TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-03-19, n. 202400314
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/03/2024
N. 00314/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01059/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2023, proposto da
Innovations S.r.l., Sollazzini S.r.l., G R, F B, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9858634225, rappresentati e difesi dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, Comune di Castelfiorentino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati F F, F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Firenze, via de' Pucci, n. 4;
nei confronti
Polistrade Costruzioni Generali S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Narese, Fiore Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Firenze, via dell'Oriuolo, n. 20;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n.520 del 31 luglio 2023 con la quale la Responsabile dell''Autorità di Gara ha approvato il verbale delle sedute della commissione giudicatrice del 17.07.23 e 18.07.23 ed ha aggiudicato in via non efficace l''appalto integrato di Progettazione definitiva-esecutiva e Lavori di recupero e riqualificazione funzionale dell''edificio paraboloide ubicato nell''area ex-Montecatini nel Comune di Castelfiorentino -PNRR M5C2I2.1 CUP C33D21003290001 CIG 9858634225- al concorrente Polistrade Costruzioni Generali s.p.a. nonché dell''atto presupposto endoprocedimentale costituito dalla missiva prot.n.14175 del 28.07.2023 con la quale il RUP -nonostante la richiesta della Responsabile dell''Autorità di gara di verificare la congruità del costo della manodopera ex art.97, comma 5 lettera d, del D.Lgs.n.50/2016 e comunque la serietà, congruità, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse- ha ritenuto la congruità del costo della manodopera dichiarata dall''impresa Polistrade Costruzioni Generali s.p.a., la generale attendibilità dell''offerta e quindi l''assenza di motivi ostativi all''aggiudicazione dell''appalto nonché di tutti gli altri atti, note e avvisi, presupposti, conseguenti o connessi alla predetta Determina di aggiudicazione ancorché non conosciuti nei contenuti, nonché dei preordinati e/o connessi comportamenti, operazioni, valutazioni e verifiche compiute da ogni altro Organo, nonché per la declaratoria di inefficacia delle convenzioni/contratti eventualmente medio tempore ovvero già stipulati/conclusi con il sopra indicato aggiudicatario dell''appalto, con riapertura della procedura di gara e provvedimenti conseguenti; eventualmente ed in denegata ipotesi al risarcimento del danno eventualmente subito dai ricorrenti a causa dell''eventuale stipula ed esecuzione del contratto nelle more del processo tra la Stazione Appaltante e l''attuale aggiudicatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e del Comune di Castelfiorentino e di Polistrade Costruzioni Generali S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe la ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n.520 del 31 luglio 2023 con la quale la responsabile dell’Autorità di gara ha approvato il verbale delle sedute della commissione giudicatrice del 17.07.2023 e 18.07.2023 ed ha aggiudicato in via non efficace l'appalto integrato di progettazione definitiva-esecutiva e lavori di recupero e riqualificazione funzionale dell'edificio paraboloide ubicato nell'area ex-Montecatini nel Comune di Castelfiorentino -PNRR M5C2I2.1 CUP C33D21003290001 CIG 9858634225- al concorrente Polistrade Costruzioni Generali s.p.a. nonché l'atto presupposto endoprocedimentale costituito dalla missiva prot.n.14175 del 28.07.2023 con la quale il RUP ha ritenuto la congruità del costo della manodopera dichiarata dall'impresa Polistrade Costruzioni Generali s.p.a., la generale attendibilità dell'offerta e quindi l’assenza di motivi ostativi all’aggiudicazione dell'appalto, nonché tutti gli altri atti, note e avvisi, presupposti, conseguenti o connessi alla predetta determina di aggiudicazione.
La ricorrente ha chiesto altresì la declaratoria di inefficacia delle convenzioni/contratti eventualmente medio tempore già stipulati/conclusi con l’aggiudicatario dell'appalto, con riapertura della procedura di gara e provvedimenti conseguenti.
Infine, eventualmente ed in denegata ipotesi, la ricorrente, nell’epigrafe del ricorso, ha chiesto altresì il risarcimento del danno eventualmente subito a causa dell'eventuale stipula ed esecuzione del contratto nelle more del processo tra la stazione appaltante e l'attuale aggiudicatario.
Si sono costituiti in giudizio l’Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, il Comune di Castelfiorentino e la Polistrade Costruzioni Generali S.p.a.
Con ordinanza n. 474 del 27 ottobre 2023 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che non sussistessero, prima facie , elementi di fondatezza, tenuto conto del contenuto del ricorso, della facoltatività della compilazione dell’allegato C3, dell’istruttoria condotta dal RUP sulla congruità del costo della manodopera e dei chiarimenti forniti dalla controinteressata circa le particolari modalità esecutive dei lavori oggetto dell’appalto proposte e della percentuale di ribasso offerta dalla controinteressata sull’importo posto a base di gara e tenuto conto altresì, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi in gioco, che trattandosi di appalto PNRR, trovava applicazione la normativa speciale di cui al d.l. n. 77 del 2021, conv. in l. n. 108 del 2022 e, segnatamente l’art. 48, e di cui al d.l. n. 68 del 2022, conv. in l. n. 108 del 2022 e, segnatamente, l’art. 12- bis , con tutte le conseguenze in termini di elementi da valutare in fase cautelare.
All’udienza del 22 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In primis , il Collegio non può non evidenziare, come già sottolineato in sede cautelare, che trattasi di appalto PNRR.
Invero, l’Unione dei comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, nella memoria del 19 ottobre 2023 ha precisato che il Comune di Castelfiorentino era proprietario del complesso immobiliare denominato ex stabilimento Montecatini, comprensivo tra l’altro dell’edificio paraboloide, sottoposto a vincolo di interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 e che per tale edificio, attualmente inutilizzato ed in precario stato di conservazione, il Comune aveva previsto un intervento di recupero, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche. L’unione ha chiarito che per realizzare tale intervento, l’Amministrazione aveva richiesto un contributo statale che – come riferisce, nelle premesse, la delibera della Giunta Comunale n. 27 del 23.3.2022 – era concesso con il decreto interministeriale in data 30.12.2021, per un importo di euro 5.000.000,00, nell’ambito del PNRR e che la richiamata delibera n. 27 del 2022 prendeva atto dell’avvenuta assegnazione del contributo e del suo inserimento nel PNRR, approvava l’atto d’obbligo e dava mandato al Sindaco di sottoscriverlo ed inviarlo al Ministero dell’Interno.
Ebbene, nelle premesse della deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 23 marzo 2022, in effetti si legge: “ il Comune di Castelfiorentino è proprietario dell’area denominata ex stabilimento Montecatini…e degli edifici presenti sull’area, tra i quali l’edificio denominato “paraboloide”…che per il medesimo edificio è previsto un intervento di recupero inserito nel programma triennale delle opere pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 22/12/2021, intervento previsto nell’annualità 2023, codice CUI 00441780483202100012, codice CUP: C33D21003290001; che al fine di reperire le risorse necessarie al recupero dell’edificio, in data 28/05/2021 tramite il sistema BDAP-MOP è stato richiesto un contributo statale di € 5.000.000, ai sensi art. 2 del DPCM 21/01/2021 “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”; che a seguito dell’approvazione dell’elenco dei progetti ammissibili a contributo avvenuta con Decreto Interministeriale del 30/12/2021, avviso pubblicato sulla G.U. n. 4 del 07/01/2022, il Comune di Castelfiorentino risulta assegnatario di un contributo di € 5.000.000; che lo stesso D.M. 30/11/2021 indica che tali risorse sono confluite nell’ambito del PNRR nella Missione 5 Componente 2 – Investimento 2.1: “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”; che, ai sensi dell’art.7 dello stesso D.M. del 30/12/2021 risulta inoltre che: “I Comuni assegnatari delle risorse, individuati all’Art. 3, sono tenuti alla sottoscrizione di apposito atto di adesione e obbligo di cui all’Allegato n. 4, che