TAR Milano, sez. IV, sentenza 2015-10-15, n. 201502168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2015-10-15, n. 201502168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201502168
Data del deposito : 15 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02700/2013 REG.RIC.

N. 02168/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02700/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2700 del 2013, proposto da:
Snam Rete Gas Spa, rappresentato e difeso dagli avv. A M, F T, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, piazza Velasca, 4;



contro

Comune di Settimo Milanese, rappresentato e difeso dall'avv. L L, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Milano, piazza Luigi Cadorna, 4;



per l'annullamento

- della deliberazione n. 50 del Consiglio Comunale assunta nella seduta del 7 ottobre 2013, che ha approvato il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio,

- del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio emanato ai sensi dell'art. 27, commi 5, 7 e 8, del d.lgs n. 285 del 30 aprile 1992;

- della nota datata 15 ottobre 2013 con la quale il Comune ha chiesto a Snam Rete Gas spa il pagamento di Euro 3.900,00 a titolo di canone patrimoniale non ricognitorio;

- nonché di tutti gli atti connessi, preordinati e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Settimo Milanese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2015 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.

Il Comune di Settimo Milanese si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso avversario.

All’udienza del 30 settembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione



DIRITTO

1) E’ fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla parte resistente rispetto all’impugnazione dell’avviso di pagamento.

Il ricorso ha ad oggetto tanto il regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio, approvato con deliberazione consiliare del Comune di Settimo Milanese n. 50 del 07.10.2013, quanto la nota datata 15 ottobre 2013 con la quale il Comune ha chiesto a Snam Rete Gas spa il pagamento di Euro 3.900,00 a titolo di canone patrimoniale non ricognitorio per l’occupazione del suolo comunale realizzata con le condutture sotterranee per la distribuzione d gas.

La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo in relazione alla contestazione del regolamento, mentre l’impugnazione dell’avviso di pagamento è compresa nella giurisdizione del giudice ordinario.

Invero, il regolamento ha natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente normativa, perché costituisce una fonte secondaria del diritto ed è stato emanato in base all’art. 27 del d.l.vo 1992 n. 285, essendo diretto a disciplinare l’uso e l’occupazione dei beni pubblici, in relazione allo svolgimento su di essi di attività di rilevanza economica, compresa l’erogazione di servizi pubblici.

Non è dubitabile, pertanto, che rispetto al regolamento la giurisdizione sia radicata in capo al giudice amministrativo, attesa che il regime formale dei regolamenti è quello proprio dei provvedimenti amministrativi, giacché si correla a posizioni di interesse legittimo.

Non solo, l’atto in questione riguarda il regime di utilizzazione dei beni pubblici, anche in vista dell’erogazione di servizi pubblici di varia natura, sicché, rispetto al regolamento, la giurisdizione del giudice amministrativo si configura come esclusiva, ai sensi dell’art. 133 lett. b) c.p.a., trattandosi di una controversia incidente su rapporti pubblicistici relativi all’utilizzazione di beni pubblici.

Viceversa, non rileva ai fini della giurisdizione, il riferimento al servizio pubblico cui può tendere l’attività dell’utilizzatore del bene, in quanto il regolamento non ha ad oggetto la disciplina di un particolare servizio pubblico, né quella del particolare rapporto pubblicistico sotteso alla sua erogazione, ma solo l’utilizzazione del bene pubblico, sicché la controversia non rientra tra le ipotesi comprese nell’art. 133 lett. c) del c.p.a..

Una volta ricondotta la materia del contendere tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di beni pubblici, è consequenziale escludere da essa la contestazione dell’avviso di pagamento, che integra un atto paritetico di mera quantificazione del debito vantato dall’amministrazione sulla base di criteri predeterminati in modo vincolante.

Per quest’ultimo profilo, la controversia coinvolge solo questioni meramente patrimoniali concernenti la quantificazione del debito, mentre non attiene all’an della pretesa debitoria, che è contestata attraverso l’impugnazione del regolamento, fonte del debito affermato dall’amministrazione.

Insomma, l’avviso di pagamento non sottende l’esercizio di un potere autoritativo, speso dall’amministrazione in sede di adozione del regolamento, ma di un potere paritetico, sottratto alla cognizione del giudice amministrativo, in coerenza con il citato art. 133 lett. b) c.p.a., che esclude dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di beni pubblici le controversie relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Né la giurisdizione amministrativa è radicabile invocando il fatto che l’impugnazione nel suo complesso ha ad oggetto il rapporto pubblicistico, sicché la contestazione dell’avviso di pagamento sarebbe solo strumentale alla contestazione del rapporto.

Si tratta di un’argomentazione spesso utilizzata a livello giurisprudenziale per individuare le ipotesi in cui, in relazione ad uno specifico rapporto concessorio, la contestazione non abbia ad oggetto questioni solo patrimoniali, ma incida sulla concessione, trattandosi di doglianze che mettono in discussione i poteri e gli obblighi delle parti secondo quanto risulta dal titolo concessorio.

Rispetto al caso in esame l’argomento è solo suggestivo, in quanto la controversia non ha ad oggetto l’esistenza di uno specifico rapporto concessorio, o il suo contenuto, o la misura dei poteri e dei doveri gravanti sulle parti di tale rapporto, ma solo il potere dell’amministrazione di determinare, con atto regolamentare adottato ai sensi dell’art. 27 del codice della strada, la debenza e la misura del c.d. canone patrimoniale non ricognitorio in dipendenza dell’uso che taluno faccia della sede stradale.

In tale contesto, l’impugnazione dell’avviso di pagamento non è il veicolo per portare la contestazione sulla sostanza di un rapporto pubblicistico, poiché il titolo della pretesa non è costituito da un particolare rapporto pubblicistico, ma dalla disciplina regolamentare parimenti impugnata e, come evidenziato, sicuramente compresa nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Neppure valgono in senso contrario i riferimenti ad esigenze di concentrazione ed economia processuale, in quanto, come è noto, la giurisdizione non è derogabile per ragioni di connessione.

Insomma, l’avviso di pagamento è rilevante nel caso di specie solo ai fini della dimostrazione in fatto dell’interesse attuale all’impugnazione, stante il carattere non immediatamente lesivo delle norme regolamentari impugnate, la cui attitudine pregiudizievole si manifesta in modo concreto solo quando l’amministrazione, ritenendo una particolare fattispecie compresa nella previsione regolamentare, faccia applicazione della nuova disciplina, quantificando la propria pretesa patrimoniale.

Deve essere, pertanto, ribadito che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo rispetto all’impugnazione del regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio, mentre le contestazioni relative all’avviso di pagamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità in parte qua dell’impugnazione proposta.

2) Deve essere respinta l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dall’amministrazione resistente in ragione delle modifiche apportate dal Comune all’ambito di applicazione del regolamento impugnato, con riferimento alla sua riferibilità anche ad occupazioni di suolo pubblico diverse dalla sede stradale e dalle relative pertinenze .

Invero, le modifiche sopravvenute rilevano solo per il futuro, sicché non incidono sulla situazione fattuale e giuridica esistente al tempo di adozione dei provvedimenti gravati e, quindi, sulla permanenza dell’interesse all’impugnazione da parte di Snam Rete Gas spa.

3) La ricorrente formula più censure,

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