TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-02-20, n. 201500123

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-02-20, n. 201500123
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500123
Data del deposito : 20 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00295/2006 REG.RIC.

N. 00123/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00295/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 295 del 2006, proposto da:
Tod'S S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. M B, con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, Via Matteotti, 54;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, n.c.;

Ministero delle Attività Produttive, n.c.;

Ministero della Salute, n.c.;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la Qualità della Vita - Divisione IX, n.c.;

Regione Marche, n.c.;

Conferenza dei Servizi per il Sito di Interesse Nazionale del Basso Bacino del Fiume Chienti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, n.c.;

ASUR - Zona Territoriale n.11, n.c.;

Provincia di Ascoli Piceno, n.c.;

ARPAM - Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno, n.c.;

Comune di Sant'Elpidio a Mare, n.c.;

Comune di Montecosaro, n.c.;

per l'annullamento

nelle sole parti in cui impongono la prescrizione di richiedere ai soggetti privati la formalizzazione della propria disponibilità a concorrere alla attuazione e gestione delle attività di messa in sicurezza e bonifica della falda in forma unitaria e consortile, ovvero di presentare un proprio progetto per l’intera area di competenza, dei seguenti provvedimenti:

- deliberazioni della Conferenza di Servizi decisoria per il Sito di Interesse Nazionale del Basso Bacino del Fiume Chienti tenutasi il giorno 28 dicembre 2005, come da verbale trasmesso in data 31 gennaio 2006, conosciuto successivamente;

- deliberazioni della Conferenza di Servizi decisoria per il Sito di Interesse Nazionale del Basso Bacino del Fiume Chienti tenutasi il giorno 22 febbraio 2006, come da verbale trasmesso in data 28 febbraio 2006, conosciuto successivamente;

- di ogni atto connesso, presupposto e conseguente, anche se non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e udito per la ricorrente l’avv. Jacopo Saccomani su delega dell'avv. Boscarato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con il presente ricorso la società ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe nella parte in cui stabiliscono di richiedere ai soggetti interessati la formalizzazione della propria disponibilità a concorrere all’attuazione e alla gestione delle attività di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica della falda (contaminata da composti organici clorurati, metalli pesanti e rifiuti misti a terreno), in forma unitaria e consortile, ovvero di presentare un proprio progetto per l’intera area di competenza, da realizzarsi nel territorio del basso bacino del fiume Chienti, interessato dalla localizzazione dei propri edifici aziendali, in adempimento delle disposizioni impartite nel contesto del procedimento di bonifica e recupero ambientale di detto ambito territoriale, attivato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 468 del 18.9.2001, che lo ha ricompreso tra i siti inquinati di interesse nazionale di cui all’art. 17 del d.lgs. 15 febbraio 1997, n. 22, ora confluito nell’art. 252 del d.lgs. n. 152/2006, definendo più specificamente il relativo programma di recupero.

A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi di illegittimità:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, degli artt. 8 e 9 del Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 471 del 1999, dell’art 1 della legge n. 39 del 1994, dell’art. 59 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché violazione dell’art 174, comma 2, del Trattato di Maastricht;
in sintesi, parte ricorrente ritiene che non sia possibile, alla luce delle citate disposizioni e dei principi che regolano la materia, imporre ai proprietari di un’area inquinata l’obbligo di procedere alla bonifica della stessa e al ripristino ambientale se non accertata previo accertamento di una loro responsabilità nella causazione del danno e ciò tanto più se l’inquinamento riguarda - come nella fattispecie - le acque sotterranee, rispetto alle quali, trattandosi di beni demaniali, verrebbe meno anche il presupposto della titolarità del bene. Pertanto, sempre a dire della ricorrente, a fronte della non individuabilità del responsabile dell’inquinamento, il Comune e la Regione dovrebbero farsi carico di porre in essere gli interventi necessari, in forza dei poteri sostitutivi riconosciuti dall’art. 17, comma 9, del d.lgs. n. 22/1997 e dall’art. 14, comma 1, del D.M. n. 471/1999.

2) Violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere sotto i profili della violazione del giusto procedimento, della carenza di istruttoria, del difetto di motivazione e della ingiustizia manifesta;
la ricorrente deduce, in sostanza, che le prescrizioni imposte con i provvedimenti impugnati sarebbero caratterizzate da assoluta astrattezza, tanto da non consentire di percepire i criteri in base ai quali il singolo proprietario possa essere coinvolto nella bonifica della falda, ovvero se tale tipo di intervento sia fattibile, quali dovrebbero essere le modalità di esecuzione, la natura e la consistenza degli elementi inquinanti da rimuovere o secondo quali modalità avverrebbe l’individuazione di tutti i proprietari interessati e la ripartizione fra essi dei costi e degli interventi. Peraltro, ingiusta sarebbe la pretesa di rivolgere la prescrizione ai soli soggetti privati interessati e non anche a tutti gli esercenti attività che trarrebbero comunque beneficio dalla bonifica della falda, così come illegittima in sé sarebbe la pretesa di conseguire una dichiarazione di disponibilità.

3) incostituzionalità dell’art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 e illegittimità derivata del D.M. n. 471/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 nonché degli artt. 3, 41, 42 e 97 della Carta Costituzionale, in quanto la eventuale prevista imposizione di obblighi di bonifica a carico dei soggetti non responsabili dei fenomeni di inquinamento, costituirebbe una evidente violazione del principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, determinando una ingiustificata compressione della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà garantiti dalle richiamate norme costituzionali, dando anche luogo alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento imposti agli organi della Pubblica Amministrazione.

Nonostante la rituale evocazione in giudizio, nessuna delle Amministrazioni intimate si è costituita.

Il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.

In vista della trattazione di merito, la società ricorrente ha depositato memorie difensive.

Alla pubblica udienza del 20 novembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II. Il ricorso è fondato e va accolto.

II.

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