TAR Salerno, sez. I, sentenza 2009-09-24, n. 200905060

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2009-09-24, n. 200905060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 200905060
Data del deposito : 24 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02237/1991 REG.RIC.

N. 05060/2009 REG.SEN.

N. 02237/1991 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2237 del 1991, proposto da:
D V M, rappresentato e difeso dall'avv. D V, con domicilio eletto presso Avv. D V in Salerno, via D. Scaramella N. 15/Bis;

contro

Ministeri della Giustizia, dello Sviluppo e dell'Economia e Corte di Appello di Salerno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui sono per legge domiciliati in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;

per l'annullamento

del decreto del Presidente della Corte d’Appello di Salerno di inquadramento, ai sensi dell'art. 4, n. 312 del 1980, nella VII qualifica funzionale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Ministeri della Giustizia, dello Sviluppo e dell'Economia e della Corte di Appello di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/04/2009 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con il ricorso in esame, la parte ricorrente, ufficiale giudiziario, ha impugnato il decreto del Presidente della Corte d’Appello di Salerno di inquadramento ai sensi dell'art. 4, n. 312 del 1980, nella VII qualifica funzionale, profilo professionale di collaboratore amministrativo con decorrenza 1 gennaio 1978 ai fini giuridici e dall’1 luglio 1978 ai fini economici.

Assumendo il mancato riconoscimento di tutta l’anzianità pregressa, ha dedotto l’illegittimità del suddetto decreto, prospettando le seguenti censure:

- violazione degli artt. 1, 3, 4, 24, 25 e 38 della L. n. 312/1980, degli artt. 2 e 38 del D.P.R. n. 810/81 e dei D.P.R. n. 810/81, 344/83,266/87,494/87, violazione della delibera 28 settembre 1988 della Commissione paritetica, del principio della gerarchia delle fonti, degli artt. 3,4,36 e 97 Cost. ed eccesso di potere per travisamento, sviamento, difetto di motivazione, di istruttoria e dei presupposti.

- violazione del principio di divieto della reformatio in pejus.

Si sono costituiti in giudizio le resistenti Amministrazioni, deducendo l'infondatezza del gravame.

La causa è passata in decisione all'odierna udienza pubblica.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Al riguardo rileva che, con l’entrata in vigore della L. 11 luglio 1980, n. 312, si era inizialmente dubitato dell'applicabilità di tale normativa alla categoria degli ufficiali giudiziali, in quanto la stessa non disciplinava specificamente il personale degli UNEP. Successivamente, sul rilievo che per tutti gli impiegati pubblici si dovesse procedere all'inquadramento ai sensi dell’art. 4 della L. n. 312 del 1980, valutando nel merito le attribuzioni previste per le singole qualifiche da tutte le disposizioni rinvenibili nell'ordinamento e comparando i contenuti professionali di tali qualifiche con i profili professionali, onde individuare le relative corrispondenze, l'apposita commissione paritetica (con delibera in data 28 settembre 1988, trasfusa nel D.M. 22 dicembre 1988) ha stabilito la corrispondenza tra le attribuzioni delle qualifiche rivestite in base al precedente ordinamento e quelle dei profili professionali identificati dal D.P.R. n. 1219 del 1984, determinando la corrispondenza tra la qualifica di ufficiale giudiziario ed il profilo di collaboratore amministrativo della 7^ qualifica funzionale (poi 8° qualifica funzionale con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 44/1990);
tra la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario ed il profilo di assistente amministrativo -6^ qualifica funzionale ed infine tra la qualifica di coadiutore e quella di operatore amministrativo -5^ qualifica funzionale. (in senso conforme Cassazione civile , sez. lav., 14 giugno 2006 n. 13718).

Orbene, l’art. 4 della suddetta L. n. 312/80, concernente il primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978, ha previsto l’inquadramento del suddetto personale nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978.

Tale inquadramento ha carattere ordinario, in quanto le mansioni espletate in relazione alla qualifica funzionale posseduta nel precedente ordinamento sono incluse – secondo la declaratoria delle mansioni- nei vari profili professionali delle nuove qualifiche con una valutazione di corrispondenza tra pregresse e nuove qualifiche. (cfr. ex plurimis Cons. St. sez. IV, 21 novembre 2003, n. 7530).

L’ art. 4 comma 9 della suddetta L. n. 312, nel disporre che i dipendenti che abbiano svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della Commissione prevista dal successivo art. 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate, è stato, per giurisprudenza costante (ex multis, C. Stato, sez. IV, 27/04/1999, n.715), interpretato come una forma di reinquadramento orizzontale - ovvero spostamento da un profilo all' altro nell' ambito della medesima qualifica - e non già verticale, cioè passaggi in qualifica superiore, disciplinati invece dal successivo comma 10, peraltro abrogato dall' art. 74 D.L. vo 3 febbraio 1993 n. 29.

D’altronde la circostanza che il comma 10 dell' art. 4 L. 11 luglio 1980 n. 312, concernente l’inquadramento nella qualifica superiore sulla sola base della diversità del profilo professionale attribuibile alle mansioni svolte, sia stato poi abrogato dall' art. 74 D.L. vo 3 febbraio 1993 n. 29, dimostra la volontà del Legislatore di abbandonare il sistema di inquadramento in base alle mansioni, una volta rimessa alla disciplina collettiva la posizione dei dipendenti delle Amministrazioni.

Chiarito tale profilo, si può ora passare alla disamina dell’art. 2 del D.P.R. n. 310/81, di cui la parte ricorrente deduce la violazione, assumendo che il trattamento retributivo non sarebbe stato determinato con la valutazione dell’intero servizio di ruolo e non di ruolo prestato fino al 31 gennaio 1981 e quindi dell’intera anzianità pregressa.

Non è configurabile la dedotta violazione del suddetto art. 2 del D.P.R. n. 310/81: infatti -come si evince dal tenore letterale dell’impugnato decreto- l’Amministrazione ha tenuto conto della pregressa attività del ricorrente nei limiti sanciti dal suddetto art. 2 del D.P.R. n. 310/81, che non prevedeva un’unica fattispecie di riconoscimento dell’intera anzianità pregressa, ma differenziava l’entità di tale riconoscimento in riferimento al pregresso livello retributivo (lettere a e b ), al servizio di ruolo prestato in carriera o categoria diverse da quella di appartenenza (lettera c ) al servizio non di ruolo prestato (lettera d ).

Né può trovare accoglimento la seconda censura in ordine alla violazione del principio, che sancisce il divieto della reformatio in pejus.

Al riguardo, in aggiunta alle precedenti considerazioni di cui al primo motivo, si rileva che la parte ricorrente –come si evince dall’impugnato decreto- non ha subito alcuna decurtazione retributiva, ma è stato destinatario di aumenti retributivi in considerazione del suo servizio pregresso.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese ed onorari del giudizio.

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