 del 6.3.2023 emessa dal Prefetto di Reggio Calabria nei confronti della ditta ricorrente ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.lgs. n. 159/2011, notificata via PEC il 06.03.2023;

- nonché degli atti presupposti e connessi, e in particolare, se e in quanto lesivi:

- della comunicazione della Prefettura di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 92 comma 2 bis D.lgs. 159/2011 prot. n. 17945 del 10.2.2022 di avvio del procedimento e preavviso di interdittiva, ai fini del contraddittorio nel procedimento per interdittiva antimafia;

- del verbale prot. 119039 del 14.10.2022 dell'audizione della sig.ra -O- nell'ambito del procedimento;

- delle note informative - n. 0166856/1-4 “P” del 06.02.2017 del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria; - n. 2142/Q2.2/II/AC/MP/2021 del 15.06.2021 del Commissariato di Polizia di Siderno; - n. Cat. Q2.2. /21/C.A.-98639 del 29.11.2021 della Questura di Reggio Calabria; - n. Cat. Q2.2/22/C.A.–88732 del 14.09.2022 della Questura di Reggio Calabria; -n. 1013/Q2.2/II/AC/MP/2022 del 13.10.2022 del Commissariato di Polizia di Siderno, citate nel provvedimento e non conosciute dall'interessata, con riserva di motivi aggiunti;

- dei verbali delle riunioni Gruppo Interforze Antimafia di cui all'art. 5 del D.M.I. 14.3.2013 del 13.12.2021, 15.09.2022 e 14.12.2022, nell'ambito dei quali sarebbero stati esaminati gli esiti delle attività istruttorie relative all'impresa individuale “-O-” con proposta di emissione di interdittiva per ritenuto attuale rischio infiltrativo non occasionale, citati nel provvedimento e non conosciuti dall'interessata, con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 17.03.2023 e depositato in pari data, la sig.ra -O- ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, l’interdittiva antimafia meglio indicata in epigrafe, emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 06.03.2023 nei confronti dell’omonima impresa individuale, di cui la medesima è titolare.

2. Espone la ricorrente:

- di esercitare, sin dal 1993, nel comune di Siderno, l’attività di agenzia di assicurazioni, in qualità di monomandataria di altre compagnie assicurative aventi sede legale nel nord Italia;

- di operare, sotto autonoma denominazione, nell’ambito dell’intermediazione assicurativa e servizi correlati, promuovendo i relativi prodotti nei rami auto, non auto e vita trattati dalla compagnia assicurativa mandante “-O-”;

- di essere iscritta all’Albo nazionale degli Agenti Assicurativi– previo nullaosta rilasciato dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 17.04.1993- sostituito, all’esito dell’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni, dal R.U.I. – Registro Unico degli Intermediari Assicurativi – Sez. A Agenti;

- di avvalersi della collaborazione, in qualità di procuratore, del fratello -O-, anch’egli iscritto regolarmente al RUI dal 16.04.2007.

3. Gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa, sottoposti al contraddittorio della destinataria ai sensi dell’art. 92 comma 2 bis D.lgs. n. 159/2011, attengono all’inquadramento dell’odierna ricorrente e del fratello in un controindicato contesto familiare in cui rientrerebbero “ soggetti con significativi pregiudizi penali, connessi anche a vicende legate alla criminalità organizzata, nonché appartenenti ad una consorteria criminale operante sul territorio ”, individuati nelle figure del padre (-O-) e dei tre fratelli di costui condannati o comunque annoveranti pregiudizi per reati di associazione di stampo mafioso.

La Prefettura ha inoltre valorizzato il compromesso contesto socio-economico sidernese in cui opera l’agenzia di assicurazioni della ricorrente, contrassegnato dalla presenza pervasiva della cosca di ‘ndrangheta dei -O-, notoriamente al centro delle più importanti operazioni condotte contro la criminalità organizzata e la circostanza che la certificazione antimafia provenisse dal Comune di Siderno, già sciolto per mafia ex art. 143 TUEL.

4. In sede di contraddittorio procedimentale, la ricorrente ha lamentato l’erroneità dei presupposti fattuali dell’azione amministrativa e, in particolare: a) l’assenza di qualsivoglia rapporto con gli zii controindicati; b) le precarie condizioni di salute in cui versava il padre (che sarebbe morto da lì a breve) e c) le caratteristiche dell’attività esercitata nel campo assicurativo che la renderebbero immune rispetto a potenziali condizionamenti esterni di qualsivoglia natura. Subordinatamente al rilascio di un’informazione antimafia di tipo liberatorio, l’odierna ricorrente chiedeva l’ammissione alle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis , D.lgs. n. 159/2011.

5. Ciò nondimeno, la Prefettura di Reggio Calabria, confermando il quadro indiziario di partenza, adottava in data 06.03.2023, l’informazione interdittiva avverso la quale la ricorrente è insorta, deducendo le seguenti censure:

5.1. Illegittimità per violazione dell’art. 83 del D.LGS. 159/2011, per insussistenza di presupposti per l’avvio del procedimento nei confronti dell’interessata – inesistenza di rapporti diretti con la p.a. – mancata considerazione del ruolo di mera agenzia – irriferibilità all’agenzia assicurativa della qualifica di “contraente pubblico” – inesistenza di rapporto di assicurazione diretto tra agenzia di assicurazione e Comuni– eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto e difetto assoluto di motivazione.

Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato eccederebbe l’ambito soggettivo di applicazione della documentazione antimafia, così come definito ai sensi dell’art. 83 D.lgs. n. 159/2011.

La ditta in questione non sarebbe qualificabile come diretta “contraente” degli enti pubblici assicurati (n. 5 Comuni in tutto), espletando esclusivamente un’attività, fattuale ed accessoria, “ di assistenza e supporto nella conclusione delle polizze ”. L’agenzia non rivestirebbe alcuna posizione contrattuale rispetto alla Pubblica Amministrazione; l’accertamento antimafia avrebbe dovuto, diversamente ed eventualmente, coinvolgere la Compagnia assicurativa mandante, titolare delle polizze e del conto corrente in cui confluiscono i pagamenti dei premi.

5.2. Illegittimità per violazione degli artt. 92 e 92, comma 2 bis del D.LGS. 159/2011 – Violazione dei termini del procedimento per l’emanazione del provvedimento finale – Violazione dei termini di conclusione della fase di contraddittorio – Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento interdittivo emesso il 06.03.2023, quando ormai sarebbe abbondantemente decorso il termine di 45 giorni dalla conclusione della fase del contraddittorio, risalente al 14.10.2022, previsto dall’art. 92, comma 2, D.lgs. n. 159/2011.

In aggiunta, la Prefettura non avrebbe neppure osservato il termine previsto dall’art. 92, comma 2 bis , D.lgs. n. 159/2011, di 60 giorni dalla data di avvio del procedimento fino alla sua conclusione.

5.3. Illegittimità per violazione degli artt. 92 e 92, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011 sotto diverso profilo, per mancata corrispondenza tra elementi indicati nell’avvio del procedimento e elementi posti a base dell’interdittiva–Violazione del giusto procedimento–Violazione del diritto di partecipazione al procedimento–Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione .

La comunicazione di avvio del procedimento del 10.02.2022 non conterrebbe la precisa

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