TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2020-03-03, n. 202000095
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Testo completo
Pubblicato il 03/03/2020
N. 00095/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L L, M C, C C, A M D M, E D V e S S, rappresentati e difesi dagli avvocati C V e M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C V in L'Aquila, via G. Carducci, n. 30;
contro
Asl 105 - Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S R, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Ulisse Nurzia, n. 26 - Pile;
Regione Abruzzo Direzione Sanità, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento,
quanto al ricorso principale,
- dell'avviso, parte integrante della determinazione n. dg1/16 del 21/06/2011 del dirigente del servizio assistenza sanitaria di base e specialistica della Regione Abruzzo, avente ad oggetto " ambiti territoriali carenti di pediatri di libera scelta presso le Aziende UU.ss.ll. della Regione Abruzzo. art. 33 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta. 1° semestre 2011 " pubblicato sul Bura n. 40 speciale del 6/07/2011;
- della determinazione n. dg1/16 del 21/06/2011 del dirigente del servizio assistenza sanitaria di base e specialistica, di estremi sconosciuti, nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto l'individuazione dell'ambito territoriale di Montesilvano quale zona carente di pediatria di libera scelta;
- del provvedimento prot. n. 13/DSSA dell’11/01/2011 della Asl di Pescara, Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali;
- di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale, comunque lesivo per i ricorrenti, ancorché dai medesimi non conosciuto;
quanto al ricorso per motivi aggiunti,
- dell'Avviso, Allegato 1), parte integrante della determinazione n. DG1 del 21.06.2011 del dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica della Regione Abruzzo, avente ad oggetto " Ambiti territoriali carenti di pediatri di libera scelta presso le Aziende UUSS.LL. della Regione Abruzzo. Art. 33 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta. I° semestre 2011 ", pubblicato su BURA n. 40 Speciale del 6.07.2011, atto già impugnato con il ricorso principale;
- della nota prot. n. 731/DSSA del 9/06/2011 con la quale la ASL di Pescara, Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali, " comunica che le scelte temporanee dei Pediatri dell'Ambito Territoriale d'interesse, utili per il conteggio, sono superiori a 300 e perdurano a decorrere dal marzo 2009, quindi da almeno due anni. In via straordinaria ed in applicazione dell'art. 45, commi 3, 4, 5, 6, 7 AIR del 10/5/2006 vigente, si chiede, pertanto, la pubblicazione di n. 1 zona carente per l'Ambito Territoriale di Montesilvano ", qualora possa trattarsi dell'atto presupposto dell'impugnato Avviso,
Allegato 1), parte integrante della determinazione n. DG1/16 del 21.06.2011di individuazione di n. 1 zona carente di pediatria di libera scelta nell'ambito territoriale di Montesilvano;
- della nota prot. n. RA/26832/DG1 del 2/02/2011 del Servizio Regionale Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo (posta a fondamento della suddetta nota prot. n. 731/DSSA del 9/06/2011 della ASL di Pescara) con la quale il Dirigente dichiara che " dalla lettura della nota prot. n. 13/DSSA dell'11.01.2011 e tenendo conto dell'indiscrezionalità interpretativa dell’art. 45, commi 3, 4, 5, 6, 7 dell'AIR del 10.5.2006 per la PLS, si può certamente affermare che nell'ambito territoriale di Montesilvano può essere individuata un'ulteriore carenza per la Pediatria convenzionata sempreché le scelte temporanee utili per il conteggio, abbiano una
durata minima di due anni. Tale valutazione scaturisce dal fatto che nel citato ambito territoriale le scelte degli assistiti totali (assistiti + assistiti provvisori) superano di 556 unità il massimale maggiorato del 10% ";
- del verbale del Comitato Aziendale dell'Ausl di Pescara del 6.6.2011, con ordine del giorno "carenza Montesilvano";
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl 105 - Pescara Direttore Generale e della Regione Abruzzo - Direzione Sanità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020 la dott.ssa M C;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono medici pediatri convenzionati con la ASL di Pescara ed