TAR Parma, sez. I, ordinanza cautelare 2017-11-22, n. 201700157

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, ordinanza cautelare 2017-11-22, n. 201700157
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 201700157
Data del deposito : 22 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2017

N. 00250/2017 REG.RIC.

N. 00157/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00250/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 250 del 2017, proposto da:


La Doria S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati E C e M C con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar, in Parma, piazzale Santafiora n. 7;


contro

Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato G M, con domicilio eletto presso l’Avv. Enrico Prost, in Parma, borgo S.Biagio n. 6;

per la dichiarazione

previa l'assunzione di misure cautelari, di non debenza del cd “ contributo perequativo alla città pubblica del RUE ”, di cui è stata richiesta la corresponsione in sede di rilascio del permesso di costruire n. 1607/2017 del 4/10/2017, relativo ad un intervento di ampliamento dello stabilimento industriale di proprietà della società ricorrente, posto in Parma, in Viale delle Esposizioni, n. 79A (stabilimento ex Althea S.p.A.);

per l’annullamento:

occorrendo, della clausola/prescrizione contenuta nel “ considerato ” del permesso di costruire di cui sopra, che ha previsto l'obbligo della corresponsione del contributo di che trattasi per l'ammontare di € 353.774,70, fermo, tuttavia, per il resto quanto assentito in termini di edificabilità dal medesimo permesso di costruire,

per l’annullamento

sempre occorrendo (in alternativa, per la dichiarazione di inefficacia), della norma (art. 1.2.9) del vigente RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), che prevede l'obbligo di corrispondere il contributo che ne occupa;
e ciò assieme agli atti deliberativi, che hanno introdotto la detta norma, a cominciare dalla deliberazione consiliare di adozione della relativa variante n. 11 del 27/1/2009 e n. 30 del 3/11/2009 di approvazione della stessa;
fino ad arrivare agli atti approvati successivamente (ed ancora non cogniti), che hanno portato alla formulazione attuale dell'art.

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