TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-07-11, n. 202000480
Ordinanza cautelare
27 febbraio 2019
Ordinanza cautelare
21 gennaio 2022
Rigetto
Sentenza
15 febbraio 2023
Sentenza
11 luglio 2020
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2020
N. 00480/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00788/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
RO RA, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Vallerga, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Martin Piaggio, 17/1;
contro
Comune di Loano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Gianemilio Genovesi, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Bacigalupo, 4/21;
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 34.241/38.696/ del 17 maggio 2018, avente ad oggetto “Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/04 e s. m. ed i. per opere realizzate in difformità al P.d.C. n. 275/2002 del 11/8/2003 – e variante P.d.C. n. 254/2005 del 16/11/2005, relativi alla costruzione di casa agricola sita in Via Costino di Monte Carmelo n. 45 – Fg. 15 mapp. 1152. Provvedimento di diniego” (notificato il 9 agosto 2018);
- del provvedimento prot. n. 0017286 del 17 maggio 2018, avente ad oggetto “Provvedimento di diniego – P.d.C. in Sanatoria n. 87061 del 09/07/2010” (notificato il 9 agosto 2018);
nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, tra cui:
– la nota prot. n. 34.241 a data 9 novembre 2017, avente ad oggetto “Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/04 per opere realizzate in difformità al P.d.C. n. 275/2002 del 11/8/2003 e successiva variante n. 254/2005 del 16/11/2005 relative alla costruzione di casa agricola sita in Via Costino Monte Carmelo n. 45 – Fg. 15 mapp. 1152. Preavviso di diniego ex art. 10 bis della l. n. 241/90 e s. m. ed i.”;
e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento,
- dell'ordinanza n. 14 del 15 novembre 2018, notificata il 20 novembre 2018, avente ad oggetto “Demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi su fabbricato sito in Via Costino di Monte Carmelo 45”, con la quale il Dirigente del Comune di Loano – Servizio Edilizia Privata ha ordinato al ricorrente “di provvedere entro il termine di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza alla demolizione delle opere abusivamente realizzate provvedendo, altresì, alla conseguente rimessa in pristino allo stato autorizzato nonché all’attuazione del Piano Economico di Sviluppo Agricolo approvato dalla G.C. con deliberazione n. 159 del 20/10/2005”;
nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Loano e del Ministero per i beni e le attività culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 10 giugno 2020 il dott. Richard Goso;
Trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In forza di permesso di costruire rilasciato in data 11 agosto 2003 e di variante assentita il 16 novembre 2005, il signor RO RA ha realizzato un edificio residenziale sul terreno di proprietà ubicato nel Comune di Loano, in zona a destinazione agricola gravata da vincolo paesaggistico.
In data 13 ottobre 2009, nel corso di un sopralluogo finalizzato al rilascio dell’abitabilità, il Comune riscontrava l’esistenza di molteplici interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo.
Con provvedimento del 18 marzo 2010, è stata ordinata la demolizione delle opere abusive ivi dettagliatamente descritte.
Faceva seguito la presentazione di istanze volte all’accertamento di compatibilità paesaggistica degli abusi e al rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Previa comunicazione del preavviso di rigetto, il Comune di Loano ha respinto la prima istanza con provvedimento del 17 maggio 2018, poiché le opere in difformità avevano determinato incrementi superficiari e volumetrici non suscettibili di sanatoria paesaggistica.
Con provvedimento in pari data, è stata respinta l’istanza di sanatoria edilizia.
L’interessato ha impugnato entrambi i provvedimenti con ricorso notificato il 30 ottobre 2018 e depositato il successivo 27 novembre.
Avverso il diniego di sanatoria paesaggistica, vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146, d.lgs. n. 42/2004, in relazione all’art. 159, d.lgs. n. 42/2004, siccome modificati dal d.lgs. n. 157/2006. Sotto differente profilo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167, d.lgs. n. 42/2004. Difetto assoluto di presupposto e motivazione, in relazione all’art. 3, l. n. 241/1990.
Trattandosi di opere realizzate nel periodo compreso tra l’agosto 2003 e l’aprile 2006, troverebbe applicazione la disciplina transitoria di cui all’art. 159 del d.lgs. n. 42/2004 che non poneva limiti al rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica.
II) Violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli allegati “A” del d.P.R. n. 31/2017, nonché dell’art. 17, d.P.R. n. 31/2017.
Le opere interne e le nuove aperture non avrebbero comunque richiesto alcuna autorizzazione paesaggistica.
Queste le censure concernenti il diniego del permesso di costruire in sanatoria:
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001.
Insufficienza della motivazione che sostanzia un mero richiamo al parere contrario della Commissione edilizia, senza indicare le specifiche disposizioni che sarebbero state violate nella fattispecie.
Infine, con riferimento ad entrambi i provvedimenti impugnati, parte ricorrente deduce il seguente motivo:
IV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 e 107, d.lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 20 del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Loano. Difetto di competenza.
Gli atti sono stati adottati dal Segretario comunale, senza indicare le ragioni per cui è stato sostituito il competente Dirigente.
Costituitosi in resistenza, il Comune di Loano eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile, stante la mancata impugnazione del parere negativo vincolante della Soprintendenza, e comunque infondato nel merito.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 18 gennaio 2019 e depositato il 15 febbraio successivo, l’interessato ha impugnato l’ordinanza di demolizione